| 1995: NUMERO 5 | TORNA ALL' INDICE GENERALE |
| LIECHTENSTEIN NON SOLO "STIFTUNG" di Ezio Turchi UN APPROFONDIMENTO DELLE MOLTEPLICI OPPORTUNITA' DI "TAX PLANNING", NON SEMPRE NOTE, OFFERTE DAL PRINCIPATO. In Italia è noto soprattutto come il "paradiso" delle "stiftung", la versione di Civil Law del "trust" anglosassone, (per un approfondito confronto fra queste due strutture fiduciarie vedi Forum n. 2/93) ma in effetti numerose altre sono le opportunità che il piccolo Liechtenstein propone agli imprenditori impegnati nei mercati internazionali. Non si può però certo parlare dell'esistenza di elementi di novità nella sua normativa fiscale e societaria. Essa, infatti, trova ancor oggi le proprie origini nella legge sulle agevolazioni fiscali per le società "offshore" del 1923, e in quella sulle società del 1926, entrambe più volte aggiornate ed integrate, ma i cui elementi fondamentali non sono stati oggetto di alcun sostanziale intervento modificativo. L'interesse per una struttura societaria in Liechtenstein è dovuto soprattutto all'esistenza di un regime di sostanziale esenzione fiscale sui redditi prodotti dalle società ivi residenti, ad eccezione di un imposta dello 0,1% sul patrimonio della società e di una ritenuta del 4% sui redditi distribuiti. Ritenuta dovuta però solo qualora il capitale della società sia diviso in azioni; in tutti gli altri casi, invece, non sarà dovuta neanche questa ritenuta (ad esempio nel caso di un'Anstalt). E che l'interesse per questo Paese non abbia conosciuto cali di tensione - ad oggi sono oltre 70.000 le società "offshore" residenti - è tanto più significativo qualora si consideri che negli anni numerose sono state le nuove normative contro i paradisi fiscali entrate in vigore e che il Liechtenstein non dispone di quella vasta rete di Convenzioni contro le doppie imposizioni oggi ritenuta indispensabile per un "paradiso" moderno. La ragione di questa longevità va probabilmente ricercata, oltre che nella forte stabilità del Paese e nell'oramai consolidato rapporto di buon vicinato con la Svizzera (concretizzatosi già nel 1924 nell'unione monetaria e doganale fra i due Paesi) nel fatto che le strutture societarie ancor oggi proposte trovano una loro ragion d'essere anche al di fuori di una semplice motivazione di ordine fiscale. Di particolare utilità è la possibilità di dare vita ad un "centro di servizi" per altre società, purché residenti all'estero, che possono sia far parte del medesimo gruppo della società che svolge il servizio che usufruire dei suoi servizi unicamente in qualità di clienti. Numerose sono le caratteristiche di questo "centro servizi" che contribuiscono a distinguerlo profondamente da tutti i principali concorrenti europei - quali ad esempio il "centro di coordinamento" belga o le "società di servizi" svizzere. Tra i principali elementi di differenziazione, oltre ovviamente alla possibilità di usufruire del citato regime di quasi totale esenzione fiscale, particolare rilievo assume la possibilità, preclusa al "centro di coordinamento" in Belgio, di offrire i propri servizi sul mercato invece che esclusivamente alle società appartenenti al proprio gruppo e di non avere praticamente quasi nessuna preclusione per quanto riguarda l'oggetto della propria attività. Fra le attività che un "centro servizi" di questo tipo può svolgere rientrano la gestione di campagne pubblicitarie, i servizi amministrativi, le ricerche di mercato, la consulenza contrattuale, le operazioni di supporto finanziario, la ricerca e lo sviluppo, la gestione di sistemi computerizzati ed ogni altra attività direttamente o indirettamente connessa alle attività autorizzate. Ma il Liechtenstein offre anche altre opportunità agli imprenditori stranieri ed in particolare alle imprese di costruzione o a quelle impegnate nel montaggio di impianti. In questo caso, infatti, si può ipotizzare di far svolgere alla società del Liechtenstein un ruolo di sub contraente nei confronti della società che ha ricevuto la commessa. Sarà quindi la società "offshore" del Liechtenstein a svolgere effettivamente la commessa. Ove si consideri che nella maggior parte dei Paesi dell'OCSE la presenza di un operatore straniero impegnato in un lavoro su commessa non costituisce stabile organizzazione se tale presenza non si protrae oltre determinati limiti temporali, variabili da Paese a Paese e che di norma possono andare da un minimo di tre mesi ad un