| 1995: NUMERO 5 | TORNA ALL' INDICE GENERALE |
| OCSE NUOVO DOCUMENTO SUL "TRANSFER PRICING" di Luca Battaglia L'ORGANISMO INTERNAZIONALE SUGGERISCE NUOVE REGOLE ANTI-ELUSIONE CHE, PERO', NON PIACCIONO AGLI STATI UNITI La sottrazione di materia imponibile attraverso l'intervento sui prezzi di trasferimento sia dei beni materiali che immateriali è una pratica che, nel corso degli ultimi anni, si è particolarmente diffusa presso le imprese dotate di un elevato grado di internazionalizzazione. Noto come "transfer pricing", questo fenomeno coinvolge principalmente le amministrazioni finanziarie dei Paesi ad alta fiscalità diminuendo in misura consistente le entrate tributarie attraverso il trasferimento dei flussi di reddito verso Paesi a bassa, o addirittura nulla, imposizione. Il meccanismo è molto semplice; i grandi gruppi societari che controllano più società domiciliate in Paesi diversi, per minimizzare il proprio carico fiscale, determinano i prezzi di vendita in modo da trasferire il reddito prodotto dalle società residenti in Paesi ad alta fiscalità alle controllate che sono domiciliate in Paesi che invece prevedono un'imposizione sui redditi societari meno elevata. Una tecnica elusiva che, pur essendo estremamente semplice, ha creato non pochi problemi alle autorità fiscali dei Paesi maggiormente industrializzati; e questo è avvenuto sia grazie alla crescente diffusione che tale fenomeno ha avuto negli ultimi vent'anni, sia alle innumerevoli difficoltà che le amministrazioni finanziarie hanno incontrato per arginare gli effetti di un comportamento così spiccatamente elusivo. Ed è proprio per questo motivo che le autorità interessate hanno affilato le armi affrontando il delicato problema dei prezzi di trasferimento attraverso la continua emanazione, nel corso dell'ultimo decennio, di una serie di norme finalizzate alla determinazione del "reale" prezzo di trasferimento nell'ambito delle transazioni commerciali poste in atto tra società appartenenti al medesimo gruppo. Nell'ambito di tale processo normativo in continua evoluzione sono state quindi individuate diverse metodologie utilizzate per rideterminare i prezzi di trasferimento sulle cessioni di beni o servizi infragruppo e riportare così la tassazione ai livelli normali. Un primo approccio a questa problematica è rappresentato dal Rapporto sul "Transfer Pricing and Multinational Enterprises" emanato dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) nel 1979 e successivamente modificato che, prendendo come punto di riferimento il criterio del "valore normale" (arm's lenght), suggeriva alle autorità finanziarie dei Paesi maggiormente coinvolti i diversi criteri di determinazione del prezzo di trasferimento infragruppo utilizzabili al fine di distinguere, con un margine di errore accettabile, un'operazione puramente elusiva da una che invece aveva alle spalle valide ragioni di ordine commerciale. In tal senso il metodo che assicurava i risultati più precisi era il "Comparable Uncontrolled Price Method" o metodo del confronto del prezzo, secondo il quale il prezzo ad "arm's lenght" per le transazioni di beni o servizi tra società collegate doveva corrispondere al prezzo fissato per una transazione comparabile tra imprese indipendenti oppure, qualora i dati a disposizione non erano sufficienti, al prezzo fissato per una transazione tra le imprese appartenenti al gruppo e terzi indipendenti. Tuttavia il metodo suggerito dall'OCSE in alcuni casi era di difficile applicazione dato che la realtà di tutti i giorni presentava delle fattispecie che ben difficilmente potevano essere regolate attraverso il ricorso a schemi e parametri rigidi come quello del confronto del prezzo. Basti pensare alle diverse problematiche inerenti la determinazione del "transfer price" sulla cessione di un bene immateriale (ad es. un brevetto) o di un bene che presenta proprietà talmente