1995: NUMERO 6

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LUSSEMBURGO
LA PATRIA DELLE HOLDING.

di Michelangelo Fiastri

NONOSTANTE LA PRESENZA DI UN SEMPRE MAGGIOR NUMERO DI PAESI CONCORRENTI LA LEGISLAZIONE SULLE HOLDING RESTA FRA LE PIU' SOFISTICATE ED EFFICIENTI A DISPOSIZIONE DEGLI IMPRENDITORI.

Il Lussemburgo rappresenta già da tempo uno dei Paesi con più "appeal" per l'insediamento di una società "holding", ossia destinata principalmente a detenere partecipazioni in una o più società operative.

La vasta diffusione raggiunta dalle "holding" lussemburghesi trova le proprie motivazioni proprio nel fatto che questo Paese è stato probabilmente il primo a formalizzare, in una specifica legge, il regime fiscale e normativo privilegiato al quale sono assoggettate queste particolari strutture societarie. Il 31 luglio 1929 è infatti la data di nascita della cosiddetta "holding del 29", la prima struttura di questo tipo disponibile in Lussemburgo che, a conferma della bontà della scelta originaria, ancor oggi trova delle concrete opportunità di utilizzazione, seppur ovviamente più limitate rispetto al passato proprio a causa del suo particolare regime regolamentare che nel quadro normativo odierno le preclude la possibilità di usufruire sia delle Convenzioni contro le doppie imposizioni che delle Direttive Comunitarie.

Tutto ciò non vuol comunque dire che la "holding del 29" non rappresenti più un utile elemento nell'ambito di una struttura societaria ampia ed articolata; tuttavia proprio per l'impossibilità di usufruire delle Convenzioni e delle Direttive Comunitarie una "holding" di questo tipo non potrà più essere utilizzata come filiale di società multinazionali interessate a disporre di una struttura societaria a regime fiscale privilegiato in un Paese diverso dai tradizionali "paradisi fiscali". Potrà invece trovare ancora una efficace utilizzazione sia come "cassaforte" nella quale far definitivamente confluire gli utili prodotti dalle società operative, che quale "veicolo" mediante il quale fornire i necessari mezzi finanziari alle società del gruppo. Bisogna comunque tener presente che in questo caso per poter usufruire delle Convenzioni sottoscritte dal Lussemburgo, e quindi in alcuni casi veder assoggettati gli interessi ricevuti ad una minor ritenuta alla fonte nel Paese di residenza della società debitrice, potrà essere necessario usufruire dell'intermediazione di un istituto di credito.

A questo proposito è bene sottolineare come le attività che una "holding del 29" può effettivamente svolgere non sono particolarmente numerose essendo limitate all'acquisto e alla gestione di partecipazioni in società nazionali ed estere, alla concessione di prestiti di medio e lungo termine in società nelle quali questa abbia una partecipazione diretta, a fornire garanzie a società finanziarie o banche alle quali le società appartenenti al proprio gruppo si siano rivolte per ottenere un finanziamento, a gestire brevetti o marchi anche se con alcune limitazioni e facendo comunque in modo che questa non rappresenti l'attività tipica della società.

La "holding del 29" deve sottostare anche ad alcune limitazioni per quanto attiene alla possibilità di finanziarsi sul mercato: infatti i finanziamenti ottenuti, escluse le obbligazioni, non potranno eccedere tre volte il capitale sottoscritto (versato o meno). In realtà però, dal momento che per la costituzione è richiesto un versamento limitato al 25% del capitale sottoscritto, il rapporto debt/equity ratio rispetto al capitale effettivamente versato potrà arrivare anche fino ad 1/12. Una "holding" potrà inoltre emettere obbligazioni anche se per un ammontare che non potrà comunque eccedere 10 volte il capitale effettivamente versato.

