| 1995: NUMERO 4 | TORNA ALL' INDICE GENERALE |
| SVIZZERA FISCO PIU' LIBERO CON IL "TRUST". di Michelangelo Fiastri AI NON RESIDENTI E' ASSICURATA LA COMPLETA ESENZIONE FISCALE. Il "trust", come è noto, trae la propria origine dai Paesi di "Common Law" ove già da tempo ha avuto una capillare diffusione, soprattutto quale strumento utile per la gestione di cospicui patrimoni mobiliari ed immobiliari. In particolare, il ricorso a questo istituto si rivela efficace per evitare l'assoggettamento alle imposte di successione del patrimonio trasferitogli nonché per consentire al beneficiario di tale patrimonio di non essere immediatamente qualificato come tale. Fatto quest'ultimo che in determinate condizioni, ad esempio per inserirsi in nuovi mercati, può essere estremamente utile allo scopo evitare di manifestare la presenza diretta di un imprenditore che, per la sua importanza, potrebbe esercitare una funzione di "attrazione" su altri imprenditori o, viceversa, provocare una forte politica di difesa delle proprie posizioni da parte di coloro che già vi operano da tempo. Desta pertanto un rilevante interesse il fatto che la Svizzera, un Paese di "Civil Law", abbia inserito nel proprio ordinamento un istituto di questo tipo. La base normativa per questa importante novità è rappresentata dalla cosiddetta Convenzione di Lugano che, entrata in vigore in Svizzera il 1° gennaio 1992, disciplina i rapporti fra "trustee", "settlor" e "beneficiary" e più in generale disciplina la struttura organizzativa del "trust". Oltre al recepimento del "trust" da parte della Confederazione Elvetica, ciò che in realtà richiama maggiormente l'attenzione da parte degli operatori internazionali è il fatto che nel Paese transalpino sono in atto concreti sforzi per rendere effettivamente operativo ed "appetibile" questo tipico strumento di "Commom Law". E' questa, quindi, la "vera" novità, soprattutto ove si consideri che pochi sono i Paesi di "Civil Law" che hanno recepito tale strumento e ancor meno quelli che hanno cercato, pur con le inevitabili contraddizioni che ciò comporta, di renderlo effettivamente operativo nell'ambito del proprio ordinamento. Significativo in proposito è il caso dell'Italia che, unico fra i Paesi di "Civil Law" ad aver recepito la Convenzione de L'Aia del 1° luglio 1985 sulla Legge applicabile al "trust" ed al suo riconoscimento - entrata in vigore il 1° gennaio 1992 - non ha poi dato alcun seguito a tale atto, rendendo in pratica impossibile la costituzione di un "trust" italiano. Questa normativa rende tuttavia possibile ottenere il riconoscimento nel nostro Paese di "trust" costituiti all'estero, ad esempio proprio in Svizzera. Accertato qual'è il quadro normativo nel quale questo istituto va a collocarsi potrà essere interessante approfondire le specifiche modalità con le quali la Svizzera è riuscita ad inserire il "trust" nel proprio ordinamento senza stravolgerne le caratteristiche fondamentali. Ciò, infatti, oltre a risultare istruttivo per il nostro legislatore, qualora in futuro decida di dare un seguito operativo alla citata Convenzione de L'Aia, potrà anche rivelarsi utile per quegli operatori che, pur desiderosi di far ricorso ad un "trust", non sono fino ad ora passati alla fase operativa per gli oggettivi problemi di ordine culturale che il riscorso ad uno strumento così legato alla "Common Law" comporta, principalmente per soggetti provenienti da Paesi di "Civil Law". Il "trust" svizzero rappresenta lo strumento probabilmente più idoneo per consentire il superamento di quegli ostacoli di ordine prevalentemente culturale che, almeno fino ad ora, hanno frenato la diffusione di questo istituto fra gli operatori del nostro Paese. Prima di approfondire le specifiche caratteristiche del "trust" transalpino sarà bene riassumere, sia pur brevemente, quali sono le principali caratteristiche di questo istituto. In primo luogo esso si può definire come un "rapporto fiduciario trilaterale" al quale partecipano il "settlor" (o conferente), ossia il soggetto che conferisce i beni al "trustee", che ha il compito di amministrarli in nome e per conto proprio allo scopo di trasferirli, in un secondo momento, al "beneficiary" (o beneficiario) che, in alcuni casi, può anche non essere individuato con precisione dando quindi vita ad una forma particolare di "trust": il "trust discrezionale". Caratteristica peculiare del "trust" rispetto ad altri rapporti fiduciari è il fatto che il "trustee" non può assolutamente considerarsi come un semplice