| 1995: NUMERO 4 | TORNA ALL' INDICE GENERALE |
| OLANDA ESTESO IL "TAX CREDIT" PER INCENTIVARE L'IMPRESA di Enrico Santoro AMSTERDAM DIVENTA SEMPRE PIU' UNA BASE OPERATIVA PER LE "INTERMEDIATE HOLDING". E' un fatto oramai assodato che la variabile fiscale condiziona notevolmente le scelte che l'investitore effettua nel momento in cui decide di spingere la propria attività imprenditoriale al di fuori dei confini nazionali. Ed è proprio per questo motivo che, nel corso degli ultimi anni, i Paesi più avanzati sotto il profilo fiscale hanno dato vita, attraverso l'emanazione di una serie di norme finalizzate unicamente ad attirare capitali freschi dall'estero, ad una sorta di "mercato" delle "holding" altamente concorrenziale, caratterizzato da un clima decisamente competitivo. In tale ambito, quindi, le Nazioni maggiormente interessate ad attirare nuovi capitali nel proprio territorio hanno sviluppato, prendendo spunto dalla favorevole normativa tributaria olandese, vere e proprie "strategie fiscali" che hanno come fine ultimo quello di rendere maggiormente "appetibile" agli occhi dell'investitore straniero il proprio Paese rispetto agli altri. Ma le autorità fiscali olandesi non sono di certo rimaste a guardare e, alla fine dello scorso anno, hanno messo a punto una serie di norme che probabilmente permetteranno all'Olanda di consolidare la posizione di "leadership", in verità già mantenuta da anni, nella particolare classifica dei Paesi maggiormente appetibili sotto il profilo fiscale. E tale posizione verrà ulteriormente rafforzata qualora la "Camera Bassa del Parlamento" di Amsterdam approvasse la proposta avanzata il 17 febbraio 1995 dal Vice Ministro delle Finanze olandese, Mr. Vermeend, riguardante l'emanazione di una serie di leggi finalizzate a rendere maggiormente flessibile e ad ampliare la già vasta gamma di "tax-ruling" concessi alle imprese che operano in territorio olandese. Per quanto riguarda le nuove norme tributarie, in vigore dal 1 gennaio 1995, merita particolare attenzione quella che concede alle "holding" olandesi uno "sconto" sulla ritenuta alla fonte da versare alle autorità fiscali in sede di redistribuzione, alla propria madre estera, dei dividendi ricevuti da una società figlia residente in un Paese straniero. Prima dell'entrata in vigore di questa norma le società olandesi, che usufruivano della cd. "partecipation exemption" sui dividendi ricevuti da una propria "subsidiary" straniera, non potevano né recuperare né compensare l'eventuale ritenuta alla fonte, pagata dalla figlia estera sulla distribuzione di dividendi, con le imposte dovute in Olanda sui redditi di natura diversa maturati in capo alla "holding" stessa. Né era possibile compensare tale ritenuta con quella eventualmente da versare nelle casse dell'erario, nel caso in cui la "holding" olandese decideva di redistribuire i dividendi ricevuti dalla figlia straniera alla propria madre estera. In tal senso la ritenuta alla fonte, scontata dalla "subsidiary" della "holding" olandese, rappresentava un vero e proprio costo fiscale in capo all'intero gruppo societario. Ma dal 1 gennaio 1995 le cose sono cambiate e, al verificarsi di determinate condizioni, la società olandese può beneficiare di uno sconto di tre punti percentuali sulla eventuale ritenuta da versare in seguito alla redistribuzione dei dividendi (per l'anno '96 la riduzione prevista è del 2,5%). Attenzione però ! L'aliquota della ritenuta da applicare rimane sempre la stessa (25% o meno a seconda di quanto stabilito dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dall'Olanda); infatti rimane fermo l'obbligo per la "holding" olandese di operare la ritenuta alla fonte sulla redistribuzione dei dividendi; ciò che invece cambia è l'ammontare da versare. Il beneficio dello "sconto" quindi si esaurisce e si riversa totalmente in capo alla società olandese che redistribuisce, alla propria madre straniera, i dividendi ricevuti. A ciò si aggiunga che la parte residuale della ritenuta operata ma non versata non è soggetta all'imposta che colpisce le persone giuridiche. Tuttavia, qualora tale somma venisse successivamente redistribuita, la società dovrà assoggettarla a ritenuta alla fonte. Affinché sia possibile per la società olandese usufruire dei benefici derivanti dall'applicazione di tale norma, le seguenti condizioni devono essere tutte soddisfatte: a) i dividendi distribuiti dalla figlia straniera devono essere esenti in capo alla madre olandese in virtù dell'applicazione del principio della "partecipation exemption"; b) la società straniera che distribuisce i dividendi alla "holding" olandese deve essere residente nelle Antille Olandesi, ad Aruba o comunque in un Paese che ha sottoscritto con l'Olanda una Convenzione contro le doppie imposizioni; c) i dividendi ricevuti devono aver subito, in capo alla società distributrice, una ritenuta alla fonte maggiore od uguale al 5%; d) la società olandese deve detenere non meno del 25% del capitale, ovvero dei diritti di voto qualora la Convenzione contro le doppie imposizioni lo stabilisca, della società erogatrice dei dividendi. Ma non è finita qui ! Qualora, infatti, i dividendi percepiti dalla madre olandese non vengano redistribuiti agli azionisti nel medesimo anno fiscale, viene comunque riconosciuto un credito d'imposta, sulla ritenuta alla fonte scontata nel Paese di residenza della società figlia che ha distribuito i redditi, che può essere portato