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L. 14 dicembre 1994, n. 711. Ratifica ed esecuzione della
convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica democratica e popolare algerina per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per
prevenire l'evasione e la frode fiscale, con protocollo, fatta ad Algeri
il 3 febbraio 1991 (S.O. n. 170 alla Gazz. Uff. n. 301 del 27 dicembre
1994). (Entrata in vigore il 30 giugno 1995)
Art. 1. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica democratica e popolare algerina per evitare le
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire
l'evasione e la frode fiscali, con protocollo, fatta ad Algeri il 3 febbraio 1991.
Art. 2. 1. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della convenzione
medesima.
Art. 3. 1. La presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA E POPOLARE ALGERINA PER EVITARE LE
DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE
L'EVASIONE E LA FRODE FISCALI.
Il Governo della Repubblica italiana ed Il
Governo della Repubblica Democratica e Popolare Algerina desiderosi di concludere una
Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio per prevenire l'evasione e la frode fiscali Hanno convenuto le seguenti
disposizioni:
Articolo 1 Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di
entrambi gli Stati contraenti.
Articolo 2 Imposte
considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio
prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o
amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul
reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del
patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o
immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese,
nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) per quanto concerne l'Algeria: 1) l'imposta sugli utili industriali e
commerciali; 2) l'imposta sugli utili derivanti da professioni non commerciali; 3) il
canone e l'imposta sui risultati relativi alle attività di prospezione, di ricerca, di
sfruttamento e di trasporto mediante canalizzazione degli idrocarburi; 4) l'imposta
prelevata sui redditi delle imprese straniere di costruzione; 5) l'imposta sui redditi
derivanti da crediti, depositi e cauzioni; 6) la tassa attività professionale; 7) il
versamento forfetario a carico dei datori di lavoro e di quelli obbligati al pagamento di
una rendita; 8) l'imposta sugli stipendi, sui salari, sugli emolumenti, sulle pensioni e
sulle rendite vitalizie; 9) l'imposta complementare sul reddito complessivo; 10) la tassa
fondiaria sulle proprietà edilizie; 11) l'imposta sui redditi derivanti dalle attività
di promozione immobiliare; 12) l'imposta speciale sui plusvalori; 13) l'imposta unica sui
trasporti privati; 14) il diritto fisso sui redditi dei pescatori marittimi, dei
proprietari di pescherecci, degli esercenti lavori artigianali e degli armatori; 15) il
contributo unico agricolo; 16) l'imposta di solidarietà sul patrimonio immobiliare; 17)
la tassa sulla proprietà immobiliare ad uso commerciale; 18) la ritenuta alla fonte
applicabile sui dividendi distribuiti alle persone fisiche e giuridiche che non hanno il
loro domicilio fiscale o la loro sede sociale in Algeria. (qui di seguito indicate quali
"imposta algerina")
b) per quanto concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2)
l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3) l'imposta locale sui redditi,
ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali
"imposta italiana").
4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che
saranno istituite dopo la firma della presente Convenzione e che si aggiungeranno alle
imposte attuali o le sostituiranno. Le autorità competenti degli Stati contraenti si
comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni
fiscali.
Articolo 3 Definizioni
generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una
diversa interpretazione:
a) il termine "Algeria" designa la Repubblica Democratica e Popolare
Algerina;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato
contraente" designano, a seconda dei casi, l'Algeria o l'Italia;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni
altra associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi
ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa
dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un
residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato
contraente;
g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di
trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la
cui sede di direzione effettiva situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in
cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro
Stato contraente;
h) il termine "nazionali" designa; i. le persone fisiche che hanno
la nazionalità di uno Stato contraente; ii. le persone giuridiche, le società di
persone, e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno
Stato contraente;
i) l'espressione "autorità competente" designa: i. per quanto
concerne l'Algeria, il Ministro in carica delle Finanze. ii. per quanto concerne
l'Italia, il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le
espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse attribuito dalla
legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, a
meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Articolo 4 Residenti
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno stato
contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua
residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
2. Quando, in base, alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è
residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente
modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha
un'abitazione permanente; se essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli
Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue
relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se
non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi
interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati
contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna
abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti,
ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello
Stato contraente del quale ha la nazionalità; d) se i criteri che precedono non
permettono di determinare lo Stato contraente di cui la persona residente, le autorità
competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una
persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata
residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Articolo 5 Stabile
organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile
organizzazione" designa una sede fissa di affari un cui l'impresa esercita in tutto o
in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a)
una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un
laboratorio; f) un magazzino di vendita; g) una miniera, una cava o altro luogo di
estrazione di risorse naturali; h) un cantiere di costruzione o di montaggio o le
attività di supervisione che vi si esercitano, quanto detto cantiere o dette attività
abbiano una durata superiore a tre mesi;
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa
uso di una installazione ai soli fini di deposito o di esposizione di merci appartenenti
alla impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di
deposito o di esposizione; c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari è
utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di esercitare
qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa
dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di
cui al paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se
essa ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome
dell'impresa, salvo il caso in cui attività di detta persona sia limitata all'acquisto di
merci per conto dell'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile
organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la
propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro
intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano
nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia
controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua
attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no)
non costituisce di per s motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle
dette società una stabile organizzazione dell'altra.
