| 1995: NUMERO 3 | TORNA ALL' INDICE GENERALE |
| FRANCIA CALAMITA PER HOLDING CHE PUNTANO AL SUCCESSO. di Enrico Santoro LA CONCORRENZA NELL'AMBITO COMUNITARIO E' AGGUERRITA; IL PAESE D'OLTRALPE HA PERO' TUTTE LE CARTE IN REGOLA PER VINCERE LA SCOMMESSA. Di solito le motivazioni che spingono l'imprenditore impegnato in un processo di internazionalizzazione a seguire determinati "percorsi fiscali" sono riconducibili all'esigenza di minimizzare il carico fiscale gravante sull'intero gruppo societario cercando di evitare inutili duplicazioni di imposta che possano inficiarne il processo di crescita. In tale ambito l'interposizione di una holding tra la società madre e le proprie controllate è uno degli strumenti sicuramente più efficaci ai fini dell'ottimizzazione fiscale. Ed è proprio per questo motivo che la scelta di un Paese quale migliore localizzazione di una "holding" rappresenta una delle variabili chiave la cui analisi, condizionando l'intero processo di internazionalizzazione, richiede la massima attenzione da parte del pianificatore fiscale. In tal senso il regime fiscale vigente in Francia presenta una serie di particolarità che fanno del Paese transalpino un luogo piuttosto appetibile per l'insediamento di una holding intermediaria anche se la concorrenza nell'ambito della Comunità Europea è piuttosto agguerrita; in effetti numerose sono state le Nazioni che, nel tentativo di attirare capitali freschi dall'estero, hanno modificato le proprie norme fiscali rendendole maggiormente flessibili ed adattabili alle mutate esigenze del mondo imprenditoriale odierno. E la Francia non è certamente rimasta a guardare. Allo scopo infatti di incoraggiare gruppi di imprenditori stranieri a costituire nuove holding nel territorio transalpino, le autorità governative di Parigi hanno introdotto, nel gennaio dello scorso anno, accanto alle consuete forme societarie che possono essere utilizzate per costituire una holding, una nuova struttura di organizzazione imprenditoriale chiamata "Société par Actions Simplifiée" o SAS. Caratteristica peculiare di tale struttura societaria è che le SAS, non risentendo dei limiti procedurali e burocratici imposti dalla legge agli altri tipi di persone giuridiche, esce dagli schemi giuridici fondamentali dettati dal rigido diritto commerciale francese. Tale maggiore flessibilità si concretizza soprattutto nel fatto che sebbene una SAS francese sia considerata come una società a responsabilità limitata ai fini dell'imposizione sui redditi, essa può essere organizzata in modo tale da qualificarsi come società di persone, ad esempio, ai fini del sistema fiscale statunitense; argomento questo che sarà oggetto di un'approfondita analisi nei prossimi numeri di Forum. In linea del tutto generale, comunque, il sistema fiscale francese prevede un'imposizione sui redditi societari ad un'aliquota fissa del 33,33% rientrando in tal modo nella media delle aliquote applicate dalla maggior parte degli Stati Membri dell'Unione Europea; a ciò si aggiunga che non è prevista alcuna imposizione a livello locale se non in casi espressamente elencati dal "Code Général des Impòts". Diversamente, invece, dalla maggior parte degli altri Paesi europei la Francia utilizza un sistema impositivo basato sul principio della territorialità; vengono quindi assoggettati a tassazione unicamente i redditi prodotti in territorio francese sia da una società residente che da una stabile organizzazione in Francia di una società estera. Saranno invece esentati da imposizione in capo alla società percipiente francese, in base al principio della "partecipation exemption", i redditi di fonte estera distribuiti sotto forma di dividendi qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) la controllata straniera sia partecipata, al momento della distribuzione dei dividendi, per almeno il 10% del proprio capitale azionario ovvero il costo sostenuto per l'acquisizione della partecipazione non sia stato inferiore a 150.000.000 di franchi francesi; b) la società estera svolga effettivamente un'attività imprenditoriale in territorio straniero; c) le azioni della controllata non siano cedute entro due anni dall'acquisizione. In caso contrario i dividendi saranno ripresi a tassazione ad aliquota ordinaria con l'aggiunta degli interessi di mora per ritardato pagamento; d) le azioni acquistate dalla società madre devono essere depositate presso un'istituzione finanziaria (ad es. una banca) ufficialmente riconosciuta dalle autorità governative francesi. Nel caso in cui tali condizioni siano soddisfatte, alla "holding" verrà inoltre concesso di dedurre totalmente dalla propria base imponibile il costo sostenuto al fine di acquisire partecipazioni in società estere. Inoltre non verrà applicata alcuna ritenuta alla fonte sul flusso di interessi che scaturiscono da prestiti contratti con società straniere, semprechè il finanziamento