| 1995: NUMERO 6 | TORNA ALL' INDICE GENERALE |
| ANGUILLA L'ULTIMO "PARADISO" di Ezio Turchi NON RICOMPRESA NELLA "BLACK LIST" ITALIANA QUEST'ISOLA OFFRE INTERESSANTI OPPORTUNITA' PER GLI OPERATORI STRANIERI. Dopo un breve periodo negli anni '60 durante il quale l'isola di Anguilla ha usufruito di un regime di completa indipendenza dalla Gran Bretagna, i contrasti con St Kitts e Nevis, insieme ai quali aveva dato vita ad uno Stato unitario, hanno spinto Anguilla a chiedere ed ottenere, di poter rientrare a far parte integrante della Gran Bretagna. Questa scelta non è stata più oggetto di ripensamenti e infatti ancor oggi quest'Isola fa parte, con piena soddisfazione dei propri abitanti, dei "dominions" inglesi nei Caraibi. A questo status ancora formalmente coloniale fa però riscontro una ripartizione dei poteri che, in pratica assegna alle autorità locali, liberamente elette, l'intera gestione dell'attività amministrativa del Paese lasciando alla Gran Bretagna, rappresentata da un Governatore, la responsabilità della politica estera, della difesa, della sicurezza interna e della sorveglianza sull'attività offshore. Fatto quest'ultimo particolarmente importante nel dimostrare l'attenzione prestata allo sviluppo di questo importantissimo settore dell'economia nazionale che, proprio a garanzia dell'imparzialità e della rigorosità di quest'attività di controllo si è scelto di far gestire dalle autorità inglesi. La presenza di questo controllo è anche la logica conseguenza del fatto che la predisposizione della normativa sulle società "offshore" ha usufruito di un'importante impulso da parte della Gran Bretagna, per la quale la creazione di una moderna normativa sulle società non residenti ha rappresentato lo strumento più idoneo per fare da volano allo sviluppo economico dell'isola di Anguilla, laddove una delle caratteristiche peculiari di questa normativa è rappresentata proprio dalla capillare rete di rigorosi controlli, mirati soprattutto ad evitare l'insediamento di attività legate al riciclaggio del denaro nell'Isola, come non di rado è invece successo in altri vicini "paradisi" caraibici. Con il 1° gennaio del 1995 è entrata in vigore una specifica normativa che, facendo seguito alle prime esperienze in materia, ha introdotto un "veicolo" societario specificatamente concepito per l'attività "offshore", in precedenza svolta mediante una normale società di capitali. Lo strumento specificatamente creato per l'esercizio dell'attività "offshore" è l'"International Business Company" (IBC) che nella sua disciplina fondamentale ricalca le analoghe strutture societarie previste dalla maggior parte degli altri "paradisi fiscali". Analogamente a quanto previsto dalle altre normative di questo tipo una IBC, che può essere costituita anche da un rappresentante nell'Isola dell'effettivo azionista, non è assoggettata ad alcun obbligo di predisporre il bilancio di fine anno anche se di volta in volta le locali autorità di controllo possono chiedere delle specifiche informazioni sull'operato della società. Per quanto riguarda l'onere fiscale al quale è assoggettata una struttura societaria di questo tipo, fermo restando che nell'Isola è del tutto assente un'imposizione diretta sul reddito prodotto sia dalle persone fisiche che dalle persone giuridiche che svolgano la propria attività esclusivamente all'estero, per le quali è anche garantita una completa esenzione da ogni futura imposta sui redditi o sul patrimonio, una IBC è assoggettata unicamente ad una tassa di costituzione di 250 US$ e ad un canone annuale che può variare tra 200 e 250 US$ all'anno. Da queste brevi note appare quindi evidente come il ricorso ad una IBC di Anguilla possa in alcuni casi rivelarsi estremamente utile, ad esempio per gestire un attività commerciale in Nord America, soprattutto ove si tenga conto degli ottimi rapporti che questo Paese ha con il Canada e gli Stati Uniti. In questo senso particolarmente interessante per un imprenditore italiano è il fatto che Anguilla pur essendo a tutti gli effetti un "paradiso fiscale" non rientra nella "black list" predisposta dal nostro Ministero delle Finanze. Fatto quest'ultimo che automaticamente esclude questo Paese dall'ambito di applicazione della normativa anti paradiso italiana e che testimonia inequivocabilmente l'inadeguatezza della nostra legislazione in materia la quale, a parità di regime fiscale privilegiato, prevede in alcuni casi l'assoggettamento a questa normativa ed in altri la possibilità di evitarne l'applicazione. Una riforma dell'intera materia, che tenga conto dell'effettivo regime fiscale al quale è assoggettata la società straniera piuttosto che del Paese nel