LEGGE 24 MAGGIO 1977, N. 227 (Legge Ossola)
Finanziamento di crediti all'esportazione
La legge
disciplina le agevolazioni erogate dal Mediocredito Centrale alle imprese che svolgono
qualunque tipo di esportazione finanziando l'impresa italiana (credito fornitore) o il
committente estero o banca del Paese importatore (credito acquirente).
- Credito fornitore: - Credito acquirente:
Crediti dilazioni nascenti da: - esportazioni di beni di investimento e di consumo durevole, prodotti in Italia; - prestazioni all'estero di servizi, studi e progettazioni; - esecuzione di lavori all'estero; - operazioni di locazione finanziaria. N. B. (I contratti di fornitura devono prevedere una quota minima del 15% pagabile per contanti).
Importo massimo del programma agevolabile - I crediti denominati in valuta sono agevolabili dal mediocredito solo se di importo non superiore a 75 miliardi; - I crediti denominati in lire sono agevolabili dal mediocredito solo se di importo non superiore a 5 miliardi.
- Credito fornitore - Anticipazioni in lire o in valuta estera contro cessione di titoli di credito (tratta, pagherò, ecc.) rilasciati dall'importatore estero a fronte della dilazione concessagli con girata piena dell'esportatore. Tale cessione è "pro solvendo", il che significa che l'Istituto ha diritto di rivalsa nei confronti dell'esportatore beneficiano del finanziamento in caso di ritardato o mancato incasso dal debitore estero. I titoli cambiari rappresentativi del credito dilazionato debbono, di norma, essere emessi a favore dell'esportatore. Qualora il credito dilazionato non fosse cambializzato, ma per il suo pagamento fossero previste delle rate di pagamento, l'esportatore dovrà rilasciare propri pagherò all'ordine dell' istituto, aventi scadenze concomitanti con quelle delle anzidette rate di pagamento. - Credito acquirente - Concessione di credito in valuta estera a banche del Paese estero dell'acquirente o direttamente all'acquirente di beni e servizi di produzione italiana per far fronte al loro pagamento. Il credito acquirente può essere: - "Aperto" ("Open") nel qual caso i beneficiari ultimi del credito possono essere più esportatori in relazione a diverse operazioni; - "Legato" ("Tied") nel qual caso il credito deve essere riferito ad uno specifico contratto di fornitura. La concessione dei crediti viene perfezionata attraverso la stipula di convenzioni finanziarie tra gli istituti e la banca o ente estero. Sono inoltre previste le seguenti operazioni collegate: A) Prefinanziamento agevolato durante la fase di approntamento della fornitura con le seguenti caratteristiche: - forma tecnica: il finanziamento agevolato avviene con l'intervento del Mediocredito Centrale a fronte di effetti nascenti dall'operazione di fornitura all'estero; importo massimo: non superiore al 70% dei costi effettivamente sostenuti per l'approntamento della merce dedotti i pagamenti anticipati; durata: il Mediocredito Centrale interviene solo quando la dilazione concessa dall'esportatore al committente estero è superiore ai 18 mesi ed il periodo d' approntamento della fornitura non è inferiore ad un anno riducibile a sei mesi per le operazioni effettuate dalle medie e piccole imprese. Il periodo di approntamento non decorre anteriormente all'entrata in vigore del contratto. La durata dell'intervento agevolato non può superare i due anni salvo proroga quando la materiale esportazione della merce debba essere ritardata per cause di forza maggiore. L'intervento agevolato cessa dalla data della materiale esportazione che viene accertata mediante attestazione della banca agente comprovante l'avvenuta spedizione della merce. B) Rilascio di garanzie nell'interesse della clientela a favore del Mediocredito Centrale ai sensi della Legge 394/91. Sono inoltre ammesse all'agevolazione le operazioni di leasing effettuate esclusivamente dagli Istituti di Credito Speciale, con provvista in lire o valuta. L'importo della fornitura sarà pari al valore del contratto di locazione (beni locati + oneri ed accessori) al netto del valore residuo attribuito ai beni al termine del contratto di locazione, nella misura massima ammissibile del 5% del prezzo di acquisto dei beni medesimi. L'agevolazione non potrà superare l'85% della fornitura mentre il 15% dovrà essere pagato dal locatario in contanti.
