TRANSFER PRICING, L'ELUSIONE
NON PASSA NEGLI USA.
di Luca Battaglia
QUESTO MECCANISMO PROVOCA EFFETTI
DISTORSIVI SULLA FORMAZIONE DEI PREZZI. L'AMMINISTRAZIONE CLINTON NE RIFORMA LE LINEE
GUIDA CON ALCUNE INNOVAZIONI STRUTTURALI.
Le autorità fiscali statunitensi
sono da sempre state in prima linea nella continua lotta all'elusione fiscale perpetrata
ai danni dell'erario in particolar modo dalle imprese a partecipazione straniera e da
quelle dotate di un elevato grado di internazionalizzazione.
Questa volta nel mirino
dell'Internal Revenue Service, per l'appunto l'autorità fiscale statunitense, ci sono
proprio i gruppi multinazionali che, al fine di minimizzare il carico tributario totale,
"addomesticano" i prezzi di trasferimento dei beni e servizi tra società
collegate, senza prendere in considerazione da una parte l'effettivo costo di produzione
del bene e dall'altra i prezzi correnti sul mercato internazionale per beni e servizi
dello stesso tipo.
Il meccanismo è molto semplice; i
grandi gruppi societari sono soliti stabilire prezzi molto elevati per i trasferimenti di
beni verso le loro affiliate residenti in Paesi che prevedono un elevato livello
impositivo, mentre determinano prezzi di vendita molto bassi quando si tratta di
trasferire beni e servizi ad affiliate residenti in Paesi a bassa, o addirittura nulla,
tassazione.
E tale atteggiamento, oltre che
gravare sulle casse dell'erario, non fa altro che provocare un effetto distorsivo sulla
formazione dei prezzi i quali non vengono più determinati, nell'ambito del mercato
internazionale, dal meccanismo della domanda e dell'offerta, bensì vengono dettati da
esigenze di carattere puramente elusivo. Al fine, quindi, di porre definitivamente un
freno alle manovre elusive messe in atto attraverso l'intervento su prezzi di
trasferimento, l'amministrazione Clinton, nel corso del 1994, ha varato la riforma
definitiva in materia di "transfer pricing" ribadendo in linea di massima ciò
che era stato previsto dal regolamento temporaneo già in vigore dall'inizio del '93 (vd.
Forum n. 3/93).
E in effetti, da un punto di vista
sostanziale, tra la normativa transitoria e quella definitiva non vi sono differenze di
particolare rilievo; in tal senso sono state confermate le diverse metodologie di
approccio al problema dei prezzi di trasferimento tra società facenti capo al medesimo
gruppo. Di conseguenza non sono cambiati nemmeno i metodi di determinazione del prezzo per
il trasferimento di beni materiali ed immateriali. Inoltre la normativa definitiva ha
aggiunto un ulteriore metodo che si basa sulla ripartizione dei profitti e che può essere
utilizzato sia per i beni materiali che per quelli immateriali.
Per ciò che concerne i beni
materiali occorre far riferimento ad uno dei seguenti approcci:
a) "The Comparable
Uncontrolled Price Method" o metodo del confronto del prezzo secondo il quale il
prezzo ad "arm's length", o valore normale, per le transazioni di beni materiali
tra società collegate deve corrispondere al prezzo fissato per una transazione
comparabile tra imprese indipendenti (cd. uncontrolled transaction).
b) "The Resale Price
Method" o metodo del prezzo di rivendita che si basa su un'accurata misurazione del
margine lordo di profitto realizzato nell'ambito di una "uncontrolled
transaction" comparabile.
c) "The Cost Plus
Method" o metodo del costo maggiorato basato sulla comparabilità con una
"uncontrolled transaction" al fine di verificare il valore normale
dell'incremento di profitto lordo necessario per coprire i costi delle funzioni di
produzione relative al prodotto in esame, tenendo conto anche dell'ammontare di capitale
investito e del rischio connesso.
d) "The Comparable Profits
Method" o metodo del confronto dei profitti attraverso il quale si cerca di
determinare il prezzo ad "arm's length" sui trasferimenti di beni materiali
mediante l'applicazione di "Profit Level Indicators" che tengano conto degli
indici di redditività relativi a società indipendenti coinvolte in una transazione
comparabile.
e) "The Profit Split
Method" o metodo della ripartizione dei profitti in base al quale si cerca di
stabilire il valore di mercato attraverso il confronto tra l'allocazione che gli utili
subiscono in seguito ad una transazione tra imprese collegate, con la eventuale
ripartizione che tali utili avrebbero invece subito se una transazione dello stesso tipo
si fosse svolta tra imprese indipendenti.
f) "Unspecified Methods"
ai quali la società che trasferisce i beni deve ricorrere nell'eventualità che, per
particolari circostanze, non sia possibile utilizzare le metodologie in precedenza
esposte. In caso di accertamento tuttavia la società, a riprova della scelta del metodo
applicato, deve necessariamente produrre una serie di prove documentali la cui
reperibilità non è, nella maggior parte dei casi, particolarmente agevole.