a nuovo per un periodo non superiore a due anni; in altri termini ciò vuol dire che il beneficio del credito viene automaticamente perso qualora la società olandese non redistribuisca ai propri azionisti gli utili così ricevuti entro tre anni a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale sono stati percepiti. E' bene tuttavia sottolineare che l'ammontare massimo che la società olandese può trattenere sulla ritenuta alla fonte da versare, è pari al 3% dei dividendi "lordi" ricevuti; questo limite fa sì che tanto più alto sarà il reddito distribuito quanto maggiore sarà l'ammontare del "credito d'imposta" di cui la "holding" olandese potrà usufruire. Per meglio chiarire questo concetto è opportuno un pratico esempio (Tab. A). Ipotizziamo che una "subsidiary" domiciliata fiscalmente in Indonesia distribuisca alla propria madre olandese un dividendo, al lordo della ritenuta alla fonte, di 100; ipotizziamo anche che la "holding" olandese non sia in possesso di altri redditi se non quelli distribuiti dalla figlia indonesiana ed inoltre, su tali redditi, benefici della cd. "partecipation exemption". Come si può ben vedere la società madre percepisce un dividendo netto di 90 al quale, in caso di successiva redistribuzione ai soci, deve essere applicata una ritenuta alla fonte di 4.5 (5% di 90); tuttavia, secondo il nuovo meccanismo, la madre olandese versa nelle casse dell'erario un ammontare pari a 1.8 che scaturisce dalla differenza tra la ritenuta convenzionale applicata e quella "trattenuta" secondo la nuova normativa (5% di 90 - 3% di 90). Appare quindi evidente che se la "holding" olandese producesse un ulteriore reddito di 10, di fonte diversa, l'ammontare massimo detraibile dalla ritenuta alla fonte sarebbe pari a 3 (3% di 100) e non a 2,7 (3% di 90). Occorre tuttavia fare delle considerazioni di carattere generale circa l'effettiva applicabilità del nuovo meccanismo del credito d'imposta. Innanzitutto è da notare l'effettiva "neutralità" di tale meccanismo nell'ipotesi in cui il flusso di dividendi provenga da società figlie domiciliate in Paesi appartenenti all'Unione Europea; in tal caso infatti, in osservazione di quanto disposto dalla Direttiva 435/90 (madre-figlia), verrebbe meno una delle condizioni di base richieste dalla nuova normativa in materia, dato che gli Stati membri della U.E, nella maggioranza dei casi, applicano una ritenuta alla fonte pari a zero sul flusso di dividendi da società figlia a società madre. Fanno eccezione a questa regola la Germania, la Grecia ed il Portogallo che possono prelevare una ritenuta alla fonte sulla distribuzioni di dividendi da società figlia a società madre; escludendo a priori quest'ultimo Stato (con il quale infatti l'Olanda non ha concluso alcuna Convenzione contro le doppie imposizioni), nel caso in cui invece la società figlia sia domiciliata in Germania o in Grecia, il meccanismo del credito d'imposta sulla ritenuta alla fonte prelevata nello Stato di residenza della distributrice, produce effettivamente dei benefici in termini di minor costo fiscale. E' necessario, però, considerare anche un'altra ipotesi, al verificarsi della quale, il nuovo meccanismo non produce gli effetti desiderati. E' questo il caso di una Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta tra l'Olanda ed il Paese di residenza della società che controlla la "holding" olandese, che preveda, per i dividendi esteri, non il meccanismo dell'esenzione, bensì quello del "credito d'imposta indiretto". Nel verificarsi di questa fattispecie alla società madre della "holding" olandese verrà riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari alla ritenuta alla fonte "effettivamente versata" (2%) e non a quella "applicata" dalla "holding" (5%) in sede di redistribuzione dei redditi. Alla luce di queste considerazioni sembra quindi che il meccanismo introdotto dalla nuova normativa produca degli effettivi benefici, in capo all'intero gruppo societario, unicamente al verificarsi di condizioni talmente particolari da inficiarne l'applicabilità nella quasi totalità dei casi. Ma non bisogna nemmeno dimenticare che l'Olanda, grazie alla normativa fiscale interna ed alla capillarità delle Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte con gli altri Paesi, presenta un "clima" particolarmente favorevole all'insediamento di "intermediate holding" da parte di imprenditori esteri. E se da una parte è vero che la nuova normativa sul credito d'imposta presenta difficoltà applicative nella pratica di tutti i giorni, dall'altra è altrettanto vero che tali norme, minimizzando il costo fiscale anche alle imprese che ricadono in fattispecie molto particolari, non fanno altro che rendere ancora più appetibile l'Olanda agli occhi dell'investitore straniero. E in un mercato come quello europeo, caratterizzato da una concorrenza molto agguerrita, quello fatto dall'Olanda è un passo quasi obbligato: se non altro per consolidare una posizione di leadership nella classifica dei Paesi più "attraenti" sotto il profilo fiscale. Una cosa però è certa: nella scelta del Paese ove collocare una "intermediate holding" l'imprenditore deve tener conto, oltre che della variabile fiscale, anche di numerosi altri fattori che, nell'ambito del processo di internazionalizzazione, possono influenzare notevolmente gli obiettivi preposti. Altrimenti rischia di perdere la propria scommessa.
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