LEGGI REGIONALI
SETTORE AGRICOLTURA
| ABRUZZO | MARCHE | UMBRIA |
| BASILICATA | MOLISE | VALLE D' AOSTA |
| CALABRIA | PUGLIA | VENETO |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | SICILIA | REGIONE VENETO |
| LAZIO | TOSCANA | |
| LIGURIA | TRENTINO ALTO ADIGE |
| ABRUZZO 316 - INTERVENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE E DEL LE IMPRESE AGRICOLE. LEGGE 12 APRILE 1988/38. Finalità: favorire la produttività. Beneficiari: associazioni di produttori, cooperative agricole e loro consorzi, titolari di aziende, imprenditori agricoli, coltivatori diretti, coloni. Spese agevolabili per: la copertura di oneri finanziari e per la ricapitalizzazione. Contributi e finanziamenti: contributi in conto capitale del 10% sull'aumento del capitale sociale sottoscritto se l'altro 20% a carico dei soci e versato entro tre anni. Per il rimanente 70% e' concesso un mutuo agevolato decennale ; contributo in conto interessi per mutui quindicinali a tasso agevolato. Note: le operazioni di mutuo sono assistite da garanzia fideiussoria regionale.
317 - INTERVENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE AGRICOLE PER PROCESSI DI RICAPITALIZZAZIONE E RISANA-MENTO. LEGGE 23 DICEMBRE 1991/91. Finalità: completare la ricapitalizzazione e il risanamento della cooperazione agricola. Beneficiari: associazioni di produttori, cooperative agricole e loro consorzi, titolari di aziende, imprenditori agricoli, coloni e compartecipanti. Spese agevolabili per: lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, consolidamento delle passività onerose. Contributi e finanziamenti: contributi in conto capitale del 10% sull'aumento del capitale sottoscritto, se un altro 20% e' a carico dei soci e versato entro tre anni; per il rimanente 70% viene concesso un mutuo decennale assistito dalla regione sugli interessi. inoltre : mutuo quindicinale per copertura oneri finanziari. contributi in conto interessi a tasso agevolato.
318 - CREDITO AGRARIO AGEVOLATO. LEGGE 14 SETTEMBRE 1994/162. Finalità: agevolare l'accesso al credito dei beneficiari. Beneficiari: imprenditori agricoli, cooperative e coltivatori diretti. Spese agevolabili: spese volte a facilitare la conduzione delle aziende agricole nonché' l'acquisto di bestiami. Contributi e finanziamenti: agevolazioni al credito agrario. 319 - INTERVENTI A FAVORE DELL'APICOLTURA. LEGGE 3 MAGGIO 1988/15. Finalità: incrementare e razionalizzare le risorse zootecniche. Beneficiari: apicoltori singoli o associati, produttori, associazioni di cooperative, enti di formazione professionali del settore. Spese agevolabili per: acquisto, di attrezzature, impianti macchinari e per tutte le attività volte a realizzare la finalità della legge. Contributi e finanziamenti: contributi in conto capitale e finanziamenti agevolati per un importo massimo di lire 70 milioni.
320 - INTERVENTI NEL SETTORE EQUINO. LEGGE 21 GIUGNO 1988/24. Finalità: agevolare il miglioramento del patrimonio equino. Beneficiari: imprenditori agricoli singoli od associati; cooperative agricole. Spese agevolabili: costruzione, ammodernamento, acquisto delle strutture necessarie per il raggiungimento delle finalità della legge. Contributi e finanziamenti: contributi in conto capitale fino ad un massimo del 60% della spesa ammissibile.
