1995: NUMERO 3

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OLANDA
LE SOCIETA'-PONTE OPERANO SENZA RESTRIZIONI.
di Ezio Turchi

LE "INTERMEDIATE HOLDING" CRESCONO A VISTA D'OCCHIO E DIVERSI PAESI DELLA CE ACCUSANO AMSTERDAM DI CONCORRENZA SLEALE. ACCUSE, PERO', RESPINTE AI MITTENTI.

Nell'ambito del lungo e faticoso processo di armonizzazione tributaria che ha coinvolto i Paesi maggiormente industrializzati, il primo problema che il legislatore ha dovuto necessariamente affrontare è stato quello dell'eliminazione della doppia imposizione in capo ai grandi gruppi societari; questi infatti, essendo dotati di un elevato grado di internazionalizzazione, rischiavano di veder assoggettati a tassazione i propri profitti in un primo tempo in capo alle controllate estere ed, in un secondo momento, in capo alla società capogruppo nel proprio Paese di residenza.

Ed è proprio allo scopo di evitare il verificarsi di tale fenomeno che, oltre ad essere fortemente iniquo, poteva limitare considerevolmente la capacità competitiva dell'intero gruppo societario nell'ambito del mercato internazionale, sono nate le Convenzioni contro le doppie imposizioni.

In tal senso è bene specificare che quasi tutte le Convenzioni sottoscritte recentemente tra i Paesi più industrializzati hanno la medesima struttura di base in quanto derivano dallo stesso modello elaborato dall'OCSE nel 1963 poi modificato ed integrato nel 1977. In base a tale modello le soluzioni adottate dalle varie amministrazioni al fine di evitare inutili duplicazioni d'imposta sono fondate soprattutto sull'assoggettamento ad imposizione dei redditi prodotti, unicamente in uno degli Stati contraenti.

Inoltre, a complemento di tale metodologia, le diverse amministrazioni finanziarie possono adottare il criterio del credito di imposta, stabilendo pertanto che il reddito è tassabile in entrambi i Paesi, con l'obbligo però, per uno dei due Stati contraenti, di ammettere in deduzione dall'imposta dovuta in base alle normative interne, le imposte già assolte nell'altro Stato.

Tuttavia, anche in presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni, viene riconosciuta ad ogni Paese la facoltà di emanare particolari disposizioni che consentano di eliminare eventuali carenze normative manifestate dalla Convenzione stessa; in tal senso le disposizioni normative di diretta emanazione di uno Stato contraente possono determinare se alcune particolari fattispecie di reddito debbano, in base alla loro natura, essere tassate in un Paese oppure in un altro. E' possibile quindi che uno Stato decida di non assoggettare ad alcuna imposizione determinate tipologie di reddito in base alla normativa interna; è questo il caso, ad esempio, dell'Olanda ove, come noto, vige il principio della "partecipation exemption" (o privilegio di affiliazione) secondo il quale, una volta soddisfatte determinate condizioni, i dividendi derivanti da partecipazioni in società controllate estere sono esenti da imposizione.

Del resto la discrezionalità nell'esercizio del potere normativo da parte delle autorità fiscali di un Paese, rientra senza alcun dubbio nel più ampio concetto di "sovranità" dello Stato nel proprio territorio. Nulla di male quindi se le autorità governative di un Paese quale l'Olanda decidono di non assoggettare ad imposizione determinate categorie reddituali. Eppure non poche, specialmente negli ultimi tempi, sono state le critiche e gli "attacchi" mossi dalle altre giurisdizioni alle autorità fiscali dei Paesi Bassi (vd. Francia in Tax Fax - Forum n.5/6 del '94). Vediamo perchè.

