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LEGGE 24 APRILE 1990, N. 100

La "Simest Spa"

La legge n° 100 ha istituito la Simest Società per Azioni a partecipazione pubblica e privata.
Il capitale sociale sottoscritto al 31.12.1994, ed interamente versato, è di 260,1 miliardi di lire: la legge 100/90 ne prevede futuri incrementi fino a 498 miliardi.
Azionista di maggioranza è il ministero per il Commercio con l'Estero; altra partecipazione prevista dalla legge è detenuta da Mediocredito Centrale. Le rimanenti quote (di cui la maggiore detenuta da Imi) sono state sottoscritte da primarie aziende di credito ed istituti finanziari nazionali, associazioni imprenditoriali -confederali, regionali, provinciali e settoriali - organismi cooperativi ed enti economici.
Il ministero per il Commercio con l'Estero, che formula le linee-guida per gli interventi Simest, riferisce al Cipes sull'attuazione della legge 100/90, nonché annualmente al Parlamento.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 membri, di cui 5 (incluso il Presidente) nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro per il Commercio con l'Estero.

Operatori e partners

Aree geografiche

Modalità e strumenti di intervento

Collegamento con altri organismi e normative

Finanziamento Mediocredito

 

 


 

Operatori e partners

Simest rivolge i propri interventi preferibilmente alle società miste di medie e piccole dimensioni. Sono considerate tali, secondo il parametro adottato dal ministero per il Commercio con l'estero, le imprese con capitale investito fino a 50 miliardi.

Per specifiche iniziative di particolare interesse nazionale, Simest potrà effettuare interventi anche in imprese miste di grandi dimensioni.

I criteri selettivi adottati da Simest per la decisione delle proprie partecipazioni sono:

- affidabilità ed esperienza dell'operatore italiano e del partner locale;

- validità delle tecnologie previste dal progetto;

- qualità dei prodotti/servizi e prospettive di mercato;

- adeguato apporto di mezzi propri a copertura degli investimenti lordi;

- riflessi dell'iniziativa su bilancia dei pagamenti, occupazione, utilizzazione di risorse locali del Paese destinatario;

- idonea redditività attesa dell'iniziativa.

Simest può valutare proposte provenienti da qualsiasi tipo di società, comprese quelle commerciali, artigiane e turistiche, nonché da cooperative o consorzi/associazioni di cooperative, enti pubblici economici ed altri organismi pubblici e privati ed in tutti i settori.

La partecipazione italiana nella società mista deve preferibilmente configurare:

- una presenza significativa nel capitale di rischio e nella gestione aziendale;

- l'apporto del management e di programmi di formazione del personale chiave.

Analogamente, la partecipazione estera dovrà prevedere l'apporto di:

- una quota adeguata di mezzi propri;

- un efficace contributo all'operatività aziendale (messa a disposizione di immobili ed impianti; fornitura di materie prime, semilavorati, servizi industriali; commercializzazione locale; gestione di pratiche amministrative).

 

Aree geografiche

Simest può intervenire in tutti i Paesi, con la sola esclusione degli Stati membri della Unione europea.
Nei primi anni di attività, Simest ha privilegiato le società miste destinate ad operare in Ungheria, Polonia ed in genere nei Paesi dell'Europa Centrale ed Orientale, compresi la CSI e l'Albania.
Tra gli altri Paesi destinatari dell'intervento, Simest ha dato preferenza a quelli:

- le cui tradizioni, cultura e legami etnici hanno generato un clima particolarmente favorevole agli investimenti italiani (come ad esempio Argentina e Messico);

- che hanno presentato una particolare rilevanza geopolitica per l'internazionalizzazione del Sistema Italia (come ad esempio Cina ed India).

Simest valuta con cautela i Paesi nei quali la situazione politica non configura condizioni adeguate per la tutela degli investitori italiani (anche con riferimento al trasferimento degli utili ed al disinvestimento), e che non siano firmatari di accordi bilaterali con il governo italiano o nell'ambito di organizzazioni internazionali, per la protezione degli investimenti esteri.

 

Modalità e strumenti di intervento

Simest può sottoscrivere una quota (fino ad un massimo del 15%) del capitale o fondo sociale delle imprese miste costituite all'estero.

Il suo intervento è istituzionalmente transitorio. La partecipazione ha durata massima di 8 anni dalla prima acquisizione ed è subordinata all'impegno dell'azionista italiano, assistito da idonea garanzia, ad acquistare al termine del periodo di detenzione convenuto l'intera quota di partecipazione societaria posseduta dalla Simest, ad un prezzo non inferiore al valore corrente.

La cessione può avvenire anticipatamente in caso di andamenti gestionali anomali e comunque in caso di perdite in due esercizi consecutivi, complessivamente superiori ad un terzo del capitale o fondo sociale della società mista partecipata.

Per le imprese miste partecipate da Simest, Mediocredito Centrale può concedere crediti agevolati agli operatori italiani per il finanziamento (fino ad un massimo del 70%) del capitale di rischio da essi sottoscritto.