massimo di dodici mesi, appare evidente l'utilità di gestire la commessa con una società "offshore" residente in Liechtenstein. Infatti la mancanza dei requisiti per l'esistenza di una stabile organizzazione comporta la non imponibilità dei redditi prodotti nel Paese ove è stata prestata la commessa. Tali redditi, per effetto del particolare regime impositivo al quale sono assoggettate le società "offshore", saranno poi del tutto esenti da imposte anche nel Liechtenstein, dal quale potranno poi essere liberamente esportati in qualunque altro Paese senza alcun ulteriore onere, se non una ritenuta del 4% qualora il capitale della società sia diviso in azioni. Un bel vantaggio non c'è dubbio ! Resta tuttavia il problema delle normative contro i paradisi fiscali presenti nella maggior parte dei Paesi industrializzati e che non di rado ricomprendono anche le società residenti in Liechtenstein, fatto questo che in alcuni casi può comportare alcuni problemi di ordine pratico. E', ad esempio, il caso dell'Italia che nella "black list" diretta ad individuare i cosiddetti "paradisi fiscali" ricomprende appunto anche il Liechtenstein. Nella pratica si tratta però, a testimonianza della discutibile efficacia di questo tipo di normativa "anti paradiso", di un problema risolvibile senza eccessive difficoltà. Infatti, una società italiana per controllare una "offshore" del Liechtenstein senza incorrere in quanto previsto da detta normativa è sufficiente che abbia l'accortezza di partecipare al capitale di questa società non direttamente, ma tramite una "holding", preferibilmente europea. A sua volta una società del Liechtenstein può anche essere un efficace "veicolo" per mezzo del quale operatori stranieri, prevalentemente extraeuropei, possono investire nel nostro Paese. Infatti, pur in mancanza di una rete di Convenzioni contro le doppie imposizioni, il Liechtenstein dispone solo di una Convenzione con l'Austria, proprio quest'unica Convenzione può rivelarsi estremamente utile per investire in Italia, in altri Paesi dell'UE o comunque in Paesi che abbiano una Convenzione con l'Austria. Infatti, utilizzando l'Austria quale "ponte" sarà possibile beneficiare sia dell'appartenenza di questo Paese all'UE - e quindi della Direttiva "madre-figlia" - che delle Convenzioni da essa sottoscritte che, in pratica, consentiranno di trasferire i redditi prodotti in questi Paesi alla società "madre" residente nel Liechtenstein senza vederli assoggettati a quelle onerose ritenute (in Italia del 32,4%) dovute nel caso i dividendi siano corrisposti ad un'entità residente in un Paese privo di un trattato fiscale con il Paese di residenza della società operativa. Ma non finisce qui. Le società "offshore" residenti nel piccolo Paese transalpino possono trovare utilizzazione anche per partecipare a società di persone (partnership) in Paesi a regime fiscale normale, ovviamente solo ove la locale normativa preveda la possibilità per una società di capitali di partecipare ad una società di persone. Come noto di norma una "partnership" non è un autonomo soggetto d'imposta ma il reddito prodotto è assoggettato ad imposizione esclusivamente in capo ai singoli soci; ne consegue che qualora uno dei soci sia residente in un Paese a regime fiscale privilegiato i redditi ad esso attribuiti dalla "partnership" saranno anch'essi assoggettati al regime fiscale privilegiato. Anche in questo caso si tratta di un'opportunità da non trascurare. Da ultimo può essere utile sottolineare come una "offshore" del Liechtenstein possa in alcuni casi rivelarsi anche un utile strumento per partecipare direttamente a joint venture in Paesi in via di sviluppo, senza per questo dover esporre direttamente in questa operazione la società "madre", e senza che la presenza diretta di una società residente in un "paradiso fiscale" possa portare ad un maggior onere in termini di ritenuta alla fonte nel Paese di produzione del reddito. Di norma infatti, nei Paesi in via di sviluppo, la ritenuta sui pagamenti di dividendi prescinde dal Paese di destinazione del reddito. E' quindi evidente come in alcuni ben determinati casi il ricorso ad un "paradiso fiscale" possa risultare non solo utile ma addirittura opportuno. Sempreché, ovviamente, il Paese scelto offra quelle indispensabili garanzie di serietà e di flessibilità normativa richieste in questi casi. E il Liechtenstein sicuramente dispone di tutte le caratteristiche richieste. |