321 - PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LA RICERCA D'ACQUA NELLE AZIENDE AGRICOLE. LEGGE 23 AGOSTO 1989/21. Finalità: sostenere gli imprenditori agricoli. Beneficiari: imprenditori agricoli singoli o associati. Spese agevolabili: attrezzature e strutture per la ricerca ed utilizzazione dell'acqua. Contributi e finanziamenti: sono concessi contributi in conto capitale fino ad un massimo del 70% della spesa ammissibile. 322 - INTERVENTI PER L'ACCESSO DEI GIOVANI NEL MONDO DEL LAVORO E LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE. LEGGE 24 FEBBRAIO 1988/2. Finalità: sviluppare l'occupazione giovanile. Beneficiari: cooperative, società, associazioni di giovani disoccupati imprese e aziende artigiane interessate a contratti di formazione e all'apprendistato, enti locali. Spese agevolabili: tutte le spese generale, di investimento, di gestione relative all'attività da svolgere nello specifico settore di intervento. Contributi e finanziamenti: variano a seconda dei beneficiari e degli investimenti. principalmente sono: contributo in conto capitale, per le spese di investimento, fino ad un massimo del 75% della spesa ammissibile e per spese di gestione con importi stabiliti per anno di attività; contributo per la formazione professionale dei giovani assunti, nella misura massima del 35% della retribuzione pari a lire 200.000 per ogni mensilità di retribuzione fino ad un massimo di un milione. 323 - AGEVOLAZIONI PARTICOLARI PER L'INSERIMENTO DEI GIOVANI IN AGRICOLTURA. LEGGE 12 APRILE 1988/19. Finalità: favorire l'insediamento e la permanenza di giovani in agricoltura. Beneficiari: giovani che non abbiano ancora 40 anni. Spese agevolabili per: primo impianto ed insediamento. Contributi e finanziamenti: contributi "una tantum", abbuoni di interessi sui prestiti contratti. 324 - INTERVENTI NEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO DEL LA COOPERAZIONE. LEGGE 19 GENNAIO 1993/3. Finalità: sostenere le cooperative e loro consorzi del settore. Beneficiari: associazioni di produttori, cooperative e loro consorzi. Spese agevolabili: copertura degli oneri finanziari. Contributi e finanziamenti: contributi in conto interessi non superiore al 60% del prodotto lavorato dal centro cooperativo.
325 - INTERVENTI A FAVORE DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA E DELLE AZIENDE AGRICOLE PER IL CONSO LIDAMENTO DELLE PASSIVITÀ ONEROSE. LEGGE 31 OTTOBRE 1994/52. Finalità: agevolare lo sviluppo della cooperazione agricola ed il consolidamento delle passività onerose. Beneficiari: consorzi, cooperative, imprese. Spese agevolabili: fusioni e consolidamento delle passività onerose. Contributi e finanziamenti: sono previsti contributi in conto capitale e mutui a tasso agevolati. 326 - NORME PER LA SALVAGUARDIA E L'INCREMENTO DELLA ATTIVITÀ AGRICOLA NELLE AREE DEFINITE DI INTERESSE NATURALISTICO AMBIENTALE. LEGGE 7 SETTEMBRE 1988/151. Finalità: favorire la protezione dell'ambiente. Beneficiari: proprietari e conduttori di fondi. Spese agevolabili: costruzione, miglioramento, realizzazione di infrastrutture e strutture volte a realizzare le finalità della legge. Contributi e finanziamenti: contributi in conto capitale fino ad un massimo del 90% della spesa ammissibile.
327 - INTERVENTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA. LEGGE 5 AGOSTO 1993/36. Finalità: sostenere la cooperazione agricola. Beneficiari: cooperative agricole. Spese agevolabili per: copertura di oneri finanziari. Contributi e finanziamenti: contributi straordinari fino al 50% della esposizione debitoria. 328 - INTERVENTI A FAVORE DEI CONSORZI E DELLE COOPERATIVE AGRICOLE DI GARANZIA. LEGGE 28 NOVEMBRE 1988/44. Finalità: promuovere lo sviluppo dei consorzi e delle cooperative agricole. Beneficiari: consorzi e le cooperative agricole di garanzia. Spese agevolabili per: concessione di crediti, installazione di attrezzature. Contributi e finanziamenti: contributo in conto quote sociali e consortili fino ad un massimo del 50% del capitale sociale versato; contributo nella misura massima del 35% della spesa documentata per le attrezzature.