Ma una delle caratteristiche che maggiormente caratterizzano una società di questo tipo è il regime fiscale al quale essa è assoggettata, che si presenta di assoluto favore. Infatti, oltre a non prevedere alcuna imposizione diretta sul reddito prodotto prevede, quale unico onere fiscale, il pagamento di un'imposta annua di sottoscrizione (taxe d'abonnement) per un ammontare pari allo 0,2% del valore delle azioni emesse alla quale va sommata, esclusivamente però all'atto della costituzione, un'imposta pari all'1% del capitale versato. A ciò si aggiunga che sui pagamenti di dividendi ed interessi a favore di soggetti non residenti non è dovuta alcuna ritenuta alla fonte in Lussemburgo e che sugli eventuali capital gain derivanti dalla cessione di partecipazioni in altre società non sarà dovuta alcuna imposta.

Oltre alla tradizionale "holding del 29" esistono però altre forme di "holding" che, pur essendo basate sulla medesima normativa di base, presentano alcune caratteristiche che contribuiscono a differenziarle rispetto alla "holding" fino ad ora esaminata. Si tratta delle "holding miliardarie" e delle "holding finanziarie".

In particolare si potrà chiedere di usufruire dello status di "holding miliardaria" solo qualora il capitale versato sia almeno pari ad 1.000.000.000 di franchi lussemburghesi - per una "holding normale" il capitale minimo richiesto è invece di 1.250.000 LUF del quale almeno il 25% deve essere versato, con un minimo di 1.000.000 LUF. Principale caratteristica del regime di "holding miliardaria" è il diverso regime fiscale al quale questa struttura societaria è assoggettata e che vede l'imposta annua di sottoscrizione sostituita da un'imposta speciale sui redditi calcolata sui dividendi distribuiti, sugli interessi su titoli obbligazionari, sugli emolumenti agli amministratori e sulle altre remunerazioni, con un ammontare minimo dell'imposta di 2.000.000 LUF.

Per le "holding finanziarie" è invece richiesto un capitale minimo di 50.000.000 di franchi lussemburghesi ma soprattutto, uniche fra le "holding" che trovano la propria origine nella normativa del 1929, le società di questo tipo possono concedere prestiti ad ogni struttura societaria, pur non appartenente al gruppo del quale esse sono parte, dovendo peraltro rispettare il medesimo debt/equity ratio previsto per le "holding normali" ed essendo parimenti assoggettate allo stesso regime fiscale. Si differenziano invece dalle altre forme di "holding" per il fatto che non possono in nessun caso avere il capitale rappresentato da azioni al portatore.

Il 1990 segna però l'anno della svolta. Infatti, verificato che le tradizionali "holding del 29", pur nelle diverse forme che esse possono assumere, non risultavano più del tutto idonee a rispondere positivamente alle esigenze degli imprenditori, principalmente a causa della loro impossibilità di usufruire delle Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dal Lussemburgo e delle Direttive Comunitarie, le autorità lussemburghesi hanno affiancato a questo tipo di "holding" una nuova e più moderna forma societaria: la "SOPARFI".

Caratteristica peculiare di questa nuova forma di "holding" è il fatto che essa si presenta come un'ordinaria società di capitali di diritto lussemburghese e, in quanto tale, è assoggettata ad un regime impositivo analogo a quello di una qualsiasi altra società di capitali, che prevede quindi un'imposta sul reddito, un'imposta comunale e un'imposta sul patrimonio.

Il vantaggio legato al ricorso ad una "SOPARFI" è quindi connesso esclusivamente al fatto che una struttura societaria di questo tipo, al verificarsi di determinate condizioni, può beneficiare di un regime di completa esenzione fiscale sui dividendi percepiti (partecipation exemption) e sui capital gain derivanti dalla cessione di partecipazioni in altre società, pur potendo usufruire a pieno titolo sia delle Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dal Lussemburgo che delle Direttive Comunitarie, in particolare della 435/90 o Direttiva "madre figlia", che consente di evitare la doppia imposizione, sia economica che giuridica, sui redditi prodotti da una propria controllata residente nell'UE.

