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LEGGE 29 LUGLIO 1981, N. 394

Finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici
per programmi di penetrazione commerciale all'estero

La legge 394/81, aggiornata con decreto del ministero del Tesoro del 2.7.1987, concede finanziamenti agevolati per la realizzazione di programmi di penetrazione commerciale all'estero, in uno o più Paesi diversi da quelli della Unione Europea.
Le agevolazioni previste sono finalizzate prevalentemente alla costituzione di strutture permanenti all'estero, quali uffici, filiali, reti di vendita ed assistenza, ecc., oltre alle ricerche di mercato ed alla pubblicità.
La legge prevede la costituzione presso il Mediocredito centrale di un fondo a carattere rotativo, i cui rientri sono utilizzati per la concessione di nuovi finanziamenti.
La legge del 29 luglio 1981, n. 394 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 29.7.1981.

- Programmi agevolabili
- Importo massimo del programma agevolabile

- Tipo di intervento agevolato
-
Misura massima delle agevolazioni
- Tassi di interesse
- Durata
- Modalità di rimborso
- Istituto erogatore del finanziamento
- Tempi necessari per l'ottenimento dell'agevolazione (stima)
- Garanzie
- Iter procedurale
- Documentazione richiesta
- Trattamento fiscale
- Trattamento contabile
- Costi dell'operazione di finanziamento
- Preclusioni ed altre agevolazioni

 


 

Imprese beneficiarie

Imprese esportatrici con priorità per:

- piccole e medie imprese;

- consorzi fra piccole e medie imprese;

- imprese localizzate nel Mezzogiorno;

- in iprese turistiche ed alberghiere.

 

Programmi agevolabili

iniziative coordinate e graduate nel tempo finalizzate all'aumento del fatturato export mediante:

1) investimenti diretti alla creazione di strutture permanenti all'estero, quali:

- uffici, filiali di vendita e centri di assistenza;

- reti di vendila ed assistenza;

2) studi di mercato, dimostrazioni ed assistenza;

3) costituzione di depositi e campionamenti.

Non sono ammesse al finanziamento le spese sostenute prima dell'approvazione del programma.

 

Importo massimo del programma agevolabile

Tre miliardi di lire elevabili a quattro miliardi. Qualora il programma preveda la realizzazione di strutture permanenti (anche in affitto) in misura superiore al 30% delle spese globali.

 

Tipo di intervento agevolato

Conto interessi.

 

Misura massima delle agevolazioni

Fino all' ammontare massimo dell' 85% delle spese globali previste dal programma

 

Tassi di interesse

40% del tasso di riferimento per il credito all'export fissato semestralmente ai sensi della legge 24 maggio 1977 n. 227.

 

Durata

7 anni di cui 2 di preammortamento.

 

Modalità di rimborso

- Preammortamento (max 2 anni): rate di soli interessi;

- Restante periodo (mm. 3 anni): rate decrescenti con quote di capitale costanti e quote di interessi decrescenti;

- Spese sostenute in valuta estera: da rimborsarsi al tasso di cambio dei due giorni precedenti l'erogazione.

 

Istituto erogatore del finanziamento

Mediocredito Centrale.

 

Tempi necessari per l'ottenimento dell'agevolazione (stima)

Difficilmente quantificabili essendo il fondo di natura rotativa.

 

Garanzie

Garanzie reali o fidejussione bancaria o poilizza fidejussoria.

 

Iter procedurale

1) Richiesta al Mediocredito Centrale ed in copia al ministero per il Commercio estero;

2) Istruttoria da parte del Mediocredito Centrale;

3) Analisi da parte del Comitato del Mincomes e delibera con eventuale collaborazione dell’ICE;

4) Comunicazione all'azienda che viene invitata a contattare il Mediocredito Centrale per la stipula del contratto e la definizione degli aspetti relativi alle modalità di erogazione, di rimborso, di rilascio delle garanzie;

5) Al termine del periodo di tempo previsto per l'attuazione del programma, non superiore a 2 anni, l'impresa presenta al Comitato la documentazione complessiva delle spese sostenute che, sentito eventualmente il parere dell’ICE. eroga il finanziamento.

N. B.
E possibile chiedere una anticipazione sul finanziamento nella misura di 1/3 del finanziamento stesso.

 

Documentazione richiesta

- Sul beneficiario, documentazione normalmente richiesta per le istruttorie bancarie.

- Sull'investimento, oltre alla dettagliata compilazione del modello di domanda, in duplice originale, è necessario allegare una relazione di accompagnamento che, senza vincoli di forma, approfondisca alcuni punti specifici del programma di penetrazione commerciale in oggetto. Di norma i punti sui quali è opportuno soffermare l'attenzione sono quelli di seguito individuati al solo titolo esemplificativo:

- elenco analitico ed illustrativo delle spese previste per la realizzazione del programma per ogni Paese di destinazione;

- spese sostenute in passato per attività di penetrazione commerciale (pubblicità, promozione, distribuzione);

- mercati esteri con relativa quota detenuta dal soggetto beneficiario e indicazioni sulla concorrenza, nonché tendenze ditali mercati e opportunità che si presentano;

- valutazione dei tempi di attuazione delle fasi in cui si articola il programma;

- risultati che ci si attende dalla realizzazione del programma (aumento della quota di mercato, acquisizione di commesse), valutazione dei benefici economici attesi e analisi della redditività degli investimenti (ad es. tempo atteso per il recupero delle spese);

- notizie su eventuali sedi secondarie del soggetto beneficiano all'estero, sull'attività da esse svolta e sui loro rapporti sia con altre società locali sia con la sede principale in Italia;

- descrizione sintetica, ove possibile, delle prospettive di sviluppo che interessano i prodotti, i mercati e le tecnologie del soggetto beneficiano, con riferimento anche a eventuale attività di ricerca svolta dallo stesso.

 

Trattamento fiscale

Tutta la documentazione relativa alla domanda è esente da:

- imposta di bollo;

- imposta di registro;

- imposte ipotecarie e catastali;

- tasse sulle concessioni governative.

 

Trattamento contabile

Interessi passivi: CE/costi.

 

Costi dell'operazione di finanziamento

Esclusivamente le eventuali spese di consulenza.

 

Preclusioni ed altre agevolazioni

Le agevolazioni previste dalla legge 394/81 sono alternative ad ogni altro beneficio contemplato dalle leggi vigenti, tranne quello relativo alla garanzia assicurativa (Sace).