1995: NUMERO 3

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TRANSFER PRICING, L'ELUSIONE NON PASSA NEGLI USA.
di Luca Battaglia

QUESTO MECCANISMO PROVOCA EFFETTI DISTORSIVI SULLA FORMAZIONE DEI PREZZI. L'AMMINISTRAZIONE CLINTON NE RIFORMA LE LINEE GUIDA CON ALCUNE INNOVAZIONI STRUTTURALI.

Le autorità fiscali statunitensi sono da sempre state in prima linea nella continua lotta all'elusione fiscale perpetrata ai danni dell'erario in particolar modo dalle imprese a partecipazione straniera e da quelle dotate di un elevato grado di internazionalizzazione.

Questa volta nel mirino dell'Internal Revenue Service, per l'appunto l'autorità fiscale statunitense, ci sono proprio i gruppi multinazionali che, al fine di minimizzare il carico tributario totale, "addomesticano" i prezzi di trasferimento dei beni e servizi tra società collegate, senza prendere in considerazione da una parte l'effettivo costo di produzione del bene e dall'altra i prezzi correnti sul mercato internazionale per beni e servizi dello stesso tipo.

Il meccanismo è molto semplice; i grandi gruppi societari sono soliti stabilire prezzi molto elevati per i trasferimenti di beni verso le loro affiliate residenti in Paesi che prevedono un elevato livello impositivo, mentre determinano prezzi di vendita molto bassi quando si tratta di trasferire beni e servizi ad affiliate residenti in Paesi a bassa, o addirittura nulla, tassazione.

E tale atteggiamento, oltre che gravare sulle casse dell'erario, non fa altro che provocare un effetto distorsivo sulla formazione dei prezzi i quali non vengono più determinati, nell'ambito del mercato internazionale, dal meccanismo della domanda e dell'offerta, bensì vengono dettati da esigenze di carattere puramente elusivo. Al fine, quindi, di porre definitivamente un freno alle manovre elusive messe in atto attraverso l'intervento su prezzi di trasferimento, l'amministrazione Clinton, nel corso del 1994, ha varato la riforma definitiva in materia di "transfer pricing" ribadendo in linea di massima ciò che era stato previsto dal regolamento temporaneo già in vigore dall'inizio del '93 (vd. Forum n. 3/93).

E in effetti, da un punto di vista sostanziale, tra la normativa transitoria e quella definitiva non vi sono differenze di particolare rilievo; in tal senso sono state confermate le diverse metodologie di approccio al problema dei prezzi di trasferimento tra società facenti capo al medesimo gruppo. Di conseguenza non sono cambiati nemmeno i metodi di determinazione del prezzo per il trasferimento di beni materiali ed immateriali. Inoltre la normativa definitiva ha aggiunto un ulteriore metodo che si basa sulla ripartizione dei profitti e che può essere utilizzato sia per i beni materiali che per quelli immateriali.

Per ciò che concerne i beni materiali occorre far riferimento ad uno dei seguenti approcci:

a) "The Comparable Uncontrolled Price Method" o metodo del confronto del prezzo secondo il quale il prezzo ad "arm's length", o valore normale, per le transazioni di beni materiali tra società collegate deve corrispondere al prezzo fissato per una transazione comparabile tra imprese indipendenti (cd. uncontrolled transaction).

b) "The Resale Price Method" o metodo del prezzo di rivendita che si basa su un'accurata misurazione del margine lordo di profitto realizzato nell'ambito di una "uncontrolled transaction" comparabile.

c) "The Cost Plus Method" o metodo del costo maggiorato basato sulla comparabilità con una "uncontrolled transaction" al fine di verificare il valore normale dell'incremento di profitto lordo necessario per coprire i costi delle funzioni di produzione relative al prodotto in esame, tenendo conto anche dell'ammontare di capitale investito e del rischio connesso.

d) "The Comparable Profits Method" o metodo del confronto dei profitti attraverso il quale si cerca di determinare il prezzo ad "arm's length" sui trasferimenti di beni materiali mediante l'applicazione di "Profit Level Indicators" che tengano conto degli indici di redditività relativi a società indipendenti coinvolte in una transazione comparabile.

e) "The Profit Split Method" o metodo della ripartizione dei profitti in base al quale si cerca di stabilire il valore di mercato attraverso il confronto tra l'allocazione che gli utili subiscono in seguito ad una transazione tra imprese collegate, con la eventuale ripartizione che tali utili avrebbero invece subito se una transazione dello stesso tipo si fosse svolta tra imprese indipendenti.

f) "Unspecified Methods" ai quali la società che trasferisce i beni deve ricorrere nell'eventualità che, per particolari circostanze, non sia possibile utilizzare le metodologie in precedenza esposte. In caso di accertamento tuttavia la società, a riprova della scelta del metodo applicato, deve necessariamente produrre una serie di prove documentali la cui reperibilità non è, nella maggior parte dei casi, particolarmente agevole.

