1995: NUMERO 6

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UNGHERIA
TERRENO FERTILE PER LE "OFFSHORE".

di A. Elena Pollari

LA NUOVA NORMATIVA PER QUESTE SOCIETA' APRE INTERESSANTI OPPORTUNITA' ALLE IMPRESE CHE SVOLGONO LA PROPRIA ATTIVITA' IN ALTRI PAESI.

Con le libere elezioni del 1990 e del 1994 l'Ungheria si è definitivamente aperta ai mercati internazionali abbandonando sia il vecchio regime di stampo comunista che la gestione della politica economica di stampo marxista.

Prima conseguenza del passaggio da un economia centralizzata e statalista ad un regime di libera concorrenza è stato l'avvio di un imponente processo di privatizzazioni che nel giro di alcuni anni ha portato ad una quasi completa smobilizzazione del patrimonio pubblico con l'intervento di numerosi imprenditori stranieri, anche italiani, che hanno contribuito in modo determinante all'internazionalizzazione del tessuto economico del Paese.

In questo contesto un ruolo di fondamentale importanza nello sviluppo dell'Ungheria ha avuto anche il processo di semplificazione normativa che, mirato a rendere maggiormente attraente il Paese per gli imprenditori stranieri, ha fornito risultati senza dubbio positivi contribuendo a richiamare investimenti esteri per un ammontare superiore ai sette miliardi di dollari negli ultimi quattro anni.

Con il 1° gennaio del 1994 un'ulteriore opportunità si è aperta per gli investitori esteri: è la possibilità di costituire società "offshore" in Ungheria, le quali, a fronte di un regime fiscale fortemente agevolato possono però svolgere solo determinate attività, esclusivamente con Paesi esteri e con una struttura che in Ungheria veda unicamente l'impiego di personale locale.

In realtà già dal 1989 era in vigore un'apposita normativa sulle "offshore" ungheresi che, tuttavia, aveva avuto assai poco successo principalmente a causa dei limiti posti all'attività che questa particolare forma societaria poteva svolgere. Limiti venuti in gran parte a cadere proprio con il 1° gennaio del 1994.

Non particolarmente numerose ed articolate sono, nel complesso, le condizioni alle quali una "offshore" ungherese deve rispondere positivamente per poter essere qualificata come tale. In particolare, una società di questo tipo, che può essere costituita sia in una forma societaria assimilabile alla società a responsabilità limitata (KFT) che in una assimilabile ad una società per azioni (RT), dovrà essere interamente controllata da soci residenti all'estero che non abbiano altri interessi nel Paese, dovrà svolgere la propria attività unicamente a favore di soggetti esteri e occupare esclusivamente personale ungherese.

A fronte di questi vincoli una società "offshore" può usufruire di un regime fiscale di particolare favore che le consente di ottenere una completa esenzione fiscale sull'85% del reddito prodotto, fatto questo che comporta un aliquota effettiva d'imposta pari al 2,7% (l'aliquota dell'imposta sulle società del 18% deve infatti essere applicata solo sul 15% del reddito effettivamente prodotto). All'atto dell'eventuale distribuzione degli utili realizzati questi saranno assoggettati ad un'ulteriore sovraimposta del 2,73% sul reddito complessivo (l'aliquota normale di tale sovraimposta è infatti del 23% ma nel caso di una società "offshore" la base imponibile è rappresentata solo dal 15% del reddito effettivamente prodotto considerato, dal momento che si tratta di una sovraimposta, al netto dell'imposta sulle società).

Ne consegue che l'aliquota effettiva d'imposta sul reddito prodotto da una società "offshore" ungherese, nel caso di una sua distribuzione ai soci, sarà del 5,4%. Un dato di assoluto interesse, soprattutto se si considera che una struttura societaria di questo tipo può usufruire di tutte le Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dall'Ungheria oltre ad avere il naturale vantaggio di essere collocata in un Paese che assolutamente non ha ne il nome ne le caratteristiche tipiche di un "paradiso fiscale".

Bisogna comunque considerare che qualora si decida di dare corso ad un aumento di capitale in luogo della distribuzione di dividendi non sarà dovuta la sovraimposta del 2,73% sul reddito prodotto. Inoltre dopo un periodo di tre anni il medesimo ammontare potrà essere distribuito sotto forma di dividendi senza dover essere assoggettato a questa sovraimposta, consentendo quindi di ottenere un ulteriore consistente beneficio di ordine fiscale.

Da un punto di vista pratico questa sovraimposta viene considerata come una vera e propria ritenuta alla fonte, eliminabile pertanto in presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni con il Paese di residenza del socio estero.