Tuttavia per poter usufruire del regime di "partecipation exemption" sui dividendi percepiti sarà necessario il rispetto di alcune condizioni, fra le quali di particolare importanza sono: l'esistenza di un regime impositivo nel Paese di residenza della controllata estera che sia affine a quello lussemburghese (si considera rispettata questa condizione qualora la controllata estera sia assoggettata ad imposizione con un'aliquota non inferiore al 15%) e una partecipazione nella controllata pari ad almeno il 10% del capitale o anche inferiore se di valore superiore a 50 milioni di LUF, detenuta da almeno 12 mesi precedenti la chiusura dell'esercizio della società partecipante.

Dall'insieme di queste limitazioni appare subito evidente come in pratica una "SOPARFI" non possa usufruire del regime di "partecipation exemption" ad esempio per partecipazioni detenute in società residenti in Irlanda - se assoggettate al regime impositivo privilegiato che prevede un'aliquota d'imposta del 10% - o nel centro "offshore" di Madeira.

Tuttavia laddove la controllata estera sia assoggettata ad un regime fiscale "normale" ed il flusso di redditi verso la controllante lussemburghese possa usufruire del regime impositivo privilegiato connesso all'esistenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta con il Lussemburgo - ben 32 sono le Convenzioni sottoscritte da questo Paese - il vantaggio per una capogruppo italiana di usufruire di una "SOPARFI" lussemburghese per detenere partecipazioni in società operative residenti in Paesi extreuropei potrà essere particolarmente rilevante. In questo caso infatti il ricorso ad una "intermediate holding" lussemburghese consentirà alla capogruppo italiana di ricevere i redditi prodotti dalle società operative extreuropee usufruendo di un regime di completa esenzione fiscale in Lussemburgo e del particolare regime impositivo previsto dalla Direttiva 435/90 sul successivo pagamento di dividendi alla società italiana. Per effetto dell'applicazione di questa normativa i redditi percepiti dalla casa madre italiana saranno imponibili nel nostro Paese solo nella misura del 5% a fronte del 40% che sarebbe invece l'imponibile nel caso in cui la partecipazione nella società operativa extreuropea fosse detenuta direttamente dalla casa madre italiana (ex art. 96 TUIR).

Parimenti estremamente interessante per un imprenditore italiano è il regime di completa esenzione fiscale del quale una "SOPARFI" può usufruire sui capital gain derivanti dalla cessione di partecipazioni in società estere assoggettate ad un regime fiscale "normale" ossia che siano assoggettate ad un'aliquota d'imposta non inferiore al 15% e nelle quali la società lussemburghese detenga una partecipazione non inferiore al 25%.

In questo caso infatti si potrà operare in capo alla "holding" lussemburghese una conversione del flusso reddituale trasformando i capital gain, esenti in Lussemburgo, in dividendi che trasferiti alla casa madre italiana usufruendo del regime agevolativo previsto dalla Direttiva 435/90, saranno imponibili solo nella misura del 5% di quanto percepito, favorendo in tal modo il raggiungimento di un consistente risparmio fiscale in capo alla capogruppo italiana rispetto alla situazione nella quale la medesima partecipazione in una società operativa sia detenuta direttamente dalla casa madre residente in Italia.

Da questo approfondimento sulla normativa lussemburghese in materia di "holding" appare evidente come questo Paese abbia non solo contribuito in modo determinante ad affermare il concetto stesso di "holding" ma abbia saputo adeguatamente rinnovarsi, tanto da avere ancora oggi un ruolo di fondamentale importanza in questo settore, dando anche vita ad uno strumento societario idoneo a sfruttare le nuove opportunità che si sono venute a creare come conseguenza del processo di eliminazione delle barriere, anche fiscali, esistenti fra i Paesi dell'Unione Europea.