prestanome del "settlor", ne tantomeno come un suo fiduciario. In realtà egli gestisce il patrimonio conferitogli in nome e per conto proprio, senza alcun obbligo di rendiconto nei confronti del "settlor", con l'unico vincolo di tenere quanto conferitogli distinto dal proprio patrimonio personale e di uniformarsi nella relativa gestione alle direttive ricevute dal "settlor", generalmente contenute nello stesso atto costitutivo o in una specifica nota informativa ad esso allegata, essendo comunque sempre obbligato a minimizzare il rischio di gestione sul patrimonio conferitogli. Per quanto riguarda la collocazione del "trust" nel quadro normativo svizzero, questa incontra problemi non dissimili da quelli recentemente emersi nel nostro Paese e dovuti alla difficoltà di inserire un istituto tipico della "Common Law" in un ordinamento di "Civil Law". In Svizzera, in particolare, l'istituto del "trust" viene classificato come una combinazione di tre differenti forme contrattuali ossia: un mandato fiduciario, una promessa di donazione e un contratto a favore di una terza persona. Sull'applicabilità della disciplina civilistica svizzera a "trust" costituiti da stranieri l'orientamento non è univoco; infatti, alla dottrina che sostiene l'applicabilità della normativa svizzera in materia di tutela della legittima, di tutela dei creditori e di durata dell'istituto si contrappone una sentenza della Suprema Corte del 1976 che riconosce il diritto di uno straniero, anche se residente in Svizzera, di ricorrere ad una legge regolatrice del "trust" diversa da quella svizzera ma pur sempre coincidente con la nazionalità dello straniero residente. Con riferimento all'aspetto fiscale, invece, particolarmente importante è il fatto che al momento manca una specifica normativa in materia, fatto questo che rende "normale" la pratica di arrivare di volta in volta ad uno specifico accordo con le autorità fiscali cantonali. Tuttavia, trattandosi di accordi che variano profondamente da Cantone a Cantone, non è possibile avere un quadro omogeneo di tali accordi per tutto il Paese, ma solo alcune indicazioni di massima. In primo luogo sarà opportuno osservare che il "trust" differisce dalla tradizionale fondazione svizzera, almeno per quanto riguarda l'aspetto impositivo, per il fatto che mentre quest'ultima viene considerata un'autonoma entità giuridica assoggettata ad imposizione, il "trust" invece, viene considerato come un'entità "trasparente" da un punto di vista fiscale e pertanto non assoggettabile ad autonoma imposizione. Anche per il "trustee" residente non è previsto alcuno specifico regime fiscale essendo unicamente prevista l'imponibilità dei redditi percepiti quale remunerazione per l'attività prestata nella qualità di "gestore" del patrimonio conferitogli.
Per quanto riguarda, infine, il regime impositivo al quale sono assoggettati i "beneficiari" di un "trust", questo è fondamentalmente analogo a quello al quale è assoggettato il diritto d'usufrutto. Ciò comporta che i "beneficiari" saranno assoggettati ad imposizione sul reddito prodotto dal patrimonio conferito in "trust" sia qualora tale reddito gli sia stato effettivamente trasferito, che nel caso esso sia stato, in tutto o in parte, capitalizzato. A questo regime impositivo non sono però assoggettati i "beneficiari" non residenti in Svizzera i quali, tra l'altro, non sono assoggettati neanche alle imposte patrimoniali, altrimenti dovute. Per un esame sintetico delle diverse fattispecie impositive cui è soggetto un "trust" svizzero la successiva Tab. A propone tre distinte ipotesi che differiscono tra loro per la residenza del "settlor" e del "beneficiary". Alla luce di queste considerazioni relative alle modalità con le quali il "trust" è stato recepito in Svizzera appare evidente come il Paese transalpino possa rappresentare sia un utile esempio per il nostro legislatore nella messa a punto di una normativa diretta a rendere possibile la costituzione di un "trust" italiano che un interessante opportunità per quegli imprenditori che, avendo deciso di dare vita ad un "trust", trovano in Svizzera un ambiente di "Civil Law" non dissimile da quello del nostro Paese, nel quale però il "trust" è riconosciuto e dotato di un preciso quadro regolamentare. Esso, inoltre, se caratterizzato da un "settlor" e da un "beneficiary" entrambi non residenti potrà usufruire, come appare chiaro dalla citata Tab. A, di una completa esenzione fiscale nel Paese transalpino. |
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