Innanzitutto l'Olanda, pur non disponendo di una normativa specifica per quanto riguarda le società il cui fine principale ed esclusivo è quello di detenere partecipazioni in altre imprese, ha una tradizione ormai consolidata nel tempo in materia di "holding pure"; e tale affermazione è supportata, nella realtà dei fatti, dal crescente numero di "intermediate holding" costituite dalle multinazionali europee che utilizzano i Paesi Bassi come "ponte" di collegamento per i loro investimenti oltreoceano. Ciò è dovuto al fatto che, secondo la normativa interna, l'applicazione del principio dell'esenzione sui redditi derivanti da partecipazioni è subordinato al verificarsi di un'unica condizione, ossia che i redditi di fonte estera dai quali scaturiscono i dividendi percepiti dalla società olandese siano "soggetti" ad imposizione nel Paese di provenienza.

Attenzione però! "Soggetti" non vuol necessariamente dire "assoggettati". La differenza non è certamente da poco. Basti pensare agli incentivi di ordine fiscale offerti sempre più spesso sotto forma di periodi di "tax holiday" alle imprese straniere che effettuano investimenti produttivi in Paesi impegnati in progetti di rilancio dell'economia interna; in tal caso infatti i redditi maturati in capo alla società residente, pur essendo in generale "soggetti" ad imposizione, non vengono "assoggettati" a tassazione in forza di leggi transitorie che derogano alla normativa fiscale di base. A ciò si aggiunga che nella maggior parte delle Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dall'Olanda non viene fatta alcuna menzione circa le condizioni da soddisfare ai fini dell'applicazione della "partecipation exemption".

E sono state proprio queste le argomentazioni di base che hanno portato le amministrazioni fiscali degli altri Paesi a formulare accuse precise e ben circostanziate alle autorità governative olandesi.

In pratica, secondo l'"accusa", l'assenza di una specifica normativa antielusione ha creato un "clima" di base particolarmente favorevole all'insediamento di "intermediate holding" in particolar modo da parte dei grandi gruppi societari che si trovavano nella necessità di "traghettare" nello Stato di residenza della capogruppo, i redditi maturati in capo alle proprie controllate domiciliate fiscalmente in Paesi a bassa, o addirittura nulla, imposizione. Una soluzione fin troppo "conveniente" che, sempre secondo "l'accusa", rischiava di rendere vani gli sforzi effettuati dagli altri Paesi nella continua lotta all'elusione fiscale perpetrata ai danni dell'erario attraverso il cd. "treaty shopping" (abuso dei Trattati, vd. Forum n. 1/95).

TAB. A PROFITTI IN INGHILTERRA PROFITTI IN NORVEGIA PROFITTI IN OLANDA PROFITTI TOTALI
(Worldwide profit)
1 anno 50 20 -70 0
2 anno 40 20 20 80
N.B.   Esistono due assunti di base:
a) la società olandese non è una "holding" bensì svolge una attività commerciale nel proprio Paese;
b) per semplicità di calcolo si suppone che in tutti e tre i Paesi l'aliquota d'imposta sui redditi societari è del 40%.

L'Olanda, dal canto suo, non ha mancato di fornire una risposta adeguata alle accuse mosse dalle amministrazioni fiscali degli altri Paesi. In tale contesto, le argomentazioni che le autorità governative olandesi hanno sostenuto, e continuano a sostenere, a favore della scelta del metodo dell'esenzione piuttosto che del credito d'imposta, si possono sostanzialmente ricondurre a due assunti di base:

1) la tassazione dei redditi in capo ad un'entità societaria è un diritto esclusivo del Paese di domiciliazione della società stessa;

2) l'utilizzo del metodo del credito per le imposte scontate in territorio straniero può dar vita, in determinati casi, a fenomeni di doppia imposizione che, ovviamente, non si verificherebbero mai in caso di esenzione.