329 - MISURE E PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA ZOOTECNIA. Finalità: promuovere la valorizzazione del patrimonio zootecnico. Beneficiari: gli allevatori e loro associazioni le comunità montane, le aziende con allevamenti bovini o ovini. Spese agevolabili per: controlli funzionali del bestiame, per la realizzazione di prodotti attinenti alla fecondazione artificiale e spese per progetti volti alla commercializzazione del bestiame. Contributi e finanziamenti: contributi a percentuale e a misura fissa fino ad un massimo del 75% dell'importo non coperto dal contributo statale e per una durata massima di 5 anni. La regione contribuisce con un tasso di sovvenzionamento fino ai 50%. per le spese relative ai progetti.
330 - INTERVENTI PER LA VITICOLTURA MARCHIGIANA. LEGGE 17 LUGLIO 1992/27. Finalità: realizzazione di nuovi impianti per la viticoltura, per la produzione di vini d.o.c. Beneficiari: gli imprenditori agricoli. Spese agevolabili per: la realizzazione di nuovi impianti. Contributi e finanziamenti: contributi in conto capitale nella misura del 30% del costo sostenuto. 331 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER L'ACQUISTO DI MEZZI ED ATTREZZATURE TECNICHE O SECONDARIE PER L'ATTIVITÀ AGRICOLA. LEGGE 30 LUGLIO 1984/17. Finalità: favorire lo sviluppo dell'agricoltura e delle aziende agricole. Beneficiari: imprenditori agricoli. Spese agevolabili: realizzazione di serre, acquisto di automezzi, macchinari e attrezzature. Contributi e finanziamenti: contributi in conto capitale nella misura del 40% della spesa ammissibile; contributi in conto interessi fino ad un massimo del 50 della spesa ammissibile per una durata di 5 anni.
332 - PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'AGRITURISMO. LEGGE 25 GENNAIO 1994/2. Finalità: sostenere l'agricoltura. Beneficiari: gli imprenditori agricoli, singoli o associati, ed i loro familiari. Spese agevolabili : ristrutturazione e arredamento di locali, realizzazione di centri di commercializzazione di strutture sportive e di centri di servi zio. Contributi e finanziamenti: contributi fino ad un massimo del 75% della spesa ammissibile contributi in conto interessi fino ad un massimo del 50% della spesa ammissibile, inoltre sono previsti incentivi per progetti sperimentali, fino ad un massimo dell'80% della spesa ammissibile. Note: i suddetti contributi non sono cumulabili con altri concessi, allo stesso titolo, da altri enti, dallo stato o dalla. 333 - INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELL'APICOLTURA. Finalità: promuovere lo sviluppo dell' api coltura. Beneficiari: allevatori singoli ed associati. Spese agevolabili: acquisto, ampliamento ed ammodernamento di strutture ed attrezzature necessarie ai beneficiari in ordine alle finalità della legge; spese per la commercializzazione dei prodotti, per assistenza tecnica, per la realizzazione di corsi di formazione professionale. Contributi e finanziamenti: contributi fino ad un massimo del 80% della spesa ammissibile. 334 - INTERVENTI IN MATERIA DI CREDITO AGRARIO. LEGGE 25 MARZO 1986/13. TITOLI II, III, IV, VI. Finalità: concorrere nel pagamento di interessi sulle operazioni di credito agrario. Beneficiari: coltivatori diretti e loro associazioni, le cooperative agricole, le associazioni di produttori agricoli e loro unioni, gli organismi associati, gli istituti pubblici e le fondazioni cori personalità giuridica. Spese agevolabili per: la conduzione delle imprese, per l'acquisto di macchine, materiali, apparecchiature, attrezzature, tecnologie. Contributi e finanziamenti: variano a seconda dei beneficiari e degli investimenti sono: prestiti agevolati fino alla totale copertura della spesa ammissibile per una durata massima di 5 anni ad un tasso del 4%; mutui agevolati commisurati all'intera spesa ammissibile, per una durata di 15 anni o in alternativa un contributo in conto capitale fino ad un massimo dl 55 % della spesa ammissibile. 