1995: NUMERO 5

TORNA ALL' INDICE GENERALE

AUSTRIA
IL FISCO CORRE SNELLO VERSO L'EUROPA

di Nunzio Lanteri

L'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA TRIBUTARIO E LA COMPETITIVA LEGISLAZIONE PER LE "HOLDING" FARA' DI VIENNA UN PERICOLOSO CONCORRENTE DI AMSTERDAM

Entrare a far parte dell'Unione Europea implica, al giorno d'oggi, una revisione più o meno profonda del sistema fiscale vigente nel Paese interessato. Ed è ciò che è accaduto all'Austria che, insieme a Finlandia e Svezia, ha dovuto adeguare il proprio sistema impositivo a quello degli altri Paesi membri.

Di solito uno dei principali problemi con il quale le autorità fiscali si devono confrontare, nell'ambito di un processo di revisione della normativa tributaria, è quello della doppia imposizione per le società dotate di un elevato grado di internazionalizzazione. Un problema in verità risolto già da tempo dal legislatore austriaco attraverso il meccanismo dell'esenzione secondo il quale, al verificarsi di determinate condizioni, i dividendi distribuiti da una società figlia domiciliata in un Paese straniero non vengono assoggettati ad imposizione in capo alla madre austriaca. Tuttavia è possibile che, in base alla legislazione fiscale vigente nel Paese di residenza della società figlia, la distribuzione dei dividendi sia assoggettata a ritenuta alla fonte; una ritenuta che diventa un vero e proprio "costo fiscale", non più recuperabile, dal momento che non è possibile, per la madre austriaca, compensarla con le imposte dovute sui redditi di fonte interna. Ma con il recepimento da parte dell'Austria della Direttiva 435/90 questo problema non sussiste più dato che la stessa, almeno per quanto riguarda i flussi di reddito tra società madri e figlie residenti nell'ambito dell'Unione Europea, stabilisce che ".... per garantire la neutralità fiscale, è opportuno esentare da ritenuta alla fonte, salvo in taluni casi particolari, gli utili conferiti da una società figlia alla propria società madre ....". E' bene sottolineare che, accanto al recepimento della suddetta Direttiva, le autorità fiscali austriache hanno affiancato un'articolata normativa anti-abuso volta a prevenire la costituzione di strutture societarie fittizie finalizzate unicamente al conseguimento dei benefici derivanti dall'applicazione, sia delle Convenzioni contro le doppie imposizioni che della Direttiva madre-figlia.

In questo senso è proprio la Direttiva, all'art. 1, a consentire, in deroga ai principi appena enunciati, l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie ad evitare le frodi e gli abusi. Ed è proprio per questo motivo che il Ministero delle Finanze austriaco, all'inizio dell'anno, è intervenuto con l'emanazione di una serie di norme volte a disconoscere l'applicazione della Direttiva 435/90 da una parte, e della favorevole normativa interna dall'altra nel caso in cui il ricorso a tali agevolazioni sia legato esclusivamente ad un preciso intento elusivo.

Occorre tuttavia fare una netta distinzione tra le norme anti-abuso che operano nei confronti dei dividendi in uscita e quelle che invece disciplinano l'afflusso dei dividendi in entrata.

Per quanto riguarda i dividendi in uscita, le norme anti-abuso vengono formulate in senso negativo. Ossia non è possibile ravvisare un intento elusivo nel momento in cui la società austriaca è in possesso di una documentazione scritta, rilasciata dalla madre estera, attraverso la quale si attesti che:

a) i redditi maturati in capo alla madre straniera non derivano unicamente da investimenti passivi (quali partecipazioni in altre società del gruppo) bensì da una vera e propria attività d'impresa;

b) la madre estera dispone di un proprio staff di dipendenti e di una propria struttura commerciale.

Nel caso in cui, invece, la "subsidiary" austriaca non sia in possesso di questa documentazione, la distribuzione di dividendi viene assoggettata a ritenuta alla fonte con la possibilità, per la società madre, di presentare successivamente istanza di rimborso all'amministrazione finanziaria.