peculiari da renderlo unico. In questi casi non è infatti materialmente possibile reperire una transazione tra imprese indipendenti che abbia le medesime caratteristiche di quella che intercorre tra consociate. E ciò si riflette nell'impossibilità di determinare, attraverso il ricorso al metodo del confronto del prezzo tra imprese indipendenti, il "transfer price" con un margine di errore perlomeno accettabile. Ed è proprio per questo motivo che l'OCSE, pur continuando ad indicare il "Comparable Uncontrolled Price Method" come il metodo più appropriato per la determinazione del "reale" prezzo di trasferimento, ha suggerito alle amministrazioni finanziarie dei Paesi più avanzati sotto il profilo fiscale, di ricorrere ad altri metodi (il Resale Price Method ed il Cost Plus Method) nell'eventualità in cui mancassero i dati necessari all'applicazione del CUPM. Accanto però ai tre metodi fondamentali, e cioè il "Comparable Uncontrolled Price Method", il "Resale Price Method" ed il "Cost Plus Method", il Rapporto OCSE del 1979 affiancava ulteriori metodi che però dovevano essere utilizzati solo come "ultima ratio" ossia nel caso in cui sia l'amministrazione finanziaria che le imprese si fossero trovate nell'impossibilità di determinare il prezzo di trasferimento più attendibile mediante l'utilizzo dei tre metodi di base. Tuttavia i suggerimenti dell'OCSE sono stati soggetti, nel corso degli anni, ad interpretazioni diverse da parte delle autorità governative dei Paesi interessati. E ciò è accaduto sia a causa della continua evoluzione del processo normativo in materia di "transfer price", sia perchè le autorità interessate hanno dovuto adattare i consigli dell'OCSE al mutevole contesto economico. Si sono quindi sviluppate diverse, ed a volte divergenti, linee di tendenza che hanno dato vita a veri e propri fenomeni di doppia imposizione in capo alle società appartenenti al medesimo gruppo; basti pensare alle riprese a tassazione che la rideterminazione "unilaterale" del prezzo può generare. In tale ambito, però, mentre le raccomandazioni espresse dall'OCSE nel documento del 1979 sono state seguite dalla maggior parte dei Paesi europei, gli Stati Uniti hanno scelto una strada quai completamente diversa. Pur riconoscendo, infatti, una validità generale ai metodi di base raccomandati dall'OCSE, gli Stati Uniti hanno in un certo senso scavalcato l'ordine gerarchico suggerito nell'utilizzo dei tre metodi, riconoscendo pari validità anche al metodo del confronto dei profitti (Comparable Profit Method o CPM). E ciò non ha mancato di sollevare aspre critiche sia da parte delle altre amministrazioni finanziarie che da parte degli imprenditori, preoccupati se non altro dall'insorgere di fenomeni di doppia imposizione. Ed è proprio per questo motivo che l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha emanato, il 27 luglio di quest'anno, un ulteriore documento, il "Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration" all'interno del quale la novità più interessante è rappresentata proprio dalla sostituzione del contestato "Comparable Profit Method" con il nuovo "Transactional Net Margin Method" o TNMM. Innanzitutto è bene specificare che secondo l'OCSE il TNMM può essere utilizzato come seconda valida alternativa ai metodi di base, dato che la prima è rappresentata dal metodo della ripartizione dei profitti o "Profit Split Method" (vd. Forum 3/95). Sempre secondo l'OCSE, il "Transactional Net Margin Method" può essere preso come punto di riferimento, anche se come "extrema ratio", per la determinazione del prezzo di trasferimento in maniera sostanzialmente più agevole sia per le imprese che per le autorità preposte al controllo. Questi i motivi: 1) non è possibile determinare con esattezza i profitti lordi derivanti da una transazione, mentre è molto più facile disporre dei dati che permettono di identificarne il profitto