1995: NUMERO 5

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CIPRO
NON SI INCRINA IL PONTE FRA ORIENTE E OCCIDENTE.

di A. Elena Pollari

I PROFONDI MUTAMENTI CHE HANNO INTERESSATO L'EUROPA DELL'EST NON HANNO RIDOTTO L'IMPORTANZA DI QUEST'ISOLA PER GLI IMPRENDITORI INTERESSATI A QUEI MERCATI.

Cipro ottenuta nel 1960 l'indipendenza dall'Inghilterra solo dopo un lungo periodo di instabilità sfociato nel 1974 nella divisione dell'Isola in due parti (una sotto l'influenza turca nella parte settentrionale e l'altra, di maggiori dimensioni, nella parte meridionale sotto il controllo greco) e la successiva entrata in vigore nella parte greca dell'Isola di una specifica normativa sulle società "offshore", ha acquisto l'invidiabile posizione di "porta" privilegiata per l'Europa dell'Est.

Oggi però, con il venir meno di quelle divisioni politiche che avevano contribuito a valorizzare il ruolo di Cipro, è ipotizzabile un venir meno dell'importanza di quest'Isola quale "ponte" privilegiato per investire nei Paesi dell'Europa Orientale ? Cosi non è, o almeno non in modo rilevante, soprattutto per merito dell'efficiente quadro normativo dell'Isola, in larga misura di fonte anglosassone, nonché per le innumerevoli agevolazioni dirette a richiamare gli operatori economici stranieri rappresentate, in primo luogo, dall'estesa rete di Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte con numerosi Paesi industrializzati, dell'Europa dell'Est e in via di sviluppo. Convenzioni che, e questo rappresenta senza dubbio un elemento di particolare importanza nel far preferire quest'Isola ad altri Paesi con caratteristiche non troppo dissimili quale localizzazione ideale per una società "offshore", trovano applicazione anche nei confronti di società di questo tipo. A ciò si aggiunga che l'oramai acquisita stabilità del sistema economico rappresenta evidentemente un ulteriore elemento di garanzia per gli operatori economici stranieri.

Verificata l'opportunità di usufruire, anche nella mutata realtà politica ed economica odierna, di una struttura "offshore" nell'Isola di Cipro si richiede pertanto un approfondimento di quelle che sono le situazioni nelle quali è maggiormente efficace il ricorso ad una struttura di questo tipo. E ciò sia alla luce della normativa contro i paradisi fiscali del nostro Paese, che nella relativa "black list" ricomprende appunto le società "offshore" cipriote, che dell'entrata in vigore della Direttiva CEE 435/90 la quale, come vedremo meglio in seguito, moltiplica le opportunità connesse all'utilizzo di una struttura "offshore" cipriota.

Tuttavia prima di questo approfondimento un breve accenno alla situazione odierna delle "offshore" italiane può essere senza dubbio interessante. Gli anni "90, infatti, si erano aperti con l'intenzione di fare di Trieste un centro "offshore" mirato proprio a favorire gli investimenti degli operatori europei ed extraeuropei nei Paesi orbitanti nell'area dell'ex Unione Sovietica.

Purtroppo le indecisioni governative prima, l'opposizione dei nostri partner europei in un secondo momento e ora, dopo il via libera dell'Unione Europea della scorsa primavera, nuovamente la scarsa prontezza delle nostre autorità governative nel rendere finalmente operativo questo centro "offshore" nonché i notevoli vincoli imposti dall'UE, hanno in effetti reso questa struttura di interesse molto limitato. E ciò soprattutto ove si consideri l'efficienza già raggiunta in questo settore dalla maggior parte dei potenziali concorrenti fra i quali Cipro ha evidentemente un ruolo di non secondaria importanza. La sua normativa sulle società "offshore" risale infatti addirittura al 1977 e ha già visto migliaia di "utenti" soddisfatti. Appare quindi evidente come per Trieste non si presenti affatto facile, anche se forse non ancora del tutto impossibile, recuperare il tempo perduto nei confronti dei suoi principali concorrenti.

Passando ad esaminare le opportunità offerte da una struttura "offshore" cipriota noteremo innanzitutto come essa, per essere considerata tale, debba essere interamente controllata da non residenti e svolgere la propria attività esclusivamente al di fuori dell'Isola di Cipro, pur potendo avere la propria sede amministrativa nel Paese, caratteristica quest'ultima particolarmente utile nella pratica ma non sempre prevista dagli ordinamenti di altri Paesi concorrenti. A ciò si aggiunge un regime impositivo fortemente agevolato per le società "offshore", riassumibile in un'aliquota d'imposta del 4,25% sul reddito prodotto e in una completa esenzione da ogni ritenuta alla fonte sui pagamenti di dividendi, interessi e royalty.

Ma, come già accennato in precedenza, una delle caratteristiche che contribuiscono a caratterizzare maggiormente questo Paese è senza dubbio rappresentata dalla possibilità, anche per una struttura "offshore", di usufruire senza alcuna limitazione delle 23 Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte da Cipro.

Proprio in virtù delle Convenzioni sottoscritte con i Paesi dell'Europa Orientale, negli anni '80 Cipro aveva assunto un ruolo di fondamentale importanza quale canale privilegiato per investire in questi Paesi. Ruolo che mantiene ancor oggi, non solo nei confronti dell'Europa dell'Est ma anche nei confronti di quei Paesi quali la Cina, l'India e i numerosi altri, con i quali dispone di una Convenzione contro le doppie imposizioni.