Articolo 6 Redditi
immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili
(compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa
attribuisce il diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati.
L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese
agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del
diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni
immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o
fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari,
sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono
considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla
utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma
di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti
immobili di un impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una professione indipendente.
Articolo 7 Utili
delle imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in
detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la
sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato
contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse
trattato di un'impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni
identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una
stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese effettivamente sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile
organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia
nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da
attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi
dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a
detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso;
tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme
ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo
fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile
organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano
validi/e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in
altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
Articolo 8 Navigazione
marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di
aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della
direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è
situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui
si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto
d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti
dalla partecipazione ad un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad
un organismo internazionale di esercizio.
Articolo 9 Imprese
associate
Allorché
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro
Stato contraente; e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza
di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di
dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e
tassati in conseguenza.
Articolo 10 Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un
residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la
società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto
Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario,
l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei
dividendi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le
modalità di applicazione di tale limitazione. Il presente paragrafo non riguarda
l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di
fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti,
nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei
redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società
distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il
beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti
nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia
attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,
sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione
generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi
sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di
detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro
Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non
distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli
utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in
detto altro Stato.
Articolo 11 Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale
essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
riceve gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può
eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti
degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale
limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno
degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se: a) il debitore degli
interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale, o b) gli interessi
sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad istituti
od organismi (compresi gli istituti finanziari) che appartengono interamente a questo
Stato contraente o ad un suo ente locale, o c) gli interessi sono pagati ad altri istituti
od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi
concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi
dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca
e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in
prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il
beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti
nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia attività industriale
o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione
indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi
si ricolleghi effettivamente ad esso. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto
Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il
debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente
locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quanto il debitore degli interessi, sia
esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile
organizzazione, o una base fissa, per le cui necessita viene contratto il debito sul quale
sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, o
base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata
la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e
beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone l'ammontare degli interessi,
tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato
convenuto tra debitore e beneficiario in assenza di simili relazioni, le disposizioni del
presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte
eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato
contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 12 Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale
essi provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
riceve i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può
eccedere: a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni relativi a diritti d'autore su
opere letterarie, artistiche o scientifiche ad esclusione delle pellicole cinematografiche
e delle registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive; b) il 15 per cento negli
altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo
le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi
di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore
su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche
e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di
fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti,
nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o
scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale,
commerciale, scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il
beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro
Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia attività commerciale o industriale
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ed i diritti ed i beni generatori dei
canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in
detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore
è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o
un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o
no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le
cui necessita è stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni e
che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato
contraente in cui situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e
beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni,
tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato
convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni; le
disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal
caso, la parte eccedente dei pagamenti imponibile in conformità alla legislazione di
ciascuno Stato contraente e tenuto conto della altre disposizioni della presente
Convenzione.
Articolo 13 Utili di
capitale
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di
beni immobili di cui all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili
in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di
una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato
contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un
residente di uno Stato contraente nell'altro Stato per l'esercizio di una professione
indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile
organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono
imponibili in detto altro Stato. 3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di
aeromobili impiegato in traffico internazionale o di beni mobili destinati all'esercizio
di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è
situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni del capitale azionario di una
società il cui patrimonio costituito, direttamente o indirettamente, essenzialmente da
beni immobili situati in uno Stato contraente possono essere tassati in detto Stato.
