"TRANSFER PRICING": CONFRONTO TRA I MODELLI OCSE E
U.S.A.
a cura del Centro Studi di
Legislazione Fiscale Internazionale
PER COMBATTERE L'ELUSIONE FISCALE
L'ORGANISMO PARIGINO E GLI STATI UNITI PERCORRONO STRADE A VOLTE DISSIMILI, CREANDO UN
DISORIENTAMENTO TRA I PAESI PARTNERS. MA CHI HA RAGIONE ? NOI ABBIAMO MESSO UNO DI FRONTE
ALL'ALTRO I PAESI "CONTENDENTI", SCOPRENDO CHE.......
La continua lotta all'elusione
fiscale, perpetrata ai danni dell'erario attraverso la "manipolazione" dei
prezzi di trasferimento, è forse arrivata, dopo molti anni, ad una svolta decisiva.
Almeno così sembra, dopo che gli
Stati Uniti da una parte e l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
(OCSE) dall'altra hanno messo a punto una serie di norme e di suggerimenti che, se
applicati correttamente, potranno una volta per tutte arginare il fenomeno dell'elusione
attuato attraverso manovre di "transfer pricing".
Quindi, almeno sulla carta, il
problema sembra definitivamente risolto; tuttavia così non è, se non altro da un punto
di vista pratico. Ma andiamo per gradi.
Innanzitutto è bene specificare
che l'OCSE, come organismo sovranazionale, non ha predisposto una vera e propria normativa
bensì ha fornito agli Stati membri una serie di suggerimenti che potranno, nel corso
degli anni, essere inseriti nelle diverse normative dei Paesi interessati.
Diversa è invece la posizione
degli Stati Uniti. L'Internal Revenue Service, l'organismo fiscale statunitense, ha
infatti messo a punto una complessa e circostanziata normativa in merito volta proprio ad
evitare l'insorgere di costruzioni societarie puramente elusive; e non è cosa da poco se
si pensa che gli Stati Uniti, essendo stati i primi a predisporre gli strumenti necessari
a combattere i fenomeni di "transfer pricing" ed avendone sperimentato sulle
proprie spalle gli effetti distorsivi sul mercato e negativi sulle entrate dell'erario,
hanno maturato una così vasta esperienza da poter essere considerati dei veri e propri
"pionieri" sotto il profilo della lotta all'elusione fiscale attuata attraverso
l'intervento sui prezzi.
Si sono così sviluppate, presso
le amministrazioni fiscali dei Paesi maggiormente interessati dal fenomeno, due distinte
linee di tendenza, una che segue i suggerimenti forniti dall'OCSE e l'altra la normativa
statunitense, che spesso corrono parallele, puntando l'accento sulle medesime variabili
che influenzano i comportamenti elusivi, ma che altrettanto spesso divergono se non altro
per quanto riguarda la predisposizione degli strumenti e dei metodi considerati, dall'una
o dall'altra parte, più idonei per arginare il fenomeno del "transfer pricing".
Basti pensare, ad esempio, ai metodi utilizzati per individuare il prezzo ad "arm's
length" (o valore normale) sul trasferimento tra società appartenenti al medesimo
gruppo di un bene che, date le sue caratteristiche e peculiarità, non trova nel mercato
internazionale un parametro di riferimento certo. In tal caso, ed è questo uno dei punti
di maggior contrasto tra la normativa statunitense ed i suggerimenti dell'OCSE, mentre
l'Internal Revenue Service individua nel "Comparable Profits Method" lo
strumento più adeguato a fornire una valida soluzione al problema della determinazione
del "reale" prezzo di trasferimento (vd. Forum n. 3/95), l'OCSE suggerisce ai
Paesi membri di adottare, anche se come "extrema ratio", il "Transactional
Net Margin Method" sulla base dell'assunto che non è possibile determinare con
esattezza i profitti lordi derivanti da una transazione, mentre è molto più agevole per
il contribuente disporre dei dati che permettono di identificarne il profitto netto (vd.
Forum n. 5/95).
| TAB. 1 CONFRONTO FRA GLI ASPETTI FONDAMENTALI
DELLA SEZ. 482 DELL'"INTERNAL REVENUE CODE" ED IL "TRANSFER PRICING
GUIDELINES" DELL'OCSE |
| SEZIONE 482 |
SUGGERIMENTI OCSE |
| VALORE
NORMALE (ARM'S LENGTH) |
| Si ottiene quando il risultato che scaturisce da una transazione tra
imprese collegate è in linea con quello che scaturisce da una transazione similare tra
imprese non collegate. Tale risultato tiene conto di numerosi fattori |
Il punto di
partenza per la determinazione del prezzo ad " arm's length" è rappresentato
dal "profitto". In tal senso i profitti che scaturiscono da una transazione tra
imprese collegate devono essere confrontati con i profitti che scaturiscono da una
transazione similare tra società non collegate. |
"BEST
METHOD RULE" |
Il risultato ad "arm's length" deve essere determinato attraverso
l'utilizzo del metodo che assicuri il maggior grado di attendibilità. L'attendibilità
del risultato dipende da:
a) grado di comparabilità trale transazioni messe a confronto;
b) qualità delle informazioni e dei dati a disposizione dell'impresa che pone in essere
la transazione.