335 - INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA FORESTALE. LEGGE 21 MARZO 1988/20. Finalità: migliorare la produzione agricola. Beneficiari: le società cooperative e loro consorzi, le società di capitali. Spese agevolabili per: l'acquisto di impianti, strutture, e loro manutenzione, di quote di partecipazione, di attività commerciali, per la promozione e l'esportazione dei prodotti agricoli tipici. Contributi e finanziamenti: contributi in conto capitale, che variano a seconda dei beneficiari e degli investimenti, fino ad un massimo del 90% della spesa sostenuta; contributi in conto interessi, contributi per la capitalizzazione degli organismi finanziari. 336 - INTERVENTI PER LA DIFESA DEL TERRITORIO E PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO. LEGGE 7 APRILE 1992/14. TITOLO Il CAPO Il. PROVINCIA TRENTO. Finalità: promuovere interventi a favore dell'agricoltura di montagna in luoghi svantaggiati. Beneficiari: operatori agricoli, i consorzi di bonifica o di miglioramento, imprenditori agricoli, singoli ed associati, proprietari di immobili per uso agrituristico, i comuni, le asuc, enti pubblici, le associazioni agrarie. Spese agevolabili: spese per il recupero e il mantenimento di aree abbandonate. Contributi e finanziamenti: contributi fino ad un massimo del 90% della spesa ammissibile.
337 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA. LEGGE 7 APRILE 1992/14. TITOLO Il CAPO III. PROVINCIA TRENTO. Finalità: promuovere interventi a favore dell'agricoltura di montagna e in luoghi svantaggiati. Beneficiari: cooperative agricole, i loro consorzi, gli imprenditori agricoli singoli e associati. Spese agevolabili per: l'acquisto del materiale vegetale, di soggetti di allevamenti minori, di attrezzature, per personale che conduce alpeggi, per l'adozione di sistemi di informatizzazione. Contributi e finanziamenti: contributi fino ad un massimo dell'intera spesa ammissibile.
338 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORDINAMENTO FONDIARIO. LEGGE 7 APRILE 1992/14. TITOLO III. PROVINCIA TRENTO. Finalità: sostenere e favorire l'agricoltura di montagna. Beneficiari: proprietari di terreni inferiori ad un ettaro. Contributi e finanziamenti: contributo fino al 50% del valore di stima determinato da una commissione apposita.
339 - INTERVENTI PER INVESTIMENTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DI RISCHI DI INQUINAMENTO. LEGGE 7 APRILE 1992/14. TITOLO IV. PROVINCIA TRENTO. Finalità: promuovere la riduzione dell' inquinamento. Beneficiari: imprenditori agricoli, singoli ed associati, le associazioni agrarie le cooperative agricole e loro consorzi, produttori agricoli. Spese agevolabili per: interventi diretti a perseguire le finalità della legge. Contributi e finanziamenti: contributi fino ad un massimo dell'80% dell' investimento ammesso o in alternativa, contributi annui posticipati della stessa entità dei precedenti, con durata non superiore ai 10 anni. 340 - INTERVENTI NEL SETTORE DEL CREDITO AGRARIO DI ESERCIZIO PER CONDUZIONE DI AZIENDE SINGOLE ED ASSOCIATIVE E PER LA GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI ASSOCIATIVI. LEGGE 12 GIUGNO 1989/17. Finalità: migliorare la conduzione delle aziende del settore. Beneficiari: aziende ed imprenditori agricoli singoli e associati. Spese agevolabili per: la gestione di aziende, stalle, impianti sociali di cooperative, per la corresponsione di anticipi. Contributi e finanziamenti: prestiti e concorso nel pagamento dei prestiti agrari di durata non superi ore ai 12 mesi; i prestiti sono concessi per importi annuali che variano a seconda di beneficiari e del fabbisogno finanziario. Note: i suddetti contributi non sono cumulabili con altri concessi per le stesse iniziative e con quelli concessi per la conduzione di terreni a fini produttivi.