Per quanto riguarda invece la determinazione del prezzo di trasferimento dei beni immateriali la società trasferente può utilizzare una delle seguenti metodologie:

a) "The Comparable Uncontrolled Transaction Method" o metodo del confronto della transazione secondo il quale la valutazione del valore normale sul trasferimento di beni immateriali tra società collegate corrisponde all'ammontare speso o addebitato in transazioni comparabili intercorse tra entità societarie non collegate.

b) "The Comparable Profits Method" o metodo del confronto dei profitti, del tutto analogo a quello relativo al trasferimento dei beni materiali.

c) "The Profits Split Method" o metodo della ripartizione dei profitti le cui modalità applicative sono analoghe a quelle esaminate per ciò che concerne il trasferimento di beni materiali.

d) "Unspecified Methods" che, come detto in precedenza, potranno essere applicati solo nell'eventualità di oggettiva e comprovabile impossibilità di utilizzo delle altre metodologie.

In ogni caso, sia che si tratti di beni materiali che di beni immateriali, la regola base da seguire è quella del "Best Method Rule"; ed è qui che risiede la prima vera differenza tra il regolamento temporaneo e quello definitivo. Infatti, secondo la precedente formulazione, il criterio del "Best Method" stabiliva che il risultato ad "arm's length" di una transazione fra società collegate deve essere determinato con il metodo che assicuri la più "accurata" misurazione del prezzo di trasferimento di un bene o di un servizio. Nella sua nuova formulazione invece non si fa più cenno all'accuratezza dei metodi utilizzati per la misurazione del prezzo, bensì alla loro "attendibilità" (reliability).

E se ciò ad una prima analisi può sembrare solo una differenza formale, non lo è certamente se si vanno ad esaminare le conseguenze di tale cambiamento.

Innanzitutto la normativa definitiva prevede che una "uncontrolled transaction" può essere considerata comparabile con una transazione tra imprese collegate qualora non sussistano differenze sostanziali che influenzino negativamente il risultato; se tuttavia esistono delle differenze significative tra le "controlled" e le "uncontrolled transactions", è comunque possibile effettuare una serie di aggiustamenti che riportino l'esame delle transazioni ad un livello di affidabilità tale da far emergere un risultato ad "arm's length". E anche qualora non sia possibile effettuare aggiustamenti di questo tipo è comunque consentito alla società trasferente utilizzare come parametro di riferimento una transazione non perfettamente comparabile tra entità societarie non collegate (cd. inexact comparable transaction) al fine di valutarne il valore normale; tuttavia in tal caso il grado di "attendibilità" del risultato verrà ridotto in proporzione al grado ed alla tipologia di aggiustamenti da effettuare.

E mentre la normativa transitoria consentiva l'utilizzo delle "inexact comparable transactions" unicamente nel caso in cui le differenze tra le transazioni oggetto dell'analisi potevano essere eliminate con un ragionevole numero di rettifiche, la normativa definitiva ne consente attualmente l'utilizzo in ogni caso a patto che il risultato di tali aggiustamenti porti ad un maggior grado di "attendibilità".

A ciò si aggiunga che l'utilizzo di una "inexact comparable" era previsto, nella normativa transitoria, solo nel caso del metodo del confronto dei profitti (Comparable Profits Method) mentre nella sua formulazione definitiva la normativa sul transfer pricing consente l'utilizzo delle "inexact comparable transactions" in tutte le metodologie previste sia per i beni materiali che per quelli immateriali.

Da ciò si evince facilmente che l'Internal Revenue Service ha volutamente riformulato la norma riguardante il "Best Method Rule" al fine di dotare l'intera normativa sul transfer pricing di una maggiore flessibilità applicativa; del resto basti pensare che le multinazionali potranno da oggi in poi utilizzare con maggiore discrezionalità i metodi di determinazione del prezzo in base sia alla quantità che alla tipologia di dati a loro disposizione.

