Il nuovo regime del Patent Box è stato introdotto dall’art. 6 del D.L. 146/2021, successivamente modificato dai commi 10-11, art. 1 della Legge 234/2021. Questo regime ha sostituito la precedente disciplina del Patent Box a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 22.10.2021.
Caratteristiche principali del nuovo Patent Box
- Consiste in una maggiorazione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a determinati beni immateriali utilizzati nell’attività d’impresa.
- Ha una durata di 5 periodi d’imposta, è irrevocabile e rinnovabile.
- Vale sia ai fini delle imposte dirette che dell’IRAP.
Ambito soggettivo
- Possono accedere all’agevolazione i soggetti titolari di reddito d’impresa, anche non residenti in Italia (purché residenti in Paesi con accordo contro le doppie imposizioni e con effettivo scambio di informazioni).
- È necessario essere qualificati come “investitori” e assumersi il rischio secondo i criteri OCSE in materia di transfer price.
- Possono accedere anche i contribuenti che utilizzano il bene immateriale in forza di un contratto di licenza o sub-licenza che conferisca loro il diritto allo sfruttamento economico del bene.
- Sono escluse le imprese che determinano il reddito su base catastale o forfettaria e quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento o altre procedure concorsuali.
Ambito oggettivo
I beni immateriali che possono beneficiare dell’agevolazione sono:
- Software protetto da copyright.
- Brevetti industriali (brevetti per invenzione, per modello di utilità, per nuove varietà vegetali, topografie di prodotti a semiconduttori, certificati complementari per prodotti medicinali e fitosanitari).
- Disegni e modelli giuridicamente tutelati.
Inizialmente, l’art. 6 includeva anche i marchi d’impresa e i processi, le formule e le informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, ma questi sono stati successivamente esclusi.
Attività di ricerca e sviluppo rilevanti
Ai fini dell’agevolazione, sono considerate attività rilevanti:
- Le attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale ex art. 2 D.M. 26.5.2020.
- Le attività classificabili come innovazione tecnologica ex art. 3 D.M. 26.5.2020.
- Le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.
Meccanismo premiale
Per le spese sostenute in più esercizi per la creazione di immobilizzazioni immateriali agevolabili, la maggiorazione del 110% può essere usufruita per le spese degli 8 esercizi precedenti all’esercizio in cui l’immobilizzazione ottiene un titolo di privativa industriale.
Per accedere al nuovo regime del Patent Box, introdotto dall’art. 6 del D.L. 146/2021, è necessario seguire questa procedura:
Esercizio dell’opzione
- L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riferimento.
- L’opzione ha durata di 5 periodi d’imposta, è irrevocabile e rinnovabile.
- Le modalità di esercizio dell’opzione sono disciplinate dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 48243 del 15.2.2022.
Predisposizione della documentazione
I soggetti che intendono beneficiare della maggiorazione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo possono predisporre un’idonea documentazione che deve contenere:
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Sezione A:
- Struttura partecipativa dell’impresa anche in relazione alle imprese associate ed eventi straordinari.
- Attività rilevanti, natura di investitore ed eventuale attività svolta con imprese associate.
- Attività rilevanti commissionate a terzi indipendenti.
- Modello organizzativo dell’impresa.
- Relazione tecnica che illustri finalità, contenuti e risultati delle attività rilevanti svolte in ciascun periodo d’imposta.
- Funzioni, rischi e beni dell’impresa.
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Sezione B:
- Spese agevolabili sostenute in riferimento a ciascun bene immateriale.
- Individuazione delle variazioni fiscali direttamente e indirettamente riferibili ai beni immateriali oggetto di agevolazione.
Comunicazione del possesso della documentazione
- Il contribuente deve comunicare all’Amministrazione finanziaria il possesso della documentazione nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell’agevolazione.
- La comunicazione deve essere fatta annualmente, anche se non si è in possesso di nuovi beni immateriali agevolabili.
Consegna della documentazione
La consegna della documentazione all’Amministrazione finanziaria deve essere effettuata entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta.
Regime sanzionatorio
La predisposizione della documentazione, qualora considerata idonea a riscontrare la corretta maggiorazione da parte dei verificatori, consente la disapplicazione delle sanzioni di cui all’art. 1, co. 2 del D.Lgs. 471/1997 in caso di rettifica della maggiorazione da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito.
Disciplina transitoria
I soggetti che hanno esercitato opzioni per il vecchio regime Patent Box relativamente ai periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 22.10.2021 possono aderire in alternativa al nuovo regime agevolativo, previa comunicazione da inviare secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento. Sono esclusi da questa possibilità coloro che hanno sottoscritto un accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate o hanno aderito al regime documentale (Opzione OD).