| 1995: NUMERO 5 | TORNA ALL' INDICE GENERALE |
| IRLANDA LA FINE DELLE "NON RESIDENT". di Michelangelo Fiastri LA NUOVA NORMATIVA SULLE SOCIETA' NON RESIDENTI RICHIEDE NUMEROSI ADEMPIMENTI CHE POTREBBERO PORTARE AD UN RILEVANTE CALO DI INTERESSE VERSO QUESTA PARTICOLARE FORMA SOCIETARIA. L'Irlanda ha già da tempo acquisito un'invidiabile posizione quale centro privilegiato per l'insediamento di società non residenti, ossia che pur essendo costituite nel Paese hanno il proprio centro amministrativo e maturano il proprio reddito esclusivamente all'estero e che pertanto non sono assoggettate ad imposizione nella Repubblica d'Irlanda. Le società non residenti irlandesi hanno trovato una decisa affermazione soprattutto a partire dal 1988, ossia da quando Il Regno Unito ha posto al bando le proprie "non resident". Si rendeva pertanto necessario individuare al più presto un'altra struttura similare in un Paese diverso che fosse idonea a prendere il posto delle oramai affermate "non resident" inglesi. L'Irlanda si propose immediatamente quale nuova localizzazione per questo tipo di società grazie anche al fatto che il proprio quadro normativo, in larga parte ripreso da quello inglese, ben si prestava al recepimento di questa particolare struttura societaria. Che la scelta irlandese sia stata indovinata è confermato in primo luogo dal fatto che dal 1988 ad oggi sono state costituite oltre quarantamila società di questo tipo, un numero di assoluto rilievo. Tanto più rilevante se si considera che la maggior parte di queste società "non resident" operano nell'ambito dell'Unione Europea, in genere senza neanche correre il rischio di essere assoggettate alla normativa anti paradiso dei diversi Paesi nei quali svolgono la propria attività proprio in forza dell'appartenenza dell'Irlanda all'Unione Europea, caratteristica questa che in alcuni casi, quale ad esempio l'Italia, preclude l'applicazione della normativa anti paradiso. Tuttavia questa affermazione dell'Irlanda sul mercato delle società non residenti ha portato gli altri Paesi europei ad esercitare una forte pressione sul governo irlandese affinché ponesse fine a questo regime agevolativo o quantomeno prevedesse un sistema informativo atto a consentire un ragionevole controllo sia sui flussi di denaro che sulla reale identità degli effettivi proprietari di queste società. Con la legge finanziaria del 1995 l'Irlanda ha finalmente risposto positivamente a queste richieste dando vita ad un sistema informativo che dovrebbe fornire un'approfondita conoscenza sui soci e sull'attività svolta dalle "non resident" irlandesi, consentendo fra l'altro il trasferimento di queste informazioni alle autorità fiscali di tutti quei Paesi con i quali è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni che preveda tale possibilità. In particolare la nuova normativa richiede alle società costituite dopo il 6 aprile 1995 di fornire all'ufficio imposte irlandese (Revenue Commissioners), entro trenta giorni dall'avvio dell'attività, le informazioni relative al nome e alla sede della società, al luogo di svolgimento della propria attività, al nome e all'indirizzo degli organi amministrativi, al nome e all'indirizzo del reale proprietario della società, al luogo nel quale sono collocati gli uffici amministrativi della società, che comunque non possono essere in Irlanda, e quanto altro venga espressamente richiesto dalle locali autorità fiscali. Per le società costituite prima del 6 aprile 1995, invece, l'obbligo di fornire queste informazioni è limitato ad una specifica richiesta in merito da parte delle autorità fiscali irlandesi. Fra quelli esaminati soprattutto due sono gli elementi che risultano profondamente innovativi: il primo è evidentemente rappresentato dalla necessità di rendere noti i nomi dei reali proprietari della società, il secondo dall'obbligo di comunicare le informazioni relative al luogo ove è effettivamente svolta la gestione della società, di norma rappresentato da un "paradiso fiscale". Particolarmente importante è, come già accennato in precedenza, la disponibilità mostrata dalle autorità fiscali irlandesi a mettere queste informazioni a disposizione di tutti i Paesi - ad oggi sono 24 e ricomprendono tutti i principali Stati dell'Europa Occidentale - con i quali è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni, rendendo in tal modo palese l'utilizzo di una "non resident" irlandese proprio alle autorità fiscali dei diversi Paesi di residenza degli effettivi titolari della società. Importante è anche la possibilità concessa al fisco irlandese di chiedere ulteriori approfondimenti tutte le volte che le indicazioni fornitegli non sembrino soddisfacenti, ad esempio per quanto riguarda il nome dell'effettivo titolare della società spesso "nascosto" dietro una vasta schiera di fiduciari. D'altro canto le sanzioni per l'omessa presentazione delle informazioni richieste sono estremamente onerose e rendono praticamente impossibile non adempiere a quanto previsto dalla nuova normativa. Dall'insieme di queste considerazioni appare evidente come la scelta di prevedere un più approfondito sistema di controlli sulle "non resident" irlandesi pur risultando in effetti idonea a soddisfare le esigenze degli altri partner europei rappresenti tuttavia un forte ostacolo per l'ulteriore sviluppo di questa struttura societaria rendendo quindi abbastanza probabile una sua minor diffusione che potrebbe anche portarla a seguire il destino delle "non resident" inglesi. Ma l'Irlanda non offre solo le società non residenti. Infatti, di grande rilievo nello sviluppo del Paese, nonché elemento di fondamentale importanza nel richiamare gli imprenditori stranieri, sono le agevolazioni previste per le società manufatturiere e per quelle finanziarie. In entrambi i casi esiste infatti la possibilità di assoggettare ad imposizione il reddito prodotto con un'aliquota del 10% in luogo di quella "normale" del 38% Diverso è comunque l'arco temporale di queste agevolazioni, mentre infatti per le attività manufatturiere la scadenza del regime impositivo al 10% è fissata al 31 dicembre 2010, per le attività finanziarie, per le quali però è richiesta la localizzazione esclusivamente nell'ambito del Centro per i Servizi Finanziari Internazionali di Dublino, il regime impositivo agevolato resterà valido solo fino al 31 dicembre 2005 e nessun nuovo progetto potrà essere approvato dopo il 31 dicembre del 2000, termine così modificato lo scorso gennaio, su autorizzazione della Commissione Europea, dall'originaria scadenza del 31 dicembre 1994. Differenti sono anche le modalità per accedere a queste agevolazioni: mentre infatti le attività finanziarie richiedono un'espressa autorizzazione del Ministero delle Finanze, quelle manufatturiere, purché rientrino fra quelle previste dalla normativa in materia, non richiederanno alcuna particolare autorizzazione per usufruire del regime impositivo con aliquota del 10%. A ciò si aggiunga che il trasferimento dei redditi prodotti in Irlanda oltre a non essere assoggettato ad alcuna ritenuta alla fonte in questo Paese potrà usufruire dei benefici legati all'applicazione della Direttiva 435/90 CE qualora la controllante estera sia residente in un Paese appartenente all'Unione Europea. Fatto questo che, di norma, consente di evitare l'assoggettamento ad imposizione nel Paese di residenza della società "madre" dei redditi provenienti da una controllata residente nell'UE e rappresenta evidentemente un ulteriore elemento a favore di un insediamento produttivo in Irlanda, ove, come già detto in precedenza, i redditi sono assoggettati ad imposizione solo con un'aliquota del 10%. |