In tal senso il metodo che assicura il maggior grado di attendibilità è il
"Comparable Uncontrolled Price method" o CUP |
In linea
generale è possibile individuare ed utilizzare il metodo che fornisce la migliore stima
del prezzo ad "arm's length". La via migliore per determinare il "valore
normale" del bene oggetto della transazione è quella che si basa sul confronto
diretto dei prezzi tra "controlled" e "uncontrolled transactions". In
tal senso il "Comparable Uncontrolled Price" è il metodo più affidabile a
patto che:
a) non vi siano differenze sostanziali tra le transazioni a confronto;
b) anche qualora esistano delle differenze tra la "controlled" e la
"uncontrolled transaction", queste possano essere eliminate attraverso una serie
di aggiustamenti. |
STANDARD
DI COMPARABILITA' |
Non è necessario che le transazioni messe a confronto siano identiche; è
sufficiente infatti che siano simili per pervenire ad un risultato ad "arm's
length".
In tal senso possono essere fatti una serie di aggiustamenti che eliminino le differenze
che influenzano il prezzo, ovvero i profitti, delle transazioni poste a confronto. Ne
consegue che anche gli "inexact comparables" sono di norma accettati, anche se
in questo caso, il grado di attendibilità del risultato ad "arm's length"
diminuisce. |
(Uguale alla
Sez. 482) |
FATTORI
DI COMPARABILITA' |
Le variabili che influenzano il grado di comparabilità sono:
1) Funzioni aziendali
2) Termini contrattuali
3) Valutazione del rischio
4) Contesto economico
5) Caratteristiche del prodotto o del servizio
6) Circostanze particolari, tra cui :
a) strategie di mantenimento della quota di mercato;
b) differenza a livello geografico dei mercati;
c) eventuali risparmi dovuti alla localizzazione di un particolare comparto
produttivo in uno Stato estero ( location savings) |
Le variabili
che influenzano la comparabilità tra "controlled" e "uncontrolled
transactions" sono:
1) Funzioni aziendali
2) Termini contrattuali
3) Valutazione del rischio
4) Contingenza economica
5) Caratteristiche particolari del prodotto o del servizio
6) Strategie d'impresa, e più in particolare:
a) Strategie di penetrazione del mercato;
b) Pianificazione temporale;
c) Altri fattori che determinano le strategie di marketing. |
UTILIZZO
DELL'"ARM'S LENGTH RANGE" |
| E' possibile individuare un range di prezzi all'interno del quale si
colloca il prezzo ad "arm's length"; ciò tuttavia è possibile solo quando la
società interessata ha provveduto ad analizzare una serie di transazioni tra imprese non
collegate aventi caratteristiche similari alla transazione posta in essere. Qualora non
sia possibile individuare una range di prezzi accettabile è possibile utilizzare, come
metodo statistico, unicamente l'interquartile. |
L'"arm's
length range" scaturisca dall'applicazione di più metodi aventi il medesimo grado di
attendibilità alla stessa transazione.
Qualora vengano individuati dei prezzi che si discostano sensibilmente dal range
analizzato, occorre operare un'analisi più approfondita dei metodi che hanno portato a
tali risultati.
E' comunque accettato un range di prezzi abbastanza flessibile. |
ESAME
COMBINATO DI DUE O PIU' TRANSAZIONI |
| Due o più transazioni possono essre fra loro combinate se esiste un
rapporto di correlazione talmente forte da rendere necessario un esame unitario. |
E'
preferibile per il contribuente, ai fini della determinazione del prezzo ad "arm's
length", analizzare come un'unica transazione due o più transazioni fortemente
correlate. |
UTILIZZO
DEI DATI STORICI |
| Il contribuente statunitense può utilizzare, ai fini della determinazione
del prezzo ad "arm's lentgh" i risultati che scaturiscono dall'analisi comparata
di una "controlled" ed una "uncontrolled transaction" qualora i dati
storici utilizzati abbiano mantenuto nel corso degli anni lo stesso grado di
comparabilità. In tal senso l'esame dei dati storici può rivelarsi particolarmente utile
nell'analisi delle eventuali variazioni di prezzo lungo tutto il ciclo di vita del
prodotto. |
L'analisi
comparata attraverso l'utilizzo dei dati storici può far emergere una serie di fattori
che, nel corso degli anni hanno influenzato la determinazione del prezzo di trasferimento.