5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli
menzionati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui
l'alienante è residente.
Articolo 14 Professioni
indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una
libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili
soltanto in detto Stato. Tuttavia, tali redditi sono imponibili nell'altro Stato
contraente nei seguenti casi: a) se l'interessato dispone abitualmente, nell'altro Stato
contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso è
imponibile nell'altro Stato contraente soltanto la frazione dei redditi attribuibile a
detta base fissa, o b) se la sua permanenza nell'altro Stato contraente si protrae per un
periodo o periodi di durata complessiva uguale o superiore a 183 giorni nel corso
dell'anno fiscale.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le
attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, educativo o pedagogico,
nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
Articolo 15 Lavoro
subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, i salari, gli stipendi e le
altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in
corrispettivo di attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che
tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se attività è quivi svolta,
le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1. le remunerazioni che un residente di
uno Stato contraente riceve in corrispettivo di attività dipendente svolta nell'altro
Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna
nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel
corso dell'anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di
un datore di lavoro che non residente dell'altro Stato, e c) l'onere delle remunerazioni
non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha
nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni
percepite in "corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di
aeromobili utilizzati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente
nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Articolo 16 Compensi e
gettoni di presenza
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni
analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del
Consiglio di Amministrazione, o del Collegio Sindacale di una Società residente
nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
Articolo 17 Artisti e
sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente in
uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato
contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del
cinema, della radio o della televisione, nonché di sportivo sono imponibili in
detto altro Stato.
2. Quando i redditi derivanti da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno
sportivo esercita personalmente ed in tale qualità sono attribuiti ad una persona diversa
dall'artista o dallo sportivo medesimi, detti redditi sono imponibili, nonostante le
disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente in cui le prestazioni
dell'artista e dello sportivo sono esercitate.
Articolo 18 Pensioni
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le
altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione
ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato.
Articolo 19 FUNZIONI
PUBBLICHE
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da
una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona
fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente, sono
imponibili soltanto in questo Stato; b) Tuttavia tali remunerazioni sono imponibili
soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi sono resi in detto Stato e se la
persona fisica è un residente di tale Stato che: i) abbia la nazionalità di detto Stato,
o ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica
od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto
Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato; b)
Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la
persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e
pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attività industriale o
commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale.
Articolo 20 PROFESSORI E
RICERCATORI
Le remunerazioni che un professore un ricercatore che è, o era immediatamente
prima di recarsi in uno Stato contraente, residente nell'altro Stato contraente e che
soggiorna nel primo Stato, al solo fine di insegnarvi o di svolgervi ricerche, ritrae come
corrispettivo di dette attività non sono imponibili in detto primo Stato per un periodo
non superiore a due anni.
Articolo 21 Studenti
1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente
prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che
soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la
propria formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di
formazione, non sono imponibili in questo Stato a condizione che tali somme provengano da
fonti situate al di fuori di questo Stato.
2. Per quanto concerne le borse di studio e le remunerazioni di attività
dipendente alle quali non si applica il paragrafo 1, uno studente o un apprendista, di cui
al paragrafo 1, avrà inoltre, per la durata dei suoi studi o della sua formazione, il
diritto di beneficiare delle stesse esenzioni, sgravi o riduzioni d'imposta dei residenti
dello Stato nel quale egli soggiorna.
Articolo 22 Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di qualsiasi provenienza di un residente di uno Stato
contraente, non trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono
imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli
provenienti da beni immobili, così come definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso
in cui il beneficiario del reddito, residente di uno Stato, esercita nell'altro Stato
contraente siaattività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione
ivi situata, sia una professione indipendente mediante organizzazione ivi situata, sia una
professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il diritto o il bene
generatore dei redditi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di
reddito sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione interna.
Articolo 23 Patrimonio
1. Il patrimonio costituito da beni immobili, specificati all'articolo 6, posseduti
da un residente in uno Stato contraente e situati nell'altro Stato contraente, è
imponibile in detto altro Stato.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili appartenenti ad una stabile
organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, o da
beni mobili appartenenti ad una base fissa posseduta da un residente di uno Stato
contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, è
imponibile in detto altro Stato.
