1995: NUMERO 3

TORNA ALL' INDICE GENERALE

NIUE
ANCHE NEL PACIFICO VINCE LA FORMULA I.B.C.

di Fabrizio Gelli

UNA MECCA PER SOCIETA' "CAPTIVE" E "OFFSHORE" NEI NUOVI MERCATI DELL'AREA DEL PACIFICO.

Con l'approvazione, il 14 giugno 1994, dell'"International Business Companies Act" anche l'Isola di Niue seguendo l'esempio di numerose altre Isole-Stato, soprattutto caraibiche, ha anch'essa previsto una normativa specificatamente diretta a stimolare l'insediamento di società "offshore".

Una scelta di questo tipo è assimilabile a quella di molte ex colonie che, ottenuta l'indipendenza solo da alcuni anni - nel caso di Niue dalla Corona Inglese nel 1974 - con il passare del tempo hanno visto ridursi le possibilità di autonomo sviluppo economico e hanno quindi dovuto individuare nuovi settori di attività idonei a stimolare la crescita del Paese.

Nel caso di Niue l'indipendenza è stata accompagnata oltre che dalla partecipazione al Commonwealth britannico, in linea con quanto fatto dalla maggior parte delle altre ex colonie inglesi, da un accordo di cooperazione economica con la Nuova Zelanda sulla base del quale il "potente" vicino si impegnava a fornire alla ex colonia inglese, almeno per i primi anni successivi all'indipendenza, la necessaria provvista finanziaria. Oggi, però, questi contributi vanno sempre più riducendosi senza che il sistema economico dell'Isola sia riuscito a produrre un consistente flusso di entrate alternative; si è pertanto resa improcrastinabile la ricerca di una efficace soluzione all'esigenza di rivitalizzare il sistema economico dell'Isola. Soluzione che è stata trovata proprio nella creazione di un moderno ed efficiente centro "offshore" e nella contestuale predisposizione di quegli strumenti societari (trust, IBC, ecc.) necessari allo sviluppo di un centro di questo tipo.

Numerosi sono gli aspetti peculiari di questo nuovo "paradiso fiscale", connessi in primo luogo al fatto che esso si colloca in un'area, il Sud Pacifico, che oltre ad essere fra quelle ove lo sviluppo economico procede con maggior intensità non vede l'abbondanza di paradisi fiscali tipica di altre zone, ad esempio i Caraibi. A ciò si aggiunga il fatto che, come vedremo meglio in seguito, il quadro legislativo scelto presenta caratteristiche fiscali e normative che tengono conto dell'esperienza fino ad ora maturata negli altri Paesi e che le locali autorità fiscali si sono impegnate a combattere in ogni modo tutte quelle operazioni che possano far presupporre l'esistenza di un riciclaggio di denaro connesso ad attività criminose. Scelta, quest'ultima, non sempre così chiaramente espressa da altri Stati a regime fiscale privilegiato.

Per gli operatori dei Paesi che prevedono una normativa anti-elusione esclusivamente basata sull'identificazione dei "paradisi fiscali" mediante un'apposita "black list" il fatto che Niue rappresenti una nuova scelta fra i "paradisi" costituisce certamente un'interessante alternativa alle tradizionali localizzazioni, almeno fino ad un suo aggiornamento. A questo proposito è comunque opportuno evidenziare come, in pratica, le normative di questo tipo, adottate da un gran numero di Paesi fra i quali anche l'Italia, si rivelino estremamente poco efficaci nel combattere l'elusione fiscale nonché fortemente penalizzanti per quegli Stati o territori ricompresi nella "black list" stessa.

E' infatti ampiamente provato dall'esperienza dei Paesi che per primi hanno compreso la necessità di dotarsi di un efficace normativa anti-paradiso che l'utilizzo di una "black list" se da un lato può rivelarsi efficace nel limitare pratiche elusive connesse con i Paesi ricompresi in tale "lista", dall'altro non impedisce ne un utilizzo indiretto di questi Paesi ne tantomeno rapporti con Stati che pur dotati di sistemi fiscali assolutamente non assimilabili a quelli dei veri "paradisi", d'altro canto prevedono una tale varietà di regimi fiscali così detti "speciali" da offrire innumerevoli opportunità di "tax planning" all'imprenditore che sappia come utilizzarli.