Attenzione però ! A tale maggior flessibilità di scelta del metodo da applicare per la determinazione del prezzo di trasferimento da parte delle imprese, corrisponde di contro una maggior discrezionalità dell'Internal Revenue Service in fase di accertamento, e quindi di eventuale rettifica, dei redditi trasferiti. Ed è questo un rovescio della medaglia da valutare con le dovute cautele !

Tuttavia la nuova normativa, riprendendo quanto stabilito dai regolamenti transitori, elenca espressamente i fattori da prendere in considerazione al fine di rendere più agevole la determinazione del grado di comparabilità tra una "controlled" ed una "uncontrolled transaction". Vediamo in sintesi quali sono i principali:

- funzioni: l'analisi delle funzioni svolte dalle società coinvolte nella transazione è finalizzata all'individuazione delle diverse componenti economiche che influenzano il processo di determinazione dei prezzi infragruppo;

- termini contrattuali: tale analisi è finalizzata ad individuare gli effetti che essi hanno sul margine atteso dal rivenditore;

- rischi: serve a valutare se l'eventuale ritorno economico è proporzionale ai rischi imprenditoriali assunti dalla società trasferente;

- condizioni economiche: tale valutazione è necessaria per stabilire il grado di comparabilità dei diversi mercati in cui opera una "controlled" transaction rispetto ad una indipendente.

In ogni caso appare evidente come, sia che si parli di beni materiali che di beni immateriali, tanto maggiore sarà il grado di comparabilità tra una transazione all'interno del medesimo gruppo societario ed una indipendente, quanto più elevato sarà il grado di "attendibilità" del risultato ottenuto. Ma è proprio questa la nota dolente della normativa sul "transfer pricing" e che in effetti non ha mancato di sollevare aspre critiche da parte degli operatori interessati; non è infatti possibile, sia per l'amministrazione finanziaria che per le imprese, determinare con un margine di ragionevole certezza il valore normale di un bene in base al grado di comparabilità con le transazioni tra imprese indipendenti.

TAB. A   DIFFERENZE SOSTANZIALI TRA I REGOLAMENTI TEMPORANEI E LA NORMATIVA DEFINITIVA STATUNITENSE IN MATERIA DI "TRANSFER PRICING".
VARIABILI NORMATIVA 1993 NORMATIVA DEFINITIVA
Comparabilità L'uso degli "inexact comparables" è concesso unicamente per il  "comparable profits method". L'uso degli "inexact comparable" è permesso per tutti i metodi
Metodi di determinazione del prezzo per i beni materiali - Metodo del confronto del prezzo
- Metodo del prezzo di rivendita
- Metodo del costo maggiorato
- Metodo del confronto dei profitti
- Alttri metodi
- Metodo del confronto del prezzo
- Metodo del prezzo di rivendita
- Metodo del costo maggiorato
- Metodo del confronto dei profitti
- Metodo della ripartizione dei profitti
- Alttri metodi
Metodi di determinazione del prezzo per i beni immateriali - Metodo del confronto della transazione
- Metodo del confronto dei profitti
- Altri metodi
- Metodo del confronto della transazione
- Metodo del confronto dei profitti
- Metodo della ripartizione dei profitti
- Altri metodi
Pagamento in un'unica soluzione per i beni immateriali Non previsto Tale pagamento viene considerato come una "maxi-royalty" da ripartire nel corso degli anni per tutta la durata dell'accordo sottostante.
Documentazione La Sez. 482 richiede la produzione delle prove documentali che giustifichino l'utilizzo di un metodo rispetto alle alternative esistenti. La Sez. 482 non richiede alcuna prova documentale.

Del resto basti pensare alle problematiche di "transfer pricing" che possono derivare dal trasferimento di un bene immateriale (ad es. un marchio); nella maggior parte dei casi non è infatti materialmente possibile trovare una transazione tra imprese indipendenti che abbia le medesime caratteristiche di quella tra consociate se non altro per "l'unicità" del bene oggetto del trasferimento. Per non parlare del caso in cui il bene materiale contenga anche componenti immateriali. Si potrebbe fare l'esempio di due orologi, che pur avendo le medesime caratteristiche costruttive, differiscano per il marchio (uno Rolex e l'altro Tudor); a quale dei metodi di determinazione del prezzo deve far riferimento la società trasferente al fine di giungere ad un risultato che rispetti il principio del "valore normale" ? Bisogna dare maggior peso alle componenti materiali del bene o a quelle immateriali ? Purtroppo una risposta univoca non esiste ancora.