Misura massima delle agevolazioni Fino ad un massimo dell'85% della fornitura con le seguenti esclusioni: - gli interessi che nascono dalla dilazione del pagamento; - il prezzo di merci e/o servizi esteri incorporati nella fornitura qualora il loro valore ecceda il 15% del prezzo totale della fornitura; - compensi di mediazione e/o agenzia; - le spese sostenute sul luogo della fornitura.
I finanziamenti vengono accordati a tassi agevolati che variano in relazione alla durata complessiva dell'operazione ed al paese importatore: 1) per contratti espressi in lire: - Paesi non Ue essi sono fissati con Decreto Ministeriale; - Paesi Ue al tasso ufficiale di sconto; 2) per contratti o convenzioni di credito espressi in valuta estera (Paesi non Ue) essi sono riferiti al tasso che viene stabilito periodicamente in sede Ocse "Consensus".
Pari alle dilazioni accordate dall'esportatore al cliente estero,. Di norma, tali dilazioni di pagamento devono essere conformi alla normativa valutaria vigente. Di norma, per forniture di beni di investimento sono concessi termini più lunghi, mentre per forniture di beni di consumo durevole sono consentite dilazioni più contenute.
Il rimborso è graduato in base al piano dei pagamenti della controparte estera. Comunque, si seguono queste regole generali: - quota capitale: rimborso in rate al massimo semestrali di uguale importo, la prima delle quali in scadenza a 6 mesi massimo dalla data di inizio del credito (coincidente con la data di spedizione o di accettazione dell'impianto ecc.); quota interessi: pagamenti in versamenti semestrali, con scadenza al 30 giungo ed al 31 dicembre di ogni anno.
Istituti erogatori del finanziamento Tutti gli Istituti di Credito Speciale.
Ente erogatore dell'agevolazione Mediocredito Centrale.
Tempi necessari per l'ottenimento dell'agevolazione (stima) 1 - 2 mesi.
- Garanzia di primaria banca estera. - Garanzia assicurativa Sace (con appendice di cessione dei diritti di polizza a favore dell'Istituto di Credito fornitore). La Sace (Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione) assicura i rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività di esportatori (credito fornitore) e gli Istituti di Credito (credito acquirente). La Sace assicura il credito dilazionato sia in linea capitale che interesse secondo percentuali fissate periodicamente. Tali percentuali, di norma il 90%, possono essere abbattute per Paesi non completamente affidabili. La Sace può addirittura non rilasciare coperture assicurative per le esportazioni verso aree geografiche a rischio particolarmente alto.
Nel caso di credito ai fornitore: 1) autorizzazione valutaria rilasciata da Mincomes o da Uic o dalla Sace o da Mediocredito Centrale o d'iniziativa bancaria a seconda delle caratteristiche dell'operazione; 2) assicurazione del credito Sace (non necessaria per paesi Ue e assimilati); 3) presentazione della domanda di finanziamento ad un Istituto di credito speciale tramite un Ente partecipante, con la documentazione necessaria per l'istruttoria; 4) delibera del finanziamento da parte degli organi dell'Istituto; 5) inoltre, da parte dell'Istituto, della richiesta di agevolazione a Mediocredito Centrale; 6) delibera dell'intervento agevolativo da parte degli Organi di Mediocredito Centrale; 7) stipula del contratto di finanziamento a tasso agevolato.