Fermo restando che il rapporto fra Cipro e i Paesi oggetto di investimento può risultare estremamente favorevole da un punto di vista fiscale resta tuttavia il problema, per l'imprenditore italiano, di come gestire la partecipazione nell'"offshore" cipriota, soprattutto alla luce della normativa contro i paradisi fiscali del nostro Paese che nell'allegata "black list" ricomprende anche le "offshore" di Cipro. Ciò comporta l'impossibilità per la società madre italiana di usufruire del beneficio di affiliazione sui dividendi corrisposti dalla controllata cipriota, ossia della possibilità di assoggettare ad imposizione nel nostro Paese solo il 40% del reddito percepito.

La soluzione a questo problema non presenta, in realtà, alcuna particolare difficoltà, ad ulteriore conferma dell'oramai scarsa efficacia della normativa anti paradiso del nostro Paese, essendo in pratica sufficiente fare ricorso ad una "holding" collocata in un Paese dell'Unione Europea per partecipare al capitale della società cipriota. Scelta quest'ultima che, tra l'altro, consente di usufruire, su tali redditi, di un regime fiscale che non di rado si rivela ben più conveniente del tradizionale "beneficio d'affiliazione". Infatti, fermo restando il fatto che i redditi di fonte cipriota non saranno assoggettati ad imposizione nel Paese europeo di residenza della "holding" questi potranno essere a loro volta trasferiti alla controllante italiana senza essere assoggettati ad alcuna ritenuta alla fonte nel proprio Paese di residenza e vedendo sottoposto a tassazione nel nostro Paese solo il 5% di quanto effettivamente percepito. Fermo restando, inoltre, che la società italiana potrà distribuire tali redditi ai propri azionisti senza doverli assoggettare a maggiorazione di conguaglio pur essendo concesso all'azionista il credito d'imposta pieno sui redditi percepiti, con l'unico limite rappresentato dal fatto che l'eventuale credito non interamente utilizzato nell'anno non potrà essere ne trasferito ai futuri esercizi ne rimborsato. L'insieme di queste agevolazioni rappresenta il principale effetto dell'entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 1992, della Direttiva CEE 435/90 o "madre-figlia" diretta proprio ad eliminare alcuni dei principali ostacoli di ordine fiscale ancora presenti fra i Paesi appartenenti all'Unione Europea.

Appare quindi evidente come una società "offshore" di Cipro, anche nell'odierna mutata situazione economica e politica, possieda delle caratteristiche che, in alcuni casi, potranno rivelarsi estremamente utili per quell'imprenditore italiano che voglia operare in Paesi con i quali l'Italia non disponga di un Convenzione contro le doppie imposizioni particolarmente favorevole oppure che voglia usufruire di una struttura societaria idonea a minimizzare l'onere fiscale complessivo connesso ad una determinata operazione d'investimento, contribuendo in tal modo a massimizzare la competitività dell'azienda nei confronti della maggior parte dei potenziali concorrenti.

Ma non sono queste le uniche opportunità offerta da Cipro: particolarmente interessante è anche il regime fiscale al quale sono assoggettate le "branch" di società straniere. Queste, infatti, qualora la società abbia il proprio centro di amministrazione e controllo all'estero saranno completamente esenti da imposizione a Cipro. Qualora, invece, anche l'attività di gestione della società sia svolta nell'Isola il reddito prodotto sarà assoggettato ad imposizione, ma solo con l'aliquota del 4,25%, avendo però in questo caso la possibilità di usufruire di tutte le Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte da Cipro.

In pratica, una "branch" a Cipro potrà rivelarsi utile soprattutto nei confronti di società residenti in Paesi quale ad esempio Francia, Svizzera o Danimarca ove i redditi corrisposti da una "branch" estera sono esenti da imposizione. E' evidente tuttavia come per una società straniera possa essere estremamente difficile trasferire tutta la propria attività amministrativa a Cipro, fatto questo che gli consentirebbe di usufruire sia delle Convenzioni cipriote che del regime fiscale agevolato previsto per le società "offshore".

Si tratta però di un problema facilmente risolvibile mediante la costituzione di una società "offshore" residente a Cipro che svolga la propria attività per conto della "branch" della società estera. In questo modo la società straniera, ad esempio una banca francese, potrà canalizzare le proprie operazioni verso l'Europa dell'Est attraverso una "branch" cipriota la quale a sua volta faccia ricorso ad una società "offshore" di Cipro per gestire questa attività nei confronti degli effettivi utenti finali. Motivo della presenza di questa società "offshore" è, come già accennato in precedenza, la possibilità che questa struttura ha, e che in pratica si rivela particolarmente utile nel caso in esame, di usufruire delle Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte da Cipro.

Il risultato del ricorso ad una struttura di questo tipo è, come appare evidente da quanto riportato nella Figura A, una situazione di completa esenzione fiscale sui redditi derivanti dall'operazione finanziaria, ad eccezione della commissione dovuta alla società "offshore" di Cipro per l'attività da essa prestata.

Da questo breve esame delle opportunità offerte da Cipro appare evidente come quest'isola possa ancora oggi aspirare, grazie soprattutto alla propria normativa fiscale e alla vasta rete di Convenzioni contro le doppie imposizioni, ad un ruolo da protagonista nel panorama economico mondiale. Anche se soprattutto l'imprenditore italiano non potrà fare a meno di considerare il fatto che alcune strutture societarie di questo Paese sono ricomprese nella "black list" predisposta dal nostro Ministero delle Finanze, e che quindi il loro utilizzo deve essere attentamente valutato anche alla luce di questa normativa.