quale essa è collocata non appare quindi più procrastinabile, anche allo scopo di allineare la normativa anti paradiso del nostro Paese con quella dei Paesi più evoluti da questo punto di vista. Tuttavia, fintantoché questa riforma non vedrà effettivamente la luce, resta il fatto che Anguilla presenta delle caratteristiche di indubbio interesse per quegli operatori italiani che abbiano la necessità di usufruire di una efficiente struttura commerciale per essere presenti sui mercati del Nord America. Ma le opportunità offerte da Anguilla non finiscono qui: infatti con la riforma entrata in vigore il 1° gennaio del 1995 sono state introdotte nel quadro normativo dell'Isola anche le società a responsabilità limitata (LLC), per le quali in alcuni casi è anche possibile prevedere una durata limitata nel tempo. In pratica una LLC presenta caratteristiche intermedie fra quelle di una società di capitali e di una "partnership" o società in nome collettivo. Quest'ultimo aspetto si rivela di particolare importanza nei rapporti con gli Stati Uniti che da un punto di vista fiscale considerano una LLC di Anguilla come una società di persone e quindi il relativo reddito da essa prodotto dovrà essere assoggettato ad imposizione esclusivamente in capo ai soci. Ciò comporta degli ovvi vantaggi di ordine pratico legati al fatto che i redditi prodotti saranno assoggettati ad imposizione in capo ai singoli soci, pur potendo questi ultimi usufruire del regime di responsabilità limitata caratteristico delle società di capitali. In particolare le LLC di Anguilla potranno trovare una efficace utilizzazione sia quale strumento per partecipare a "joint venture" o ad operazioni di "venture capital", che per gestire un patrimonio immobiliare negli Stati Uniti. Non dissimili da quelle previste per le IBC sono le formalità e gli oneri fiscali alle quali sono assoggettate le LLC, per le quali restano parimenti valide le osservazioni fatte in precedenza per le IBC sulla loro effettiva utilizzabilità da parte di un imprenditore italiano per effetto del mancato inserimento di Anguilla nella "black list" del nostro Ministero delle Finanze. Anche il "trust", infine, è stato oggetto, nell'ambito dei provvedimenti di riforma di alcuni aspetti della normativa societaria del Paese entrati in vigore il 1° gennaio 1995, di una serie di interventi diretti a semplificarne la fruibilità da parte dei potenziali utenti. In proposito è particolarmente importante sottolineare come oltre a prevedere un regime impositivo che non contempla alcuna forma di imposizione diretta l'isola di Anguilla, essendo un Paese di "common law" ancora fortemente legato alla Gran Bretagna, si presenti con tutte le "carte in regola" per essere considerata come una localizzazione ideale per un "trust" destinato a gestire un patrimonio mobiliare o immobiliare collocato in Paesi diversi. In particolare fra le diverse forme di "trust" esistenti il "trust discrezionale" è senza dubbio quello che, per la propria tipicità, richiede un quadro normativo il più vicino possibile ai principi fondamentali della "common law". Nel "trust discrezionale", infatti il "trustee" ha la piena discrezionalità di allocare sia il reddito prodotto che il capitale conferito a qualsiasi beneficiario egli scelga. Ne consegue che in questo caso il beneficiario non avrà alcun diritto sul reddito o sul capitale sino a quando il "trustee" non abbia esercitato la propria discrezionalità a favore di uno specifico beneficiario. Nell'ordinaria gestione, nonché nell'individuazione dell'effettivo beneficiario, il "trustee" dovrà tuttavia uniformarsi a quelle che sono le indicazioni fornitegli, all'atto del conferimento del proprio patrimonio, dal "settlor" (o conferente). Il principale vantaggio legato alla costituzione di un "trust discrezionale" è quindi dovuto proprio alla sua caratteristica di non prevedere un beneficiario ben definito, fatto questo che lo rende in pratica estremamente utile quale "veicolo" per gestire un patrimonio senza che il reale beneficiario possa essere in alcun modo identificato come tale, e questo almeno fino a che il "trustee" non abbia fatto la propria scelta. Dall'insieme di queste considerazioni è evidente come l'isola di Anguilla presenti caratteristiche tali da dover essere senza dubbio presa in considerazione in tutti quei casi nei quali si richiede un efficiente base operativa in un Paese che oltre ad offrire un regime fiscale privilegiato sia dotato anche di quegli strumenti normativi e di controllo che nella complessa realtà odierna devono oramai necessariamente far parte di una realtà cosi particolare qual'è quella rappresentata da un "paradiso fiscale". |