Per quanto riguarda invece la
determinazione del prezzo di trasferimento dei beni immateriali la società trasferente
può utilizzare una delle seguenti metodologie:
a) "The Comparable
Uncontrolled Transaction Method" o metodo del confronto della transazione secondo il
quale la valutazione del valore normale sul trasferimento di beni immateriali tra società
collegate corrisponde all'ammontare speso o addebitato in transazioni comparabili
intercorse tra entità societarie non collegate.
b) "The Comparable Profits
Method" o metodo del confronto dei profitti, del tutto analogo a quello relativo al
trasferimento dei beni materiali.
c) "The Profits Split
Method" o metodo della ripartizione dei profitti le cui modalità applicative sono
analoghe a quelle esaminate per ciò che concerne il trasferimento di beni materiali.
d) "Unspecified Methods"
che, come detto in precedenza, potranno essere applicati solo nell'eventualità di
oggettiva e comprovabile impossibilità di utilizzo delle altre metodologie.
In ogni caso, sia che si tratti di
beni materiali che di beni immateriali, la regola base da seguire è quella del "Best
Method Rule"; ed è qui che risiede la prima vera differenza tra il regolamento
temporaneo e quello definitivo. Infatti, secondo la precedente formulazione, il criterio
del "Best Method" stabiliva che il risultato ad "arm's length" di una
transazione fra società collegate deve essere determinato con il metodo che assicuri la
più "accurata" misurazione del prezzo di trasferimento di un bene o di un
servizio. Nella sua nuova formulazione invece non si fa più cenno all'accuratezza dei
metodi utilizzati per la misurazione del prezzo, bensì alla loro
"attendibilità" (reliability).
E se ciò ad una prima analisi
può sembrare solo una differenza formale, non lo è certamente se si vanno ad esaminare
le conseguenze di tale cambiamento.
Innanzitutto la normativa
definitiva prevede che una "uncontrolled transaction" può essere considerata
comparabile con una transazione tra imprese collegate qualora non sussistano differenze
sostanziali che influenzino negativamente il risultato; se tuttavia esistono delle
differenze significative tra le "controlled" e le "uncontrolled
transactions", è comunque possibile effettuare una serie di aggiustamenti che
riportino l'esame delle transazioni ad un livello di affidabilità tale da far emergere un
risultato ad "arm's length". E anche qualora non sia possibile effettuare
aggiustamenti di questo tipo è comunque consentito alla società trasferente utilizzare
come parametro di riferimento una transazione non perfettamente comparabile tra entità
societarie non collegate (cd. inexact comparable transaction) al fine di valutarne il
valore normale; tuttavia in tal caso il grado di "attendibilità" del risultato
verrà ridotto in proporzione al grado ed alla tipologia di aggiustamenti da effettuare.
E mentre la normativa transitoria
consentiva l'utilizzo delle "inexact comparable transactions" unicamente nel
caso in cui le differenze tra le transazioni oggetto dell'analisi potevano essere
eliminate con un ragionevole numero di rettifiche, la normativa definitiva ne consente
attualmente l'utilizzo in ogni caso a patto che il risultato di tali aggiustamenti porti
ad un maggior grado di "attendibilità".
A ciò si aggiunga che l'utilizzo
di una "inexact comparable" era previsto, nella normativa transitoria, solo nel
caso del metodo del confronto dei profitti (Comparable Profits Method) mentre nella sua
formulazione definitiva la normativa sul transfer pricing consente l'utilizzo delle
"inexact comparable transactions" in tutte le metodologie previste sia per i
beni materiali che per quelli immateriali.
Da ciò si evince facilmente che
l'Internal Revenue Service ha volutamente riformulato la norma riguardante il "Best
Method Rule" al fine di dotare l'intera normativa sul transfer pricing di una
maggiore flessibilità applicativa; del resto basti pensare che le multinazionali potranno
da oggi in poi utilizzare con maggiore discrezionalità i metodi di determinazione del
prezzo in base sia alla quantità che alla tipologia di dati a loro disposizione.