Le modalità e condizioni ditale finanziamento sono state stabilite con decreto 29.4.1992 del ministero del Tesoro (G.U. 4.11.1992, n. 260).

Il tasso di interesse è fissato in misura pari al 50% di quello di riferimento determinato per il credito agevolato nel settore industriale (attualmente il 12,10%).

Simest e Mediocredito hanno sottoscritto il 23.1.1992 una convenzione che consente l'accelerazione dell'istruttoria della domanda presentata dall'impresa a Mediocredito. Infatti:

- Simest e Mediocredito si avvalgono in linea di massima della stessa documentazione informativa per le rispettive valutazioni;

- le richieste di intervento possono anche venire sottoposte ad una valutazione congiunta nell'ambito delle rispettive aree di competenza.

Nei limiti delle proprie quote di partecipazione alla società mista partecipata da Simest, gli operatori italiani sono ammessi alla garanzia assicurativa Sace per i rischi politici e commerciali derivanti dal mancato trasferimento dei fondi spettanti all'impresa italiana.

La legge 100/90 demandata al Comitato di Gestione della Sace la definizione delle linee di azione, modalità operative e relative condizioni di polizza.

 

Collegamento con altri organismi e normative

Per lo sviluppo della propria attività, Simest favorisce ed attiva rapporti di collaborazione funzionale con i principali operatori istituzionali del Sistema Italia quali Mediocredito, ICE, associazioni imprenditoriali, Camere di Commercio/Mondimpresa, Api e movimento cooperativo.

Simest promuove altresì l'intervento di organismi sovranazionali (quali Bers, Ifc, Cee) operanti nel settore della promozione degli investimenti all'estero, proponendo su richiesta degli operatori italiani il loro ingresso nelle iniziative partecipate, in modo di assicurare un ulteriore rafforzamento finanziario delle società miste.

Simest promuove ed assiste la ricerca e l'utilizzo da parte degli operatori italiani di altre fonti particolari di finanziamento e sostegno rese disponibili dalla legislazione nazionale a favore delle attività delle imprese italiane all'estero, quali:

- L. n. 212, 26.2.1992:
"Collaborazione con i Paesi dell'Europa Centrale ed Orientale";

- L. n. 227, 24.5.1977:
"Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale";

- L. n. 49, 26.2.1987:
"Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo";

- L. n. 317, 5.10.1991:
"Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese";

- L. n. 19, 9.1.1991:
"Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli/Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe";

- L. n. 394, 29.7.1981:
"Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane".

Gli interventi e le agevolazioni derivanti da tali leggi sono in diversi casi complementari e cumulabili rispetto a quelli previsti dalla legge 100/90.

Simest può svolgere così un rulo di "catalizzatore finanziario", promuovendo a favore dell'impresa mista e dell'operatore italiano il concorso di più investitori, fonti e normative di finanziamento e supporto.

 

Finanziamento Mediocredito

Le principali caratteristiche tecniche del finanziamento agevolato del Mediocredito Centrale (art. 4 legge 100/90 e D. M. 29.4.1992) sono le seguenti:

- non superiore al 70% del controvalore in lire della quota prevista di partecipazione dell'impresa italiana nella joint venture. In caso di conferimenti di natura non finanziaria, verrà valutato l'apporto di capitale sulla base di idonea documentazione. Può sussistere in presenza di interventi finanziari provenienti da organismi internazionali operanti nel settore, concessi sia direttamente alle imprese sia tramite Mediocredito centrale;

- non superiore ad 8 anni dalla prima erogazione, compreso un periodo massimo di preammortamento di 3 anni. Il rimborso, a partire dal termine del periodo di erogazione e preammortamento, è fissato in 10 rate semestrali posticipate a quote costanti di capitale con interessi a scalare sul debito residuo;

- 50% del tasso di riferimento stabilito per il settore industriale (art. 20 DPR 9.11.1976 n. 902) in vigore alla data della stipula del contratto di finanziamento. In lire il tasso di cambio è quello risultante dalla media dei tassi rilevati sulle piazze di Roma e Milano nei 15 giorni lavorativi precedenti la data d'accoglimento della domanda;

- sulla base delle cadenze previste nel contratto di finanziamento, a fronte sia di idonea documentazione comprovante gli avvenuti conferimenti nell'impresa mista, sia di idonee garanzie a giudizio del Mediocredito Centrale. Possono essere concesse fino al 25% dell'importo massimo previsto del finanziamento, a fronte di garanzie bancarie. Entro un anno dall'anticipazione l'impresa beneficiaria deve provvedere ad un conferimento almeno pari all'anticipazione stessa. Questa è scomputata dalle prime erogazioni previste nel contratto di finanziamento, fino a concorrenza.

In caso di mancato conferimento della quota di partecipazione da parte dell'impresa beneficiaria nella joint venture, la quota di finanziamento eventualmente anticipata dovrà essere immediatamente restituita al Mediocredito Centrale, con l'applicazione degli interessi al tasso fisso di riferimento.