E non è finita qui ! L'amministrazione fiscale statunitense se da una parte ha concesso una maggiore libertà alle imprese nella determinazione dei prezzi di trasferimento, dall'altra penalizza fortemente le società che "abusano" di tale elasticità per frodare il fisco americano. Ma la cosa più grave è che le multinazionali devono, in caso di accertamento produrre prove documentali che, nella maggior parte dei casi, sono di difficile reperibilità.

A dire il vero un passo in avanti verso la semplificazione delle prove documentali da produrre è stato fatto dal legislatore statunitense nella stesura dei nuovi regolamenti; mentre, infatti, la normativa transitoria prevedeva la presentazione da parte dell'impresa di tutti quei documenti che comprovassero la scelta di un metodo di determinazione del prezzo rispetto alle altre alternative esistenti, la nuova normativa ha abolito tale obbligo mantenendolo tuttavia fermo solo nel caso di accertamento da parte dell'autorità fiscale statunitense. A ciò si aggiunga che ulteriori semplificazioni in campo applicativo, rispetto alla normativa transitoria, sono state introdotte dalla nuova normativa (Tab. A).

C'è da dire che se un passo in avanti verso una maggiore flessibilità è stato fatto, questo è sicuramente merito dell'OCSE che, sulla base delle innumerevoli critiche mosse in ambito internazionale verso i regolamenti temporanei emessi dall'Internal Revenue Service nel 1993, ha rilasciato una serie di raccomandazioni e di suggerimenti finalizzati ad una maggiore semplificazione procedurale ed applicativa. Ed in effetti, pur non avendo le decisioni dell'OCSE efficacia vincolante, l'IRS ha favorevolmente accolto le critiche mosse, se non altro rimuovendo quello che era stato il principale punto del contendere.

Infatti i regolamenti temporanei avevano introdotto, accanto ai già citati metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento (comparable uncontrolled price method, resale price method e cost plus method), anche il metodo del confronto dei profitti (comparable profits method). Non solo ! All'introduzione di tale metodo l'IRS aveva anche affiancato l'obbligo per tutte le imprese di utilizzare comunque il confronto dei profitti, unicamente a fini di controllo del risultato, qualunque fosse stato il metodo utilizzato per la determinazione del prezzo di trasferimento. Ma, in seguito all'intervento dell'OCSE, il controllo obbligatorio è stato eliminato; il tutto, insieme alla reintroduzione del "Best Method Rule", ha dato più ampio respiro ad una normativa già di difficile applicazione.

Permangono tuttavia delle perplessità di ordine pratico; se da una parte infatti la maggior flessibilità concessa dalla normativa definitiva agevola l'accesso e l'utilizzo dei diversi metodi da parte delle singole imprese, dall'altra l'Internal Revenue Service può facilmente "servirsi" di tale flessibilità per contestare in qualsiasi momento i risultati delle analisi condotte con l'utilizzo della metodologia che, a parere del contribuente, meglio rispecchia la regola del "Best Method".

Ed una cosa è certa; tanto più sono alte le misure sanzionatorie previste in caso di errore del contribuente, quanto più le imprese cercheranno di evitarle trasferendo e dichiarando la maggior parte dei propri redditi verso quei Paesi che applicano le sanzioni più elevate. Conseguenza di tale comportamento è che i Paesi che prevedono un sistema sanzionatorio più "flessibile" e meno rigoroso vedranno diminuite le proprie entrate in termini di gettito tributario.

Ed è proprio per questo che il successo o il fallimento della normativa definitiva sul "transfer pricing" dipenderà unicamente dal modo in cui le autorità fiscali da una parte ed i contribuenti dall'altra sapranno recepire ed applicare le nuove regole.

Non si può, e non si deve, quindi prescindere dalla buona fede del contribuente nel caso in cui questo cada in errore; e tale affermazione assume una valenza particolare se esaminata nell'ambito di un sistema normativo troppo intricato come quello statunitense in materia di "transfer pricing". L'imperativo quindi è uno solo: semplificare ulteriormente la normativa cercando nel contempo di evitare di esporre le scelte imprenditoriali operate dal singolo contribuente alle valutazioni soggettive delle autorità fiscali che "vedono" in ogni transazione l'intento elusivo.

E' questa una scommessa con il futuro che nessuno dei Paesi interessati potrà fare a meno di vincere.