3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili impiegati nel traffico
internazionale nonché dai beni mobili relativi al loro esercizio è imponibile
soltanto nello Stato contraente dove è situata la sede della direzione effettiva
dell'impresa.
4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è
imponibile soltanto in detto Stato.
Articolo 24 Metodo per
eliminare le doppie imposizioni
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti
paragrafi del presente articolo.
2. Se un residente dell'Algeria riceve un reddito o possiede un patrimonio che, in
conformità delle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia,
l'Algeria dedurrà: a) dall'imposta prelevata sui redditi del residente un ammontare
corrispondente all'imposta sul reddito pagata in Italia; b) dall'imposta prelevata sul
patrimonio di tale residente, un ammontare corrispondente all'imposta sul patrimonio
pagata in Italia. Tuttavia, la somma dedotta nell'uno o nell'altro caso non potrà
eccedere la quota dell'imposta sul reddito o dell'imposta sul patrimonio, calcolata prima
della deduzione corrispondente, a seconda dei casi, al reddito o al patrimonio imponibile
in Italia.
3. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in
Algeria, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo
2 della presente convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti
elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non vi si
oppongano. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui
redditi pagata in Algeria, ma l'ammontare della riduzione non può eccedere la quota
d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui
gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione
sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione
mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario del reddito
in base alla legislazione italiana.
4. Quando, in conformità della legislazione di uno degli Stati contraenti ed ai
fini dello sviluppo economico, le imposte alle quali si applica la presente Convenzione
non sono totalmente od in parte prelevate per un periodo limitato, dette imposte si
considerano interamente pagate ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3.
Articolo 25 Non
discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato
contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di
quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si
trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica, altresì, nonostante
le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato
contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno
favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la
medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che
faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato
contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le deduzioni d'imposta che
esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di
famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7
dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre
spese pagate da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato
contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta
impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un
residente del primo Stato. Parimenti i debiti di una impresa di uno Stato contraente nei
confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili per la
determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui
sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo
Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo
ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate
le altre imprese similari del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni
dell'articolo 2, alle imposte di ogni natura e denominazione.
Articolo 26 Procedura
amichevole
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati
contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle
disposizioni della presente Convenzione, la stessa può, indipendentemente dai ricorsi
previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso autorità
competente dello Stato contraente di cui residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di
applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 25, a quella dello Stato contraente di cui
possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la
prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle
disposizioni della Convenzione.
2. Autorità competente, se il ricorso le appare fondato o se essa non è in grado
di giungere ad una soddisfacente soluzione, far del suo meglio per regolare il caso per
via di amichevole composizione con autorità competente dell'altro Stato contraente, al
fine di evitare una tassazione non conforme alla convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per
risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti
all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente
tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.
Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il
raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione
formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.
5. Le autorità competenti dei due Stati concorderanno lo scambio di informazioni,
dei documenti e delle esperienze sui loro sistemi fiscali e sull'organizzazione dei loro
rispettivi servizi fiscali.
Articolo 27 Scambio di
informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quella della
legislazione interna degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla
Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria
alla Convenzione, nonché per prevenire l'evasione e la frode fiscali. Lo scambio di
informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato
contraente sono tenute segrete analogamente alle informazioni ottenute in base alla
legislazione interna di detto Stato e sono comunicate soltanto alle persone od autorità
(ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o
della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o procedimenti
concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le
persone o autorità utilizzano tali informazioni soltanto per questi fini. Essi possono
servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate
nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo: a) di adottare misure
amministrative in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o
a quelle dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere
ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi
amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di fornire informazioni che
potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo
commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine
pubblico.
Articolo 28 Agenti
diplomatici e funzionari consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di
cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole
generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Articolo 29 Entrata in
vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno
scambiati non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli
strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno per la prima volta per quanto
concerne: a) le imposte prelevate alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a
decorrere dal 1ø gennaio dell'anno successivo a quello dello scambio degli strumenti di
ratifica; b) le altre imposte di periodo imponibili che iniziano a decorrere dal 1ø
gennaio dell'anno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.
3. Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano quelle più
favorevoli previste da altre convenzioni particolari in vigore tra i due Stati contraenti.
Articolo 30 Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli
Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via
diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ciascun anno solare ed
al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore. In questo caso, la Convenzione cesserà di essere applicabile:
a) alle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte sui redditi attributi o messi
in pagamento al più tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia;
b) alle altre imposte di periodi imponibili che si chiudono al più tardi il 31
dicembre dello stesso anno. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a
farlo, hanno firmato la presente Convenzione.
Firmata a ALGERI, 3 febbraio 1991, in duplice esemplare originale in lingua araba,
italiana e francese, i tre testi facenti egualmente fede.
PROTOCOLLO
alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica
Algerina Democratica e Popolare per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali. All'atto della
firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica Italiana
e il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione
e la frode fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano
parte integrante della Convenzione:
a) per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 7, resta inteso che non ammessa
alcuna deduzione per le somme pagate all'occorrenza, da una stabile organizzazione alla
sede dell'impresa o ad altri suoi uffici a titoli di canoni, compensi o altri pagamenti in
corrispettivo di licenze di sfruttamento, di brevetti o altri diritti, di provvigioni
(diverse dai rimborsi di spese effettive) per servizi resi o per attività di direzione o,
salvo il caso di un'impresa bancaria, di interessi su prestiti a favore della stabile
organizzazione. Parimenti, per la determinazione degli utili di una stabile
organizzazione, non si tiene conto tra le spese sostenute dalla sede dell'impresa o da
altri suoi uffici, dei canoni, compensi o altri simili pagamenti in corrispettivo di
licenze di sfruttamento, di brevetti o di altri diritti o di provvigioni (diverse dai
rimborsi di spese effettive) per servizi resi o per attività di direzione o, salvo il
caso di una impresa bancaria, di interessi su prestiti in favore della sede dell'impresa o
di altri suoi uffici.
b) Le autorità competenti dei due Stati contraenti faranno del loro meglio per
regolare di comune accordo il problema della doppia imposizione economica derivante
dall'articolo 9 della Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26
concernente la procedura amichevole.
c) Per quanto concerne il paragrafo 1 dell'articolo 26, l'espressione
"indipendentemente dai ricorsi previsti dal diritto interno" significa che la
procedura amichevole non pregiudica la procedura contenziosa nazionale che deve costituire
un ricorso preliminare quando la controversia concerne un'applicazione delle imposte non
conforme alla Convenzione.
d) Le imposte riscosse da uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono
rimborsate, a richiesta dell'interessato, per la parte eccedente il limite previsto dalle
disposizioni della presente Convenzione in relazione a dette imposte. Le domande di
rimborso, da prodursi nei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente
tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale
dello stato contraente di cui il contribuente è residente, certificante che sussistono le
condizioni richieste per avere diritto all'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni
previste dalla Convenzione. La presente disposizione non impedisce alle autorità
competenti degli Stati contraenti di stabilire di comune accordo altre procedure per
l'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni di imposta cui da diritto la Convenzione.
e) Nonostante le disposizioni dell'articolo 7 della Convenzione le imprese italiane
che concludono dei contratti di lavori di costruzione in Algeria possono beneficiare del
sistema di imposta sul reddito delle imprese straniere di costruzione previsto dalla
legislazione algerina alle stesse condizioni delle altre imprese straniere. In pratica, le
stesse notificano la loro opzione per detto sistema di imposta all'Amministrazione fiscale
algerina prima dell'inizio dei lavori, allegando una copia del contratto. In fede di che i
sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo.
Firmato a ALGERI, 3 febbraio 1991, in duplice esemplare, in lingua araba, italiana
e francese, i tre testi facenti egualmente fede.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica democratica e popolare algerina per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode
fiscali, con protocollo, firmata ad Algeri il 3 febbraio 1991 (Gazz. Uff. n. 166 del 18
luglio 1995). Il giorno 30 giugno 1995 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di
ratifica previsto per l'entrata in vigore della convenzione tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica e popolare algerina per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per
prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo, firmata ad Algeri il 3 febbraio
1991, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 14 dicembre 1994, n. 711, pubblicata
nel supplemento ordinario n. 170 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 1994. In
conformità all'art. 29, l'accordo è entrato in vigore il giorno 30 giugno 1995. |