341 - INTERVENTI A FAVORE DELLE PROPRIETÀ DIRETTOCOLTIVATRICE AVVIO DI AZIONI DI RIORDINO FINANZIARIO. LEGGE 24 OTTOBRE 1989/34. Finalità: promuovere lo sviluppo e l'adattamento delle aziende agricole alle politiche della Unione Europea. Beneficiari: coltivatori diretti e proprietari, singoli ed associati i cooperativa, tecnici agricoli, periti agrari. Spese agevolabili per: la formazione o ampliamento di aziende di superfici, acquisto di diritti di comproprietà. Contributi e finanziamenti: contributo in conto interessi per mutui fino ad un massimo di lire 150 milioni nel caso di formazione, con una durata di 15 anni, con un tasso non inferiore a quelli minimo contributi per il 50 % delle spese notarili e per tasse e imposte.
342 - INTERVENTO REGIONALE PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE PASSIVITÀ DELLE IMPRESE SINGOLE ED ASSOCIATE E DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI OPERANTI IN AGRICOLTURA. LEGGE 19 APRILE 1994/12. Finalità: promuovere il rilancio delle imprese agricole. Beneficiari: imprenditori agricoli, coltivatori diretti, affittuari, conduttori dl imprese, cooperative agricole e loro consorzi. Spese agevolabili per: miglioramento fondiario e adeguamento strutturale ed organizzativo della azienda. Contributi e finanziamenti: contributo in ci interessi su mutui quindicinali per importi non superiori a 1.3.000.000.000. 343 - PROVVIDENZE PER L'AGRICOLTURA. LEGGE 8 OTTOBRE 1973/33. TITOLO IV Finalità: sostenere le aziende del settore. Beneficiari: proprietari di fondi rustici e conduttori di aziende agricole singoli o associati. Spese agevolabili per: la costruzione, ristrutturazione e l'ampliamento di fabbricati rurali, per opere di miglioramento fondiario, acquisto di macchinari ed attrezzi, di bestiame bovino e mezzi tecnici in genere. Contributi e finanziamenti: mutui fino ad un massimo dell'intera spesa ammissibile, per la durata massima di 25 anni ad un tasso dell 1 % annuo; prestiti agrari annuali al tasso dell' 1% annuo; prestiti di esercizio per la durata di 5 anni al tasso del 2% annuo. Note: i mutui non sono cumulabili con altri o con provvidenze regionali, concesse per le stesse iniziative.
344 - INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. LEGGE 6 LUGLIO 1984/30. TITOLI II,IV, V, VI, VII,VIII. Finalità: disciplinare organicamente gli interventi regionali nel settore dell'agricoltura. Beneficiari: conduttori e proprietari di aziende agricole singoli o associati, consorzi di imprese agricole, e società di allevamento. Spese agevolabili per: l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, per la gestione dellattività; spese per il ripristino di strutture ed infrastrutture danneggiate da calamita naturali. Contributi e finanziamenti: contributi in conto capitale - variabile a seconda delle iniziative e dei beneficiari fino ad un massimo del 50% della spesa ammissibile possono essere richiesti mutui della durata di 15 anni; premi in varie misure; contributi annui per le spese di gestione e di amministrazione fino ad un massimo del 60% della spesa ammissibile. Contributo del 50% della spesa ammissibile per danni di strutture ed infrastrutture dovuti a calamità naturale. 345 - INSEDIAMENTO E PERMANENZA DEI GIOVANI IN AGRICOLTURA. LEGGE 5 MARZO 1987/14. TITOLO I. Finalità: favorire l'occupazione dei giovani nel settore. Beneficiari: coltivatori diretti, imprenditori agricoli. Spese agevolabili per: acquisto di mezzi tecnici, investimenti per il miglioramento, avviamento e consolidamento dell'azienda e la conduzione della stessa. Contributi e finanziamenti: contributi in conto interessi e contributi fino ad un massimo del 10% per mutui e prestiti agrari contratti in ordine delle finalità della legge. L'entità del contributo e del tasso applicato varia in proporzione alla durata dell'operazione. Note: sono previsti premi annuali pari all'80% dell'affitto ai proprietari che locano i terreni ai giovani. L' Ente di Sviluppo Agricolo Veneto può fornire fideiussioni come garanzia.
