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Rottamazione-quinquies dei carichi degli enti territoriali: adesioni dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026

Non è la riapertura della rottamazione erariale, i cui termini si sono chiusi il 30 aprile. È la stessa disciplina applicata a una platea autonoma, e soltanto per gli enti che ne hanno deliberato l’applicazione entro il 31 luglio 2026.

Dal 16 ottobre 2026 si apre la finestra per aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dagli enti territoriali. La disciplina è quella dell’art. 1, commi da 82 a 101, della legge n. 199/2025, ma il perimetro è proprio: i debiti, tributari ed extratributari, risultanti dai carichi affidati da Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.

La dichiarazione va trasmessa esclusivamente per via telematica, tramite l’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il 15 dicembre 2026. Lo stesso termine vale per l’integrazione di una dichiarazione già presentata: un carico non selezionato entro quella data resta definitivamente estraneo alla definizione.

Il primo problema è sapere se il proprio ente ha aderito

La misura non opera automaticamente: si applica solo ai carichi degli enti che hanno deliberato entro il 31 luglio 2026.

Non è prevista la pubblicazione di un elenco centralizzato degli enti aderenti. Il riscontro più affidabile sul perimetro maturerà quindi il 15 ottobre, quando l’Agente pubblicherà le modalità di presentazione e renderà disponibili nell’area riservata i dati dei carichi definibili. È da quel momento che la verifica diventa concreta, e sono i due mesi successivi il tempo effettivo per condurla.

Due discipline da non confondere

Va tenuta distinta questa misura da quella, autonoma, prevista dai commi da 102 a 109 della medesima legge, che rimette agli enti la facoltà di definire in forma agevolata le entrate non affidate ad AdER — gestite in riscossione diretta o tramite concessionari privati — con regolamenti, perimetri e scadenze propri.

Il medesimo contribuente può essere titolare di posizioni assoggettate all’una o all’altra disciplina. La qualificazione del canale di riscossione precede dunque ogni valutazione ulteriore: stabilire a quale dei due binari appartenga ciascuna posizione è il primo accertamento da compiere, non un dettaglio procedurale.

Cosa si paga e cosa si abbatte

Il beneficio consiste nel versamento del solo capitale iscritto a ruolo, maggiorato delle spese di notifica e di procedura esecutiva, con abbattimento di:

  • Sanzioni
  • Interessi, di mora e da ritardata iscrizione a ruolo
  • Oneri di riscossione

Due precisazioni sono necessarie, perché incidono sulla convenienza di posizioni molto diffuse.

Per le violazioni del Codice della Strada la sanzione principale resta integralmente dovuta: la definizione opera sui soli interessi e sulla maggiorazione di cui all’art. 27 della legge n. 689/1981. Chi si attende l’abbattimento della multa troverà un risparmio sensibilmente inferiore a quello atteso.

Sono inoltre esclusi i carichi derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Il calendario dei pagamenti

  • 28 febbraio 2027 — AdER comunica le somme dovute e il piano rateale
  • 31 marzo 2027 — termine per il pagamento in unica soluzione
  • In alternativa, fino a cinquantaquattro rate bimestrali, con interessi al tre per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027 e orizzonte di completamento oltre il 2035

Un piano di questa durata non è un dato neutro: impegna la sostenibilità finanziaria del contribuente — e, per i soggetti imprenditoriali, la valutazione dell’organo amministrativo — ben oltre l’esercizio in cui la scelta viene compiuta.

Gli effetti della presentazione, e ciò che non produce

La presentazione della dichiarazione sospende i termini di prescrizione e decadenza e gli obblighi derivanti da precedenti dilazioni, e inibisce l’adozione di nuovi fermi, ipoteche e procedure esecutive.

Non rimuove però quelli già iscritti. È una distinzione che conviene conoscere prima di aderire, perché l’aspettativa più diffusa è esattamente l’opposta.

Il regime di decadenza resta severo

Vale il comma 95: il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, oppure di due rate anche non consecutive, comporta la riespansione integrale del debito originario, con imputazione dei versamenti già eseguiti a titolo di acconto.

La tolleranza di cinque giorni copre il versamento unico e l’ultima rata. Non copre l’ipotesi delle due rate omesse, che è poi quella statisticamente più probabile su un piano che può estendersi per nove anni.

La selezione va operata carico per carico

Da tutto ciò discende che l’adesione non è una decisione unitaria, ma una selezione da compiere posizione per posizione, ponderando in particolare due elementi.

Il primo riguarda i carichi per i quali penda impugnazione: la definizione comporta l’impegno a rinunciare alle liti in corso, valutazione che va fatta sul merito di ciascun contenzioso e non sul solo dato aritmetico del risparmio.

Il secondo riguarda le posizioni già rateizzate e in regolare adempimento: il perfezionamento della definizione comporta la revoca automatica della dilazione in essere. Occorre dunque verificare che il nuovo piano sia effettivamente più conveniente e più sostenibile di quello che sostituisce, perché la decadenza dal primo preclude il ritorno al secondo.

Una finestra breve, su un perimetro da accertare

Il tempo utile è limitato e asimmetrico: il perimetro degli enti aderenti diventa verificabile il 15 ottobre, la dichiarazione scade il 15 dicembre, e in mezzo si colloca l’unica attività che conta davvero — l’esame dei singoli carichi, della loro definibilità, dell’impatto sulle liti pendenti e sulle dilazioni in corso.

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