Attenzione però ! A tale maggior
flessibilità di scelta del metodo da applicare per la determinazione del prezzo di
trasferimento da parte delle imprese, corrisponde di contro una maggior discrezionalità
dell'Internal Revenue Service in fase di accertamento, e quindi di eventuale rettifica,
dei redditi trasferiti. Ed è questo un rovescio della medaglia da valutare con le dovute
cautele !
Tuttavia la nuova normativa,
riprendendo quanto stabilito dai regolamenti transitori, elenca espressamente i fattori da
prendere in considerazione al fine di rendere più agevole la determinazione del grado di
comparabilità tra una "controlled" ed una "uncontrolled transaction".
Vediamo in sintesi quali sono i principali:
- funzioni: l'analisi delle
funzioni svolte dalle società coinvolte nella transazione è finalizzata
all'individuazione delle diverse componenti economiche che influenzano il processo di
determinazione dei prezzi infragruppo;
- termini contrattuali: tale
analisi è finalizzata ad individuare gli effetti che essi hanno sul margine atteso dal
rivenditore;
- rischi: serve a valutare se
l'eventuale ritorno economico è proporzionale ai rischi imprenditoriali assunti dalla
società trasferente;
- condizioni economiche: tale
valutazione è necessaria per stabilire il grado di comparabilità dei diversi mercati in
cui opera una "controlled" transaction rispetto ad una indipendente.
In ogni caso appare evidente come,
sia che si parli di beni materiali che di beni immateriali, tanto maggiore sarà il grado
di comparabilità tra una transazione all'interno del medesimo gruppo societario ed una
indipendente, quanto più elevato sarà il grado di "attendibilità" del
risultato ottenuto. Ma è proprio questa la nota dolente della normativa sul
"transfer pricing" e che in effetti non ha mancato di sollevare aspre critiche
da parte degli operatori interessati; non è infatti possibile, sia per l'amministrazione
finanziaria che per le imprese, determinare con un margine di ragionevole certezza il
valore normale di un bene in base al grado di comparabilità con le transazioni tra
imprese indipendenti.
| TAB. A DIFFERENZE SOSTANZIALI TRA I REGOLAMENTI TEMPORANEI E LA
NORMATIVA DEFINITIVA STATUNITENSE IN MATERIA DI "TRANSFER PRICING". |
| VARIABILI |
NORMATIVA 1993 |
NORMATIVA DEFINITIVA |
| Comparabilità |
L'uso
degli "inexact comparables" è concesso unicamente per il "comparable
profits method". |
L'uso degli "inexact
comparable" è permesso per tutti i metodi |
| Metodi di determinazione del prezzo per i
beni materiali |
-
Metodo del confronto del prezzo
- Metodo del prezzo di rivendita
- Metodo del costo maggiorato
- Metodo del confronto dei profitti
- Alttri metodi |
- Metodo del confronto del
prezzo
- Metodo del prezzo di rivendita
- Metodo del costo maggiorato
- Metodo del confronto dei profitti
- Metodo della ripartizione dei profitti
- Alttri metodi |
| Metodi di determinazione del prezzo per i
beni immateriali |
-
Metodo del confronto della transazione
- Metodo del confronto dei profitti
- Altri metodi |
- Metodo del confronto
della transazione
- Metodo del confronto dei profitti
- Metodo della ripartizione dei profitti
- Altri metodi |
| Pagamento in un'unica soluzione per i beni
immateriali |
Non
previsto |
Tale pagamento viene
considerato come una "maxi-royalty" da ripartire nel corso degli anni per tutta
la durata dell'accordo sottostante. |
| Documentazione |
La
Sez. 482 richiede la produzione delle prove documentali che giustifichino l'utilizzo di un
metodo rispetto alle alternative esistenti. |
La Sez. 482 non richiede
alcuna prova documentale. |
Del resto basti pensare alle
problematiche di "transfer pricing" che possono derivare dal trasferimento di un
bene immateriale (ad es. un marchio); nella maggior parte dei casi non è infatti
materialmente possibile trovare una transazione tra imprese indipendenti che abbia le
medesime caratteristiche di quella tra consociate se non altro per "l'unicità"
del bene oggetto del trasferimento. Per non parlare del caso in cui il bene materiale
contenga anche componenti immateriali. Si potrebbe fare l'esempio di due orologi, che pur
avendo le medesime caratteristiche costruttive, differiscano per il marchio (uno Rolex e
l'altro Tudor); a quale dei metodi di determinazione del prezzo deve far riferimento la
società trasferente al fine di giungere ad un risultato che rispetti il principio del
"valore normale" ? Bisogna dare maggior peso alle componenti materiali del bene
o a quelle immateriali ? Purtroppo una risposta univoca non esiste ancora.