346 - AIUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI SOSTITUTIVI. LEGGE 5 MARZO 1987/14. TITOLO II. Finalità: promuovere la diffusione dei servizi sostitutivi. Beneficiari: associazioni con determinati requisiti spese agevolabili. Contributi e finanziamenti: premio di avviamento fino ad un massimo 12.000 Ecu per ogni agente di sostituzione del conduttore dell'impresa agricola occupato a tempo pieno o, in alterativa, per più' agenti a tempo parziale.
347 - DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE L'ESTINZIONE DI MUTUI AGRARI DI MIGLIORAMENTO. LEGGE 24 GENNAIO 1989/2. Finalità: agevolare la concessione di nuovi mutui. Beneficiari: imprese agrarie. Contributi e finanziamenti: vengono concessi mutui a credito agevolato per il ripianamento di quelli precedentemente contratti.
348 - PROVVEDIMENTI PER IL CONSOLIDAMENTO E LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA E PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI MONTANI. CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA. LEGGE 18 GENNAIO 1994/2. INTERVENTO 1. Finalità: promuovere lo sviluppo dell'agricoltura di montagna. Beneficiari: coltivatori diretti, imprenditori agricoli. Spese agevolabili: volte a realizzare le finalità della legge. Contributi e finanziamenti: contributi che variano a seconda dei beneficiari e degli investimenti e che possono raggiungere il 90% della spesa ammissibile. 349 - MISURE PARTICOLARI PER LO SVILUPPO DELLE COLTURE ALTERNATIVE E DEGLI ALLEVAMENTI MINORI. LEGGE 18 GENNAIO 1994/2. INTERVENTO 2. Finalità: favorire lo sviluppo delle colture e degli allevamenti. Beneficiari: imprenditori agricoli. Spese agevolabili: volte a realizzare le finalità della legge. Contributi e finanziamenti: sono concessi contributi in conto capitale fino ad un massimo del 70% della spesa ammissibile.
350 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE RURALE. LEGGE 18 GENNAIO 1994/2. INTERVENTO 3. Finalità: promuovere la tutela ed il miglioramento del territorio e dell'ambiente rurale. Beneficiari: tutti i soggetti che operano nei territori montani della regione. Spese agevolabili: volte a realizzare le finalità della legge. Contributi e finanziamenti: contributi fino ad un massimo del 90% della spesa ammissibile. ALTRE LEGGI UTILI: Abruzzo: 1986/16 (n. 136), 1990128 (n. 139) - Basilicata: 1988/40 (n. 141> - Calabria: 1989/4 (n. 145) - Campania:1987/41 (n. 147), 1993/28 (n.148) - Emilia Romagna: 1987/29 (n. 152) - Friuli Venezia Giulia: 1989/6 (n. 154), 1992/2 (n. 155), 1985/32 (n. 165), 1985/19 (n. 156), 1985/20 (n. 292) - Lazio: 1985/2 (n. 170) - Liguria 1994/43 (n. 178), 1986/36 (n. 179), 1988/56 (n. 180), 1988/58 (n.181), 1993/3 (n. 182) - Lombardia 1991/9 (n. 189) - Marche: 1989/32 (n. 192), 1993/22 (n. 196) - Piemonte: 1986/56 (n. 202), 1993/28 (n. 203) - Puglia: 1988/23 (n. 210), 1985/9 (n. 209) - Sardegna: 1993/17 (n. 216), 1986/50 (n. 215), 1957/23 (n. 219), 1985/21 (n. 222), 1991/35 (n. 227) - Sicilia: 1991/27 (n. 232), 1993/25 (n. 234) - Toscana 1988/83 (n. 237), 1993/27 (n. 238) - Valle d'Aosta: 1987/80 (n. 254), 1989/13 (n. 255) - Veneto: 1994/18 (n. 262). |