Ciò potrebbe rivelarsi particolarmente utile nel caso in cui il contribuente decida di
utilizzare come ultima risorsa il "Transactional Net Margin Method". |
EFFETTI
SUL PREZZO DI EVENTUALI RESTRIZIONI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI NORMATIVE STRANIERE |
| Gli effetti delle restrizioni legali possono essere presi in considerazione
da parte del contribuente solo se si riesce a dimostrare che la normativa vigente nel
paese straniero ha influenzato la società non collegata nel processo di determinazione
del prezzo ad "arm's length". Qualora non sia possibile dimostrarlo, le
autorità fiscali statunitensi potranno procedere alla rideterminazione del prezzo di
trasferimento tra entità collegate, disconoscendo nel contempo gli effetti della
normativa estera sui prezzi praticati dalla società domiciliata negli Stati Uniti. |
Le eventuali
restrizioni normative vigenti nel paese di domiciliazione di una della società coinvolte
nella transzione, devono essere valutate alla stessa stregua delle condizioni di mercato
in cui si opera. Ne consegue che tali restrizioni saranno eventualmente ricomprese tra
quei fattori, quali ad esempio la localizzizione geografica della società, che
influenzano in modo rilevante le strategie d'impresa. |
AGGIUSTAMENTI
PERIODICI DEL PREZZO DI TRASFERIMENTO |
| Il contribuente può effettuare una serie di aggiustamenti sul prezzo di
trasferimento solo se il bene è immateriale e se tale bene viene trasferito per un
periodo superiore ad un anno. Gli aggiustamenti devono tuttavia essere correlati
all'eventuali variazioni del reddito ritraibile dal trasferimento del bene immateriale. |
Gli
aggiustamenti periodici devono essre limitati ad un numero ristrettissimo di casi. |
E questo è solo un esempio
! Ma trovare una soluzione univoca a tale dicotomia non è certamente un compito facile
sia per gli Stati Uniti che per le amministrazioni fiscali degli altri Paesi. Ognuna delle
due tesi sostenute presenta infatti i propri punti di forza e, parimenti, di debolezza;
non è possibile per nessuno giudicare con esattezza quale tra le due, la normativa
statunitense ed i suggerimenti dell'OCSE, sia la più efficace nel frenare l'emorragia
fiscale.
Il problema a questo punto è solo
uno; c'è il pericolo infatti che a pagarne le spese sia unicamente il contribuente che,
trovandosi in presenza di una normativa non unitaria ed omogenea, rischia di effettuare le
proprie scelte imprenditoriali senza quel margine di certezza che la normativa fiscale per
prima dovrebbe fornire.
| TAB.2 CONFRONTO FRA LE VARIABILI CHIAVE DELLA SEZ.482
DELL'"INTERNAL REVENUE CODE" DEL 1944 E LE "TRANSFER PRICING
GUIDELINES" DELL' OCSE DEL 1995 |
| PRINCIPALI CARATTERISTICHE |
1944 - VERSIONE FINALE DELLA
SEZ.482 |
1995 - OCSE |
| - Rinvio al principio del
"valore normale" ( arm's length) |
SI |
SI |
| - Rigetto dell'approccio della
"ripartizione globale dei profitti" |
SI |
SI |
| - Previsione di una guida che
faciliti l'applicazione del principio del "valore normale" |
SI |
SI |
| - Enfasi sul grado di
comparabilità tra le transazioni analizzate e sul grado di attendibilità dei dati
acquisiti |
SI |
SI |
- I seguenti
fattori di comparabilità sono più importanti di altri nella scelta del metodo da
utilizzare:
| a) Analisi delle funzioni |
SI |
SI |
| b) Analisi del rischio |
SI |
SI |
| c) Termini contrattuali |
SI |
SI |
| d) Condizioni economiche delle transazioni |
SI |
SI |
| e) Caratteristiche peculiari del prodotto o del
servizio |
Si, ma in pochissimi casi |
SI |
| f) Strategie d'impresa |
SI |
SI |
|
| - Possibilità di effettuare
una serie di aggiustamenti che contribuiscano ad aumentare il grado di attendibilità dei
risultati |
SI |
SI |
| - Possibilità di utilizzare
gli "inexact comparables" |
SI |
SI |
| - Maggior preferenza ai metodi
basati sul confronto tra transazioni comparabili |
SI |
SI |
| - Possibilità di utilizzare i
metodi basati sul confronto dei profitti solo come ultima risorsa |
SI |
Si, ma deve essere limitato al
"profit split" ed al TNMM |
| - Metodo del confronto dei
profitti "suggerito" dalle autorità fiscali |
"Comparable Profits Method"
che viene comunque applicato per default |
"Transactional Net Margin
method" |
| - Metodo del confronto tra
transazioni comparabili "suggerito" dalle autorità fiscali |
"Comparable Uncontrolled Price
method" |
"Comparable Uncontrolled Price
method" |
| - Possibilità di utilizzare un
range di prezzi |
Si, ma molto rigido e limitato agli
interquartili |
Si, e molto flessibile |
| - Possibilità di utilizzare i
dati storici |
SI |
SI |
| - Riconoscimento, da parte
delle autorità fiscali, delle eventuali restrizioni imposte dalla normativa straniera |
SI |
SI |
Per cercare quindi di
mettere un pò di luce su una normativa già di per sé molto complicata non resta quindi
che porre a confronto la normativa definitiva statunitense (Sezione 482 dell'Internal
Revenue Code) con i suggerimenti dell'OCSE cercando di far emergere quelli che sono i
rispettivi punti di forza e di debolezza.
Per quanto riguarda invece
l'efficacia in termini pratici delle singole normative, a fornire una risposta univoca
sarà unicamente il tempo. Ai posteri l'ardua sentenza. |