sia relativo all'acquisizione di quote di partecipazione. A ciò si aggiunga che un ulteriore regime agevolativo è previsto per i "capital gain" che scaturiscono dalla cessione di partecipazioni a lungo termine; nel caso in cui infatti la società holding realizzi delle plusvalenze in seguito alla vendita di partecipazioni detenute da almeno due anni l'aliquota applicata sarà del 19% a patto che queste siano accantonate in un'apposita riserva da esporre in bilancio. In caso di successiva redistribuzione agli azionisti, tali redditi verranno assoggettati ad un'imposta aggiuntiva che riporterà la tassazione effettiva ai livelli normali previsti (33,33%). Tuttavia è possibile dedurre sia dagli eventuali capital gain realizzati che dai redditi accantonati nella riserva speciale, le perdite derivanti dalla cessione di partecipazioni semprechè le azioni siano state detenute per almeno due anni dalla società venditrice (long term capital losses). Un discorso a parte deve essere fatto per ciò che concerne la redistribuzione dei redditi sotto forma di dividendi da parte di una "holding" francese alla sua "madre" residente in un Paese appartenente all'Unione Europea. In linea del tutto generale il sistema fiscale francese prevede un sistema impositivo che si avvicina molto a quanto previsto dalle norme tributarie vigenti nel nostro Paese: il pagamento da parte della società distributrice della maggiorazione di conguaglio nel caso in cui i redditi, dai quali scaturiscono i dividendi, non siano già stati assoggettati a tassazione e, di contro, il diritto dell'azionista della società distributrice ad usufruire del relativo credito d'imposta. Ne deriva quindi che se i dividendi distribuiti scaturiscono da redditi che hanno già scontato l'imposta societaria francese (33,33%) l'azionista, non residente, avrà diritto al rimborso del credito d'imposta (avoir fiscal). Tale rimborso viene effettuato da parte dell'amministrazione fiscale francese nella misura del: a) 100% al netto di una ritenuta del 15% nel caso in cui l'azionista italiano sia una persona fisica, per qualsiasi percentuale di partecipazione, ovvero una persona giuridica per percentuali di partecipazione inferiori al 10% del capitale della controllata francese; b) 50% al netto di una ritenuta alla fonte del 5% nel caso in cui l'azionista sia una persona giuridica che detiene una quota di partecipazione superiore al 10% del capitale della "holding" francese. Nel caso in cui, invece, i redditi dai quali scaturiscono i dividendi non siano già stati assoggettati a tassazione, in virtù ad esempio dell'applicazione del principio della "partecipation exemption", la società distributrice dovrà pagare la relativa maggiorazione di conguaglio (précompte) e l'azionista non residente avrà diritto al rimborso, in alternativa al credito di imposta, dell'intera "précompte" pagata all'atto della distribuzione al netto di una ritenuta alla fonte che varia dal 5 al 15% in base alla percentuale di partecipazione. E' bene inoltre specificare che nel caso in cui la società italiana opti per il rimborso della maggiorazione di conguaglio e, contestualmente, per l'applicazione della Direttiva CE 435/90 (madre-figlia), all'atto del pagamento tale rimborso non sarà assoggettato ad alcuna ritenuta alla fonte in territorio francese. Ma non finisce qui ! Un ulteriore agevolazione è prevista per le "holding pure" che, una volta soddisfatti determinati requisiti, possono essere esonerate dal pagamento della maggiorazione di conguaglio (précompte). Ciò accade quando: a) la "holding" francese ha come oggetto esclusivo la gestione di un portafoglio azionario; b) non meno dei due terzi delle immobilizzazioni della società transalpina è costituito da partecipazioni in società domiciliate al di fuori della Francia; c) la società "holding" francese soddisfa le condizioni per beneficiare della "partecipation exemption"; d) non meno di due terzi del reddito netto deriva dalle partecipazioni detenute in portafoglio. Ricordiamo però che, qualora la "holding" venga esonerata dal pagamento della "précompte", ai percettori dei relativi dividendi non spetta alcun credito d'imposta. A ciò si aggiunga che se gli effettivi beneficiari di tali redditi sono domiciliati in un Paese che non ha sottoscritto una Convenzione contro le doppie imposizioni con la Francia, la ritenuta alla fonte applicata sulla distribuzione dei relativi dividendi è del 50%; in caso contrario la ritenuta alla fonte è ridotta della metà (25%). Tutto ciò fa si che una "holding" francese rappresenti uno strumento molto importante di cui tener sicuramente conto nell'ambito di un progetto di pianificazione fiscale internazionale che preveda l'utilizzo di una "intermediate company". Ipotizziamo, ad esempio, una società di capitali italiana che, essendo impegnata nello sviluppo di prodotti ad alto contenuto tecnologico, desideri internazionalizzare