E non è finita qui !
L'amministrazione fiscale statunitense se da una parte ha concesso una maggiore libertà
alle imprese nella determinazione dei prezzi di trasferimento, dall'altra penalizza
fortemente le società che "abusano" di tale elasticità per frodare il fisco
americano. Ma la cosa più grave è che le multinazionali devono, in caso di accertamento
produrre prove documentali che, nella maggior parte dei casi, sono di difficile
reperibilità.
A dire il vero un passo in avanti
verso la semplificazione delle prove documentali da produrre è stato fatto dal
legislatore statunitense nella stesura dei nuovi regolamenti; mentre, infatti, la
normativa transitoria prevedeva la presentazione da parte dell'impresa di tutti quei
documenti che comprovassero la scelta di un metodo di determinazione del prezzo rispetto
alle altre alternative esistenti, la nuova normativa ha abolito tale obbligo mantenendolo
tuttavia fermo solo nel caso di accertamento da parte dell'autorità fiscale statunitense.
A ciò si aggiunga che ulteriori semplificazioni in campo applicativo, rispetto alla
normativa transitoria, sono state introdotte dalla nuova normativa (Tab. A).
C'è da dire che se un passo in
avanti verso una maggiore flessibilità è stato fatto, questo è sicuramente merito
dell'OCSE che, sulla base delle innumerevoli critiche mosse in ambito internazionale verso
i regolamenti temporanei emessi dall'Internal Revenue Service nel 1993, ha rilasciato una
serie di raccomandazioni e di suggerimenti finalizzati ad una maggiore semplificazione
procedurale ed applicativa. Ed in effetti, pur non avendo le decisioni dell'OCSE efficacia
vincolante, l'IRS ha favorevolmente accolto le critiche mosse, se non altro rimuovendo
quello che era stato il principale punto del contendere.
Infatti i regolamenti temporanei
avevano introdotto, accanto ai già citati metodi di determinazione dei prezzi di
trasferimento (comparable uncontrolled price method, resale price method e cost plus
method), anche il metodo del confronto dei profitti (comparable profits method). Non solo
! All'introduzione di tale metodo l'IRS aveva anche affiancato l'obbligo per tutte le
imprese di utilizzare comunque il confronto dei profitti, unicamente a fini di controllo
del risultato, qualunque fosse stato il metodo utilizzato per la determinazione del prezzo
di trasferimento. Ma, in seguito all'intervento dell'OCSE, il controllo obbligatorio è
stato eliminato; il tutto, insieme alla reintroduzione del "Best Method Rule",
ha dato più ampio respiro ad una normativa già di difficile applicazione.
Permangono tuttavia delle
perplessità di ordine pratico; se da una parte infatti la maggior flessibilità concessa
dalla normativa definitiva agevola l'accesso e l'utilizzo dei diversi metodi da parte
delle singole imprese, dall'altra l'Internal Revenue Service può facilmente
"servirsi" di tale flessibilità per contestare in qualsiasi momento i risultati
delle analisi condotte con l'utilizzo della metodologia che, a parere del contribuente,
meglio rispecchia la regola del "Best Method".
Ed una cosa è certa; tanto più
sono alte le misure sanzionatorie previste in caso di errore del contribuente, quanto più
le imprese cercheranno di evitarle trasferendo e dichiarando la maggior parte dei propri
redditi verso quei Paesi che applicano le sanzioni più elevate. Conseguenza di tale
comportamento è che i Paesi che prevedono un sistema sanzionatorio più
"flessibile" e meno rigoroso vedranno diminuite le proprie entrate in termini di
gettito tributario.
Ed è proprio per questo che il
successo o il fallimento della normativa definitiva sul "transfer pricing"
dipenderà unicamente dal modo in cui le autorità fiscali da una parte ed i contribuenti
dall'altra sapranno recepire ed applicare le nuove regole.
Non si può, e non si deve, quindi
prescindere dalla buona fede del contribuente nel caso in cui questo cada in errore; e
tale affermazione assume una valenza particolare se esaminata nell'ambito di un sistema
normativo troppo intricato come quello statunitense in materia di "transfer
pricing". L'imperativo quindi è uno solo: semplificare ulteriormente la normativa
cercando nel contempo di evitare di esporre le scelte imprenditoriali operate dal singolo
contribuente alle valutazioni soggettive delle autorità fiscali che "vedono" in
ogni transazione l'intento elusivo.
E' questa una scommessa con il
futuro che nessuno dei Paesi interessati potrà fare a meno di vincere. |