netto; 2) il diverso peso delle varie funzioni aziendali può influenzare i dati utilizzati per l'individuazione del profitto lordo a tal punto da rendere inattendibili i risultati ottenuti; 3) anche i differenti costi di struttura e di produzione possono rendere poco attendibili i risultati sul profitto lordo, mentre influiscono in misura sostanzialmente irrilevante sulla misurazione del profitto netto. Tuttavia, e l'OCSE lo riconosce, anche il "Transactional Net Margin Method" mostra i suoi punti di debolezza. Se da una parte, infatti, è molto più facile disporre dei dati riguardanti il profitto netto che scaturisce da una transazione tra "uncontrolled parties", rispetto ai dati necessari all'esatta individuazione del profitto lordo, dall'altra il "Transactional Net Margin Method" può essere influenzato in misura rilevante da fattori esterni (quali le strategie di penetrazione o di scrematura del mercato) che, al contrario, non inficiano i risultati che scaturiscono dall'utilizzo del "Comparable Profit Method". A ciò si aggiunga che l'OCSE suggerisce alle autorità governative dei Paesi interessati da problematiche di "transfer price" di utilizzare tale metodo, prima in una fase essenzialmente sperimentale e solo in seguito, quando cioè si è in condizione di verificare in maniera approfondita i risultati ottenuti, procedere all'inserimento di questo metodo nel proprio quadro normativo. Di diversa opinione sono, invece, le autorità fiscali statunitensi (IRS) che da una parte continuano a riconoscere al "Comparable Profit Method" la stessa validità dei metodi di base, obbligando in questo modo le imprese residenti a determinare il prezzo di trasferimento dei propri prodotti avvalendosi di tale metodo, e dall'altra sostengono che tra il TNMM ed il CPM le differenze sono minime ed i risultati ottenuti attraverso l'utilizzo dei due metodi sono sostanzialmente uguali. Non c'è quindi nessuna ragione che giustifichi la sostituzione del vecchio metodo con il TNMM. Ma le sorprese non finiscono qui ! Secondo le norme emanate dall'"Internal Revenue Service" in materia di "transfer price", il CPM può essere utilizzato per la determinazione del prezzo di trasferimento unicamente nel caso in cui, per una ragione o per l'altra, le imprese interessate si siano trovate nell'impossibilità di avvalersi degli altri metodi a disposizione. Tuttavia, ed è qui il punto, sempre l'"Internal Revenue Service" suggerisce alle imprese residenti negli Stati Uniti, al fine di evitare le forti penalità derivanti da una eventuale rettifica del prezzo di trasferimento, di tener conto del "Comparable Profit Method" come parametro di riferimento valido per qualsiasi situazione. Una contraddizione che penalizza fortemente le aziende che, nel perseguire una specifica strategia di mercato, devono tenere ben presenti anche le eventuali, spesso anche ingiustificate, sanzioni amministrative derivanti dall'intervento dell'"Internal Revenue Service". In ogni caso, qualunque sia il metodo utilizzato sia dalle amministrazioni finanziarie, nella fase di acquisizione della documentazione necessaria, che dalle imprese, nella fase di determinazione del prezzo di vendita, si rischia di infrangere il principio di segretezza che è alla base delle scelte strategiche operate dall'imprenditore. Ed è proprio per questo motivo che le amministrazioni tributarie dei diversi Stati, pur perseguendo obiettivi di equità fiscale, spesso rischiano di stravolgere e di penalizzare notevolmente le scelte imprenditoriali. Certo la soluzione al problema non è delle più facili. Ma mentre l'OCSE, nella sua qualità di organismo sovranazionale, sta cercando di semplificare e di venire incontro alle esigenze dell'imprenditore, gli Stati Uniti stanno dimostrando di preoccuparsi di più dell'emorragia fiscale che potrebbe derivare da comportamenti elusivi che della salute delle imprese americane. |