La presenza di questa ritenuta rende ovviamente preferibile controllare l'"offshore" ungherese con un'entità societaria collocata in un Paese che disponga di una Convenzione contro le doppie imposizioni con l'Ungheria, la quale consenta di usufruire di una ritenuta alla fonte in questo Paese che sia sensibilmente più contenuta rispetto a quella prevista dalla normativa interna. Fra le Convenzioni che prevedono una ritenuta particolarmente contenuta, comunque non inferiore al 5%, vi sono quelle sottoscritte con la Gran Bretagna, la Francia, il Lussemburgo, l'Olanda la Svezia, ecc.. Quella con l'Italia prevede, invece, una ritenuta del 10%.

In tutti i casi comunque la ritenuta dovrà trovare applicazione solo sul reddito effettivamente imponibile, rappresentato per un'"offshore" dal 15% del reddito complessivo, considerato al netto delle ritenute già corrisposte nel Paese di produzione del reddito. Appare quindi evidente come in presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni che preveda una ritenuta alla fonte del 5% la ritenuta effettivamente dovuta sul reddito complessivamente prodotto sia molto prossima allo zero e pertanto del tutto trascurabile.

Le Convenzioni contro le doppie imposizioni rappresentano però anche una delle caratteristiche che maggiormente contribuiscono ad aumentare il fascino di una "offshore" ungherese. Ad esempio è questo uno dei rarissimi Paesi che dispone di una Convenzione contro le doppie imposizioni sia con il Giappone che con la Corea del Sud la quale non prevede alcuna ritenuta alla fonte sui pagamenti di royalty corrisposte da soggetti residenti nei due Paesi. Fatto questo che fa di una "offshore" ungherese lo strumento ideale per gestire lo sfruttamento di diritti (ad esempio relativi a prodotti ad elevato contenuto tecnologico) che non di rado trovano in aziende giapponesi o coreane i loro naturali destinatari. D'altro canto una struttura di questo tipo consente un limitatissimo assoggettamento ad imposizione di questi redditi in Ungheria da dove possono poi essere liberamente esportati, sotto forma di dividendi, preferibilmente verso società residenti in Paesi che dispongano di una favorevole Convenzione contro le doppie imposizioni con l'Ungheria.

Ma la gestione di diritti e brevetti non rappresenta l'unica attività per la quale una "offshore" ungherese si rivela idonea. Essa infatti, può utilmente svolgere anche un'attività di intermediazione commerciale sia per società appartenenti al suo stesso gruppo che per clienti esterni. Può inoltre essere utilizzata quale finanziaria di gruppo, ossia per fornire i necessari mezzi finanziari alle diverse società operative, dalle quali potrà ricevere interessi che, in presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni, saranno assoggettati ad una ritenuta alla fonte estremamente contenuta nel Paese di residenza della società operativa oltre ad usufruire del particolare regime fiscale delle "offshore" ungheresi. E' comunque bene precisare che per quanto riguarda lo svolgimento di un'attività di tipo finanziario non è ancora del tutto chiaro in quali casi tale attività possa essere effettivamente svolta, se esista un ammontare massimo di fondi erogabili e se debba essere richiesta un'apposita autorizzazione allo svolgimento di un attività di intermediazione finanziaria.

D'altro canto una struttura di questo genere può rivelarsi utile anche per gestire delle partecipazioni in società operative nelle quali la società madre non desideri apparire direttamente. Da un punto di vista fiscale una scelta di questo tipo non presenta controindicazioni di sorta in quanto il regime fiscale privilegiato a cui sono assoggettate le "offshore" ungheresi trova applicazione anche nei confronti dei dividendi percepiti, potendosi parimenti applicare quanto previsto dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dall'Ungheria.

Per quanto riguarda l'imprenditore italiano è evidente come l'esistenza di una ritenuta alla fonte del 10% sui redditi trasferiti dall'"offshore" ungherese alla propria casa madre italiana penalizzi fortemente un controllo diretto di questa struttura societaria da parte della società italiana. E' quindi questo uno di quei casi nei quali il ricorso ad una "intermediate holding" collocata in un Paese che disponga di una più favorevole Convenzione contro le doppie imposizioni con l'Ungheria appare inevitabile. Questa soluzione sarà ancora più interessante qualora il Paese scelto quale collocazione per l'"intermediate holding" rientri fra quelli appartenenti all'Unione Europea. Sarà in questo modo possibile usufruire, sul flusso di dividendi destinato alla casa madre italiana, di quanto previsto dalla Direttiva CE 435/90 o "madre figlia" in materia di riduzione dell'onere fiscale sui dividendi intracomunitari.