Diverso è invece il discorso per quanto riguarda l'assoggettamento ad imposizione dei dividendi in entrata. Innanzitutto è bene specificare che la normativa sul "privilegio di affiliazione" (secondo la quale sono esenti da tassazione i redditi percepiti sotto forma di dividendi dalla madre austriaca) ha subito, in funzione del recepimento della Direttiva madre-figlia, le seguenti modifiche:

- è stato esteso l'ambito applicativo a tutte le forme societarie elencate nell'allegato alla Direttiva 435/90. Prima del recepimento della suddetta Direttiva, l'applicazione del "beneficio di affiliazione" era consentito solo nei confronti dei dividendi percepiti da "subsidiary" straniere la cui forma giuridica era assimilabile a quelle previste dalla legislazione austriaca;

- la partecipazione del 25% nel capitale della "subsidiary" estera deve essere detenuta per almeno due anni. Prima dell'entrata in vigore della Direttiva il periodo minimo richiesto ai fini dell'applicazione del "privilegio di affiliazione" era invece di soli 12 mesi consecutivi.

Tuttavia anche qualora la madre austriaca sia in possesso dei requisiti minimi richiesti ai fini dell'applicazione del "privilegio di affiliazione", essa non potrà comunque usufruire del regime di esenzione sui dividendi ricevuti se si dimostra che:

a) la principale fonte di reddito, per la società figlia domiciliata in territorio straniero, è costituita da redditi di capitale (passive income);

b) l'aliquota d'imposta media applicabile sui redditi maturati in capo alla società figlia è inferiore al 15%. Tuttavia, anche qualora l'aliquota sia inferiore al 15%, le misure anti abuso non producono i loro effetti se si dimostra che la minore imposizione è dovuta alla concessione di particolari incentivi fiscali limitati nel tempo;

c) la "subsidiary" estera è soggetta ad un'imposizione di gran lunga meno elevata di quella che invece avrebbe dovuto subire in Austria a causa di differenti metodologie di determinazione della base imponibile;

d) il capitale della società figlia è posseduto, direttamente o indirettamente, per più del 50% da azionisti residenti in territorio austriaco.

Nel caso in cui queste condizioni siano tutte soddisfatte, e di conseguenza venga ravvisato un intento elusivo, in luogo del metodo dell'esenzione viene utilizzato quello del credito d'imposta indiretto; in questo modo è possibile, per le autorità fiscali austriache, evitare il fenomeno della doppia imposizione raggiungendo, nel contempo, l'obiettivo di impedire la costituzione di strutture societarie fittizie utilizzate unicamente per conseguire un ingiusto risparmio d'imposta. Tuttavia anche questo metodo, che in teoria salvaguarda l'amministrazione finanziaria da una parte ed il contribuente dall'altra, in pratica presenta non trascurabili difficoltà di ordine applicativo. Il perchè è molto semplice. Non sempre, infatti, è possibile demarcare una netta linea di confine tra operazioni puramente elusive ed altre che invece hanno alle spalle valide motivazioni di ordine commerciale. E se anche il fenomeno della doppia imposizione viene evitato attraverso il riconoscimento del credito d'imposta, l'obbligo di presentare alle autorità fiscali del Paese di residenza della società madre una documentazione esaustiva, al fine di dimostrare la "bona fide" della costruzione societaria posta in essere, mal si sposa con le esigenze di segretezza proprie di ogni manovra di pianificazione strategica aziendale.

Ciò tuttavia non toglie che il Paese transalpino, entrando a far parte dell'Unione Europea, si ponga ai vertici della particolare classifica dei Paesi più appetibili sotto il profilo fiscale.

E' facilmente ipotizzabile quindi che l'Austria, grazie anche alla fitta rete di Convenzioni contro le doppie imposizioni ed alla favorevole normativa in materia di "holding", ben presto possa diventare un pericoloso concorrente della ben più famosa Olanda.