| 1995: NUMERO 4 | TORNA ALL' INDICE GENERALE |
| CINA IL DECOLLO DELLE HOLDING. di Nunzio Lanteri ANCHE PECHINO PREVEDE UNO SPECIFICO REGIME FISCALE PER LE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE. Dopo aver avviato un ampio processo di riforme economiche che hanno addirittura portato il Paese ai primi posti nel mondo per tasso di incremento del Prodotto Interno Lordo, la Cina si appresta ora a diventare un sistema economico maturo. Questo ulteriore passaggio richiede però la predisposizione di quegli strumenti, societari e non, indispensabili a consolidare i traguardi raggiunti e a gettare le premesse per l'ulteriore balzo che, negli anni immediatamente successivi al 2000, il grande Paese asiatico si appresta a compiere per raggiungere, secondo quanto sostenuto dalla maggior parte degli analisti economici, la posizione di prima potenza economica mondiale. In questo quadro assume notevole importanza, fra le numerose nuove leggi fiscali e societarie che quasi quotidianamente arrivano dalla Cina, la possibilità di costituire anche in questo Paese una "holding", orientata però esclusivamente al mercato interno, utile per centralizzare la gestione delle molteplici attività svolte nel Paese da un imprenditore straniero. Entrata in vigore solo il 4 aprile di quest'anno, la normativa sulla "holding cinese" nasce da un'iniziativa del Ministero del Commercio con l'Estero e della Cooperazione Economica che ha dato vita ad uno strumento societario il quale, pur se chiamato "holding", presenta caratteristiche del tutto particolari rispetto alle strutture similari costituite in altri Paesi. Partendo dal presupposto che la quasi totalità degli investimenti stranieri in Cina sono il frutto di singole joint venture fra imprenditori stranieri ed imprese statali, la "holding cinese" nasce come strumento utile alle imprese estere impegnate in più joint venture per centralizzare in capo ad un'unica entità, la "holding" appunto, tutte le proprie partecipazioni in Cina. A sua volta la "holding" può essere essa stessa una joint venture con un partner locale oppure essere interamente sotto il controllo degli operatori economici stranieri. Due sono i gruppi di requisiti, almeno uno dei quali deve essere soddisfatto, richiesti per poter dare vita ad un "holding" in Cina. I requisiti appartenenti al primo gruppo richiedono l'esistenza di un patrimonio complessivo dell'operatore straniero di almeno 400 milioni di dollari e la partecipazione ad almeno tre distinti progetti in Cina per un ammontare investito non inferiore a 10 milioni di dollari. Quelli, alternativi, previsti dal secondo gruppo richiedono invece l'esistenza di almeno dieci progetti approvati in Cina per un ammontare investito superiore ai 30 milioni di dollari. Appare quindi evidente come la "holding cinese" sia uno strumento societario indirizzato prevalentemente ai gruppi multinazionali di grandissime dimensioni, oppure, ad operatori di medie e piccole dimensioni che abbiano dato vita ad un gran numero di iniziative economiche nel Paese asiatico. Del resto, come apparirà chiaro in seguito, questa particolare forma di "holding" avrebbe minor significato in casi diversi da quelli espressamente previsti dalla normativa cinese. La "holding" cinese presenta infatti delle caratteristiche che l'avvicinano più al concetto di "holding operativa" piuttosto che a quello di "holding pura", ossia destinata unicamente a gestire un portafoglio di partecipazioni. Ne consegue che questa "holding" potrà svolgere, oltre alla consueta attività di gestione di partecipazioni in Cina, numerosi altri servizi di supporto alle proprie controllate quali ad esempio l'assistenza nell'acquisto di beni strumentali, la ricerca del personale, la compensazione delle posizioni valutarie delle diverse società operative, l'assistenza nella ricerca dei necessari mezzi finanziari, la commercializzazione dei beni prodotti dalle controllate sul mercato cinese e all'estero, e quanto altro possa rivelarsi utile alla gestione unitaria delle attività svolte in Cina e non sia in contrasto con quanto previsto da altre disposizioni legislative. E' quindi chiaro come il ricorso ad una "holding" possa essere utile quale strumento per il coordinamento di numerose attività diverse o comunque di rilevante importanza economica. Questa struttura consente inoltre al gruppo che vi abbia fatto ricorso di acquisire una posizione di maggior importanza agli occhi dell'amministrazione cinese, posizione che potrà rivelarsi estremamente utile per negoziare con successo i frequenti "ruling", fiscali e non, che lo svolgimento di un'attività economica in Cina non di rado comporta. Anche da un punto di vista fiscale il ricorso ad una "holding" in Cina offre elementi di non trascurabile interesse, in particolare in considerazione del fatto che una struttura di questo tipo non comporta l'insorgere di alcun onere fiscale aggiuntivo, consentendo anzi di ottenere un non trascurabile vantaggio legato, fra l'altro, alla possibilità di trasferire determinati utili in capo alla "holding" stessa. In particolare una "holding cinese" è esente da imposizione sui dividendi ricevuti dalle proprie controllate residenti in Cina e, analogamente a quanto previsto per le altre strutture societarie cinesi non è assoggettata ad alcuna ritenuta alla fonte sui dividendi corrisposti alla propria controllante estera. I redditi di diversa provenienza, ad esempio quelli derivanti dai servizi prestati alle altre società del gruppo, dovranno essere invece assoggettati a normale imposizione in capo alla "holding" con aliquota del 30% quale imposta sulle società (Enterprise Income Tax) e del 3% quale imposta locale sui redditi. L'aliquota d'imposta complessivamente dovuta sarà quindi del 33%. A fronte di questa imposizione è però concessa la possibilità di ottenere il rimborso del 40% delle imposte effettivamente corrisposte dalla "holding" qualora gli utili della società siano reinvestiti in attività imprenditoriali in Cina per un periodo di tempo non inferiore ai cinque anni. Qualora gli utili siano reinvestiti in attività export-oriented o ad elevato contenuto tecnologico sarà addirittura possibile ottenere il completo rimborso delle imposte corrisposte dalla "holding". Ma una "holding" interamente partecipata dall'imprenditore straniero offre anche la possibilità di usufruire di ulteriori vantaggi dovuti al fatto che, oltre a fornire alle diverse joint venture nelle quali detiene una partecipazione un ampio spettro di qualificati servizi di supporto la "holding", per i servizi prestati, viene remunerata dalla joint venture consentendo quindi all'imprenditore straniero di massimizzare allo stesso tempo l'efficienza della joint venture e la redditività del proprio investimento. E che questo nuovo strumento societario rappresenti senza dubbio un prodotto di successo per gli imprenditori stranieri interessati ad operare nel grande Paese asiatico è confermato dal fatto che nelle prime settimane di vita la "holding cinese" ha già trovato un congruo numero di utilizzatori che è probabile possano aumentare considerevolmente in un prossimo futuro, quando all'inevitabile accelerazione dell'iter per l'ottenimento di questo particolare status potrebbe associarsi anche un'estensione dell'ambito di applicazione che, come visto in precedenza, è per ora limitato alle imprese di grandi dimensioni o a quelle con rilevanti interessi in Cina. |