E mentre il primo assunto non necessita di ulteriori approfondimenti, è invece necessario soffermarsi sul secondo aspetto che, tra l'altro, trova le sue fondamenta su valide motivazioni di ordine pratico facilmente dimostrabili. Ipotizziamo, ad esempio, l'esistenza di una "holding" olandese i cui redditi derivano, oltre che da un'attività commerciale svolta nel Paese, anche da proprie controllate domiciliate fiscalmente in Inghilterra ed in Norvegia; ipotizziamo inoltre, per semplicità di calcolo, che l'aliquota d'imposta applicabile ai redditi maturati sia in capo alla "holding" che alle due "subsidiary" estere sia del 40%. Come si può facilmente notare (Tab. A), utilizzando il metodo del credito d'imposta, l'ammontare delle imposte dovute nel secondo anno di attività, sui redditi totali maturati in capo alla "holding" olandese, è pari a 32 (40% di 80) diminuito del credito per le imposte pagate dalle controllate estere pari a 24 (40% di 40 più il 40% di 20). E' bene tuttavia specificare che non tutto il credito per le imposte scontate in territorio straniero è compensabile con quanto dovuto in Olanda; secondo infatti la normativa olandese la misura massima del credito d'imposta compensabile scaturisce dalla seguente formula: (profitti esteri/profitti totali) x imposte sui profitti totali.

Nel caso in esame, quindi, se da una parte l'applicazione del metodo del credito d'imposta ha evitato l'insorgere del fenomeno della doppia imposizione nel corso del secondo esercizio, dall'altra le imposte pagate dalle subsidiary straniere nell'arco del primo anno non sono più recuperabili. E tale affermazione trova riscontro nei dati numerici; infatti le imposte pagate complessivamente dalle due controllate nel primo anno sono pari a 28 che sommato alle imposte dovute sempre dalle due subsidiary nel secondo anno (24) danno diritto "teoricamente" ad un credito d'imposta complessivo di 52.

Tuttavia, secondo la formula attraverso la quale viene stabilito il limite di deducibilità del credito, l'ammontare massimo compensabile con le imposte da pagare nel secondo anno è pari a 24 (60/80 x 32 = 24).

Ne discende che, pur essendo possibile riportare a nuovo eventuali crediti maturati negli anni precedenti, la società madre (nel nostro caso la holding olandese), non potendo fare lo stesso discorso per i profitti, perde il diritto ad usufruire di quella frazione di credito d'imposta eccedente il limite di deducibilità calcolato attraverso la citata formula. In tal caso la doppia imposizione dei redditi prodotti dalle "subsidiary" estere sarebbe assicurata !

Esiste tuttavia un'ipotesi al verificarsi della quale le controllate straniere potrebbero compensare le imposte da pagare con i crediti maturati negli esercizi precedenti; nel caso in cui, infatti, sia la "subsidiary" inglese che quella norvegese producessero nel secondo anno di esercizio un reddito imponibile più alto, allora il credito d'imposta maturato nel corso del primo anno potrebbe essere utilizzato per compensare le maggiori imposte dovute nel secondo esercizio.

Non c'è che dire; la "difesa" dell'Olanda si basa su argomentazioni oggettivamente molto valide. Tuttavia non è nemmeno possibile privare di validità un metodo, come quello del credito d'imposta, che allo stato attuale è ampiamente diffuso presso le amministrazioni fiscali dei Paesi maggiormente industrializzati al fine di contrastare il fenomeno della doppia imposizione.

E se da una parte è vero che la dimostrazione matematica avalla il metodo dell'esenzione, dall'altra l'esempio pratico prospettato si riferisce ad una fattispecie la cui natura è talmente particolare da non poter sicuramente rappresentare da sola la totalità dei casi possibili.

Ne consegue che, restando fermo il diritto di ogni Stato di favorire, attraverso emanazioni legislative interne, l'applicazione dell'uno o dell'altro metodo, è compito degli altri Paesi predisporre una efficace normativa "anti-treaty shopping" che ostacoli l'insorgere di costruzioni societarie che, attraverso l'utilizzo della "partecipation exemption", perseguano unicamente scopi elusivi.