Ben più efficaci sono, invece, quelle normative antielusione di "seconda generazione" che in sostituzione di un sistema rigido come la "black list" prevedono una molteplicità di accorgimenti diversi idonei a valutare di volta in volta se una certa operazione ha unicamente finalità elusive e a ricondurre eventualmente a tassazione tutti quei redditi che per qualsivoglia motivo sono assoggettati ad un regime impositivo più favorevole di quello in vigore nel Paese di residenza della società "madre". Un esempio particolarmente significativo di questa evoluzione nella normativa anti-paradiso è rappresentato dal Giappone (Vedi Forum 3/94) ove in breve tempo la nuova normativa ha dimostrato tutta la sua indiscutibile validità rispetto alla semplice "black list" utilizzata nel passato.

Chiarito che la normativa anti paradiso del nostro Paese non rappresenta certo l'ultimo grido in questa materia e che Niue non è comunque ricompresa nella "black list" del Ministero delle Finanze del 24 aprile del 1992, per la quale è però attesa a breve una ulteriore edizione che tenga conto delle più recenti novità in materia, passiamo ad approfondire i dettagli del sistema normativo ed impositivo di questa piccola isola del Pacifico.

Come già accennato in precedenza la normativa sul centro "offshore" di Niue presenta il sostanziale vantaggio, rispetto alle normative similari meno recenti, di essere stata predisposta tenendo conto sia dei problemi che si sono presentati nel passato nei diversi Paesi a regime fiscale privilegiato, sia delle aspettative dei potenziali utenti.

Il risultato di questo lavoro è un regime di completa esenzione fiscale per le IBC residenti nell'Isola tanto sui redditi prodotti all'estero quanto sugli eventuali "capital gain". A ciò si aggiunge la mancanza di un regime di imposte successorie, di imposte di registro e di bollo su qualsiasi tipo di trasferimento di titoli o di immobili.

E' del tutto assente anche un qualsiasi tipo di controllo sui cambi e non sono previsti ne un limite minimo ne uno massimo per il capitale sociale il quale può essere sottoscritto in qualunque valuta ed essere rappresentato sia da titoli nominativi che al portatore. Non è inoltre richiesto alcun amministratore locale anche se la sede della società può essere nell'Isola, pur sussistendo comunque un divieto ad acquisire proprietà immobiliari nel Paese diverse da quella ove è situata la sede della società stessa.

Scarsissimi sono invece i limiti e i divieti alle quali devono sottostare le strutture societarie collocate nell'Isola, in pratica limitati ad un divieto assoluto allo svolgimento di qualsiasi attività economica con società o persone residenti e ad una espressa autorizzazione delle locali autorità per l'insediamento di una banca o di un'assicurazione.

In pratica l'unico onere di ordine fiscale che l'insediamento di una società comporta è quello dovuto sul capitale della società che può andare da un ammontare minimo di 150 dollari statunitensi per società con un capitale inferiore a 10.000 dollari a 1.000 dollari per società con un capitale superiore a questo limite.

Dall'insieme di queste considerazioni appare evidente come Niue rappresenti senza ombra di dubbio il cosiddetto "paradiso tipo", ossia presenti tutte le caratteristiche fiscali e normative che identificano un centro di questo tipo. In linea con le caratteristiche tipiche di questi Paesi Niue è del tutto priva di una rete di Convenzioni contro le doppie imposizioni, fatto questo che, come noto, rende quanto mai sconsigliabile ogni tipo di rapporto diretto fra un Paese industrializzato e un "paradiso fiscale".

Questo non vuol dire però che l'isola di Niue sia, per un imprenditore italiano, del tutto "inutile" essa, infatti, rappresenta senza dubbio una méta ideale per assicurazioni e banche "captive" (vedi Forum 4/94) nonchè un ottimo "osservatorio" ove insediare una struttura destinata a gestire lo sviluppo commerciale sui mercati dell'intera area del Pacifico. Viceversa Niue si rivela del tutto inidonea all'insediamento di una vera e propria struttura operativa (ad esempio commerciale), in quanto è quasi certo che la prossima edizione della "black list" del nostro Ministero delle Finanze terrà conto anche di questo nuovo "paradiso", rendendo pertanto decisamente sconsigliabile una scelta di questo genere, almeno fintantoché anche il nostro legislatore non deciderà di passare ad una normativa "anti-paradiso" di "seconda generazione" che, come già accennato in precedenza, è senza dubbio la più idonea ad affrontare con la maggior efficacia problematiche di questo genere.