Nel caso di credito al compratore: L'operatore deve: I) accertare presso la Filiale della Banca su piazza la disponibilità dei fondi a valere sulla linea di credito in essere con il Paese importatore; 2) accertarsi se l'inserimento del contratto di forniture nella predetta linea di credito dà oggetto a particolari autorizzazioni; 3) far pervenire all'Istituto, tramite la corrispondente estera destinataria del finanziamento, la richiesta di inclusione del contratto di fornitura, nel credito di cui sopra; 4) richiedere all'Istituto, per il tramite della filiale Bnl, una volta ricevuta l'autorizzazione all'inclusione del contratto di fornitura nella linea di credito e sempre che questa sia divenuta operativa, l'erogazione dei fondi che dovrà avvenire seconda le modalità previste nella convenzione di credito. Al fine di attuare uno snellimento nella procedura di applicazione dei contratti di fornitura alle linee di credito "open" il ministero del Commercio con l'Estero, al momento attuale, nell'autorizzazione l'Istituto a concedere il finanziamento, delega lo stesso ad inserire direttamente nella linea di credito le singole forniture sempre che vengano rispettate le seguenti condizioni: - che la merce da esportare non sia compresa in Tabella Export; - che i contratti non contengano clausole di importazione in contropartita e prevedano fin dall'origine il pagamento parziale (max 85%) a valere sul credito finanziario; - che il pagamento della quota contrattuale non coperta dal credito finanziario sia previsto avvenire in contanti tra l'ordine e la spedizione; - che eventuali spese da sostenere all'estero (es. merci estere non comprese in tabella Export, servizi esteri, compensi d'intermediazione, ecc.) siano contenute nell'ambito della quota regolata in contanti con fondi del committente. Qualora i contratti di fornitura non presentassero uno qualsiasi dei requisiti sopra indicati, l'inserimento nelle linee di credito potrà essere autorizzato esclusivamente dal ministero del commercio con l'Estero, direzione Generale per le valute, al quale le ditte interessate dovranno rivolgersi.
L'operatore deve: 1) far pervenire all'Istituto la richiesta di finanziamento; 2) subordinare l'efficacia del contratto di fornitura alla piena operatività della convenzione di credito; 3) richiedere l'autorizzazione valutaria, se necessaria, ad effettuare l'esportazione ed a regolare parzialmente la fornitura attraverso la linea di credito; 4) regolare il contratto di fornitura attraverso la linea di credito e sempre che questa sia divenuta operativa, l'erogazione dei fondi dovrà avvenire secondo le modalità previste nella convenzione di credito. Nota: anche per tale tipo di intervento non sono agevolabili i componenti di mediazione e/o agenzia.
Vedi "Simest".
Trattamento fiscale e costi dell'operazione di finanziamento Bollo ridotto (100 lire per milione o frazione) sugli effetti cambiari o titoli equivalenti, emessi all'ordine di operatori nazionali sia in Italia, sia all'estero, a fronte di crediti derivanti da esportazioni, destinati a formare oggetto di assicurazione o finanziamento nell'ambito della legge n. 227. Esenzione delle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali per tutti gli atti ed i documenti relativi al finanziamento ed alle garanzie che lo assistono. Esenzione dell'imposta del 15% sugli interessi dovuti ad organismi finanziari esteri da parte di operatori nazionali in dipendenza di crediti ottenuti a fronte di esportazioni assistite dal contributo del Mediocredito Centrale, nelle forme previste dalla legge n. 227. I premi di assicurazione e riassicurazione relativi alle operazioni accolte dalla Sace sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961 n. 1216. Sono esenti dall'imposta di bollo e di registro, nonché dalla formalità della registrazione, tutti i contratti di assicurazione di riassicurazione, le polizze, le quietanze, le ricevute e gli altri atti completati in dipendenza delle operazioni concernenti i rischi coperti dalla garanzia statale, ivi compresi la cessione, il pegno ed il vincolo a favore di terzi dei diritti derivanti dall'assicurazione.
Preclusioni ed altre agevolazioni Possono essere concesse altre forme di agevolazione nel caso di forniture di particolare rilevanza nazionale. |