Con la riapertura dei termini per il biennio 2026-2027, molti imprenditori e professionisti si trovano a doversi riporre la stessa domanda che ha accompagnato le ultime due annualità: conviene accettare la proposta di reddito formulata dall’Agenzia delle Entrate, o è più prudente restarne fuori? La risposta non è mai automatica: dipende dal profilo di affidabilità fiscale del contribuente, dalle prospettive reddituali dei prossimi due anni e dalla tolleranza al rischio di un impegno che, per sua natura, si assume prima di conoscerne l’esito.
Il concordato preventivo biennale (CPB), disciplinato dal D.Lgs. n. 13/2024 e da ultimo modificato dal D.L. n. 38/2026 (convertito con L. n. 88/2026), consente a imprese e lavoratori autonomi soggetti agli ISA di concordare preventivamente con il Fisco il reddito e il valore della produzione netta ai fini IRAP per il biennio successivo, beneficiando di una serie di tutele in cambio della rinuncia a dichiarare un reddito diverso da quello concordato, salvo i casi di decadenza.
Il vantaggio della cristallizzazione: quando il reddito eccedente non conta
Il beneficio più immediato riguarda l’irrilevanza fiscale del reddito eccedente: chi concorda un determinato importo e nel biennio produce un reddito superiore non paga imposte sulla differenza. Per un’attività con prospettive di crescita, questo meccanismo può tradursi in un risparmio significativo.
A questo si affianca la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva — con aliquote comprese tra il 10% e il 15% a seconda del punteggio ISA di riferimento, entro un tetto di base imponibile di 85.000 euro — sul maggior reddito concordato rispetto a quanto dichiarato nell’anno precedente al biennio, in luogo delle ordinarie aliquote IRPEF o IRES.
L’adesione comporta inoltre l’accesso automatico al regime premiale previsto per i punteggi ISA più elevati, a prescindere dal punteggio realmente conseguito: maggiori compensazioni, riduzione dei termini di accertamento e altre agevolazioni altrimenti riservate a chi raggiunge un livello di affidabilità fiscale elevato.
Non meno rilevante è la protezione dagli accertamenti analitico-induttivi basati su presunzioni, che rappresentano lo strumento istruttorio più diffuso nell’attività di controllo. Va però chiarito che questa protezione non è assoluta: restano pienamente esercitabili i controlli in materia IVA, gli accessi e le richieste istruttorie ordinarie. Tra le novità normative del biennio, segnaliamo inoltre l’inclusione del nuovo iperammortamento tra le rettifiche al reddito concordato, che consente di conservare il relativo beneficio fiscale anche in caso di adesione.
L’altra faccia del concordato: impegno biennale, decadenza e effetti sul futuro
Il primo limite strutturale discende dalla natura biennale dell’impegno: mentre per il primo anno il contribuente dispone già di elementi concreti sull’andamento della propria attività, per il secondo si tratta di una proiezione. Un reddito concordato superiore a quello poi effettivamente realizzato resta comunque dovuto, salvo le limitate ipotesi di cessazione per circostanze eccezionali previste dal decreto ministeriale attuativo, subordinate peraltro a un calo reddituale superiore al 30% rispetto al concordato.
Ancora più delicato è lo scenario della decadenza dal concordato, che comporta il ricalcolo delle imposte per entrambe le annualità sulla base del maggiore tra reddito concordato ed effettivo: un esito che può trasformare un istituto pensato per la stabilità fiscale in un aggravio significativo.
Va inoltre considerato che il reddito effettivamente dichiarato nel corso del biennio concordato costituirà la base di calcolo per la proposta relativa al biennio successivo: chi ha beneficiato di un rilevante risparmio nell’ultimo biennio potrebbe ricevere per il 2026-2027 una proposta più impegnativa, calibrata sui redditi effettivamente conseguiti.
Infine, per i contribuenti che già vantano un punteggio ISA elevato in modo strutturale, i vantaggi premiali del concordato sono in larga parte già acquisiti autonomamente, riducendo il beneficio marginale dell’adesione.
Tre profili per cui la valutazione è particolarmente rilevante
L’analisi di convenienza può essere ricondotta a tre situazioni tipiche. La prima riguarda chi prevede per il primo anno del biennio un reddito significativamente superiore rispetto a quello desumibile dalla proposta, situazione in cui il beneficio della cristallizzazione produce un vantaggio diretto e quantificabile.
La seconda riguarda i contribuenti con un punteggio ISA non elevato, o che nell’ultimo periodo d’imposta hanno registrato un calo inatteso del proprio livello di affidabilità fiscale: per loro il concordato rappresenta una via per accedere alla protezione accertativa e al regime premiale senza dover necessariamente migliorare i propri indicatori reali.
La terza riguarda chi accede all’istituto per la prima volta, perché una causa di esclusione operante negli anni precedenti — una multiattività, un’operazione straordinaria in corso — è venuta meno, oppure perché la fuoriuscita dal regime forfetario per superamento della soglia di ricavi ha reso il soggetto, per la prima volta, un contribuente ISA ordinario. In questi casi, la valutazione richiede un’analisi che tenga conto non solo del dato fiscale immediato, ma anche del contesto societario e delle operazioni straordinarie eventualmente pianificate o già realizzate — un profilo in cui la lettura congiunta degli aspetti tributari e giuridico-societari diventa determinante.
Una decisione che richiede più di un calcolo aritmetico
La decisione sul concordato preventivo biennale non si esaurisce in un calcolo aritmetico: richiede una simulazione personalizzata sui dati reali del contribuente, la verifica delle rettifiche applicabili, la valutazione di eventuali perdite pregresse utilizzabili e, non da ultimo, un’analisi del contesto complessivo dell’attività — comprese le operazioni straordinarie, i mutamenti di regime fiscale o le riorganizzazioni societarie che possono incidere sulla causa di esclusione o sulla convenienza dell’adesione.
È in questa intersezione tra profilo tributario e profilo giuridico-societario che si misura il valore di un’assistenza integrata. Studio Santoro & Partners affianca i propri clienti nella valutazione di convenienza del concordato preventivo biennale con un approccio multidisciplinare, che unisce le competenze degli avvocati dello studio a quelle dei commercialisti, avvalendosi anche della qualifica di intermediario abilitato per la gestione diretta dell’adesione.
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