la propria attività costituendo una propria controllata a Singapore ove, come è noto, le attività di questo tipo possono usufruire di un regime fiscale e normativo particolarmente favorevole in base a determinate regole derogatorie alla normativa di base (totale esenzione da imposte sui redditi per un periodo di 10 anni estendibile a 15, vd. Forum 5/6 del '94). In tal caso (Tab. A) appare evidente come la società italiana, usufruendo del cd. "beneficio di affiliazione", secondo il quale soltanto il 40% dell'ammontare ricevuto sotto forma di dividendi viene assoggettato a tassazione, percepisce un dividendo netto di 85,2. Se invece la società italiana, al fine di ridurre il carico fiscale totale, attua un controllo mediato attraverso l'interposizione di una "holding" francese (Tab. B), percepisce un dividendo al netto delle imposte di 98,1 in virtù dell'applicazione della Direttiva comunitaria 435/90 (madre-figlia); un risultato sicuramente più interessante sotto il profilo fiscale ! Non bisogna tuttavia dimenticare che la normativa francese, come del resto la maggior parte degli altri Paesi industrializzati, prevede una serie di norme antielusione predisposte dalle autorità al fine di contrastare il trasferimento e l'accumulazione dei profitti in Paesi a regime fiscale privilegiato. E forse la Francia è, su questo fronte, uno dei Paesi più agguerriti della Unione Europea; basti pensare che, secondo la giurisprudenza maggiormente consolidata in Francia, le disposizioni antielusione, pur essendo frutto della normativa interna, trovano applicazione anche in presenza di altre clausole di tipo convenzionale. Secondo le autorità fiscali del Paese transalpino si è in presenza di un regime di fiscalità privilegiata qualora l'imposta dovuta dalla società domiciliata in un Paese straniero sia inferiore di oltre un terzo a quella che la stessa società avrebbe dovuto pagare se residente in Francia. Come di consueto tuttavia esistono delle regole derogatorie alla normativa di base; non si considerano infatti regimi a bassa fiscalità tutti quelli che scaturiscono da schemi di incentivazione particolari, quali ad esempio le agevolazioni fiscali previste nell'ambito di un piano di promozione degli investimenti in Paesi in via di sviluppo, a condizione che tali incentivi siano limitati nel tempo. Ma ciò che rende particolari tali normative rispetto a quelle predisposte negli altri Paesi dell'Unione Europea è il fatto che non esistono dei limiti territoriali che possano escludere aprioristicamente determinati Paesi dall'ambito di applicazione della normativa antielusione; in tal senso possono essere colpite da eventuali misure sanzionatorie anche le società domiciliate nell'ambito della UE. Addirittura, come è successo di recente, le autorità della Francia si sono spinte a disconoscere l'applicazione del regime dettato dalla Direttiva CE madre-figlia; è questo il caso della nota diatriba sorta tra l'amministrazione fiscale francese e quella olandese. Le autorità transalpine hanno infatti rifiutato l'applicazione della ritenuta alla fonte pari a zero sui dividendi distribuiti da una società figlia francese alla propria madre, una "holding" olandese, violando palesemente quanto disposto dalla Direttiva Comunitaria 435/90. La motivazione di tale comportamento risiede in un'interpretazione fin troppo estensiva della normativa antielusione. Infatti il presupposto necessario per l'abolizione della ritenuta alla fonte sui dividendi, nell'ambito della Direttiva madre-figlia, è che sia la società madre che la società figlia, siano assoggettate "senza possibilità di opzione e senza esserne esentate ....." all'imposta applicabile alle persone giuridiche nello stato di residenza. Vigendo quindi in Olanda il principio della "partecipation exemption", secondo il quale i dividendi distribuiti dalla controllata estera sono esenti da tassazione, le autorità francesi hanno pensato bene di applicare la ritenuta sui dividendi distribuiti alla "holding" olandesi; operando in tal modo, non solo hanno fatto ricadere tale fattispecie tra le ipotesi di non applicabilità della Direttiva in oggetto, ma hanno anche "dimenticato" che pure le "holding" francesi possono, dal 1^ gennaio 1993, beneficiare di un regime non dissimile da quello previsto dall'Olanda. Tale controversia, pur non destando eccessive preoccupazioni presso la comunità internazionale, rischia di dar vita ad una linea di tendenza che, se confermata da altri Paesi europei, potrebbe mettere in forse tutto il processo di armonizzazione fiscale. Ciò tuttavia non toglie che la Francia si ponga ai vertici nella classifica dei Paesi fiscalmente più convenienti ove domiciliare una "holding". Il Paese transalpino ha infatti tutte le carte in regola per attirare imprenditori e capitali freschi dall'estero: tutto sta a saperle giocare bene !
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