1995: NUMERO 3

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HONG KONG
LA "PORTA" DELLA CINA.

di A. Elena Pollari

ANCHE DOPO LA RIUNIFICAZIONE LA VIA PER PECHINO PASSERA' PER L'EX COLONIA BRITANNICA.

Mancano oramai meno di due anni al 1° luglio 1997, ossia al definitivo ritorno di Hong Kong alla sovranità cinese un evento, quest'ultimo, di enorme rilevanza politica ed economica per il grande Paese asiatico che, in tal modo, integra nel proprio territorio quella che fino ad oggi è senza dubbio stata, per gli imprenditori stranieri, la più efficace "porta" d'accesso al suo sistema economico e produttivo.

Ma l'elemento più significativo di questa riunificazione è probabilmente rappresentato proprio dal fatto che nonostante il completo mutamento del sistema politico ed economico ben poche sono le novità che si prevede verranno a modificare il proficuo rapporto oggi esistente fra la Cina e quella che, dopo il 1° luglio 1997, sarà la ex colonia inglese. Infatti è proprio attraverso la "porta" di Hong Kong che sono passati oltre il 50% degli investimenti esteri diretti in Cina. E' quindi fortemente improbabile che quest'ultima possa decidere di dare corso a riforme economiche e politiche che possano in qualche modo provocare una "fuga" di quegli imprenditori stranieri che per operare nel grande Paese asiatico hanno scelto di usufruire di una base fissa ad Hong Kong.

Si deve quindi ritenere che la Cina diventerà, caso probabilmente unico al mondo, l'unico Paese con due distinti sistemi normativi e fiscali - esiste infatti un preciso impegno, recentemente riconfermato, a mantenere un regime fiscale privilegiato nella ex colonia - non solo completamente diversi tra loro ma anche, in numerosi aspetti, in aperta contraddizione. E che il futuro di Hong Kong si profili tutto sommato roseo è confermato anche dal fatto che Singapore, sicuramente il più attivo concorrente nell'area, negli ultimi anni non è riuscito a sottrarre significative quote di mercato agli operatori della piccola colonia inglese.

Per quanto riguarda la Cina pochi elementi sono sufficienti per dare un'idea dell'importanza che il grande Paese asiatico ha oramai definitivamente raggiunto nel sistema economico mondiale. In particolare esso si è oramai stabilmente collocato al secondo posto, dopo gli Stati Uniti, quale méta dei flussi di investimenti esteri. A ciò si aggiunga che il PNL cinese dopo una crescita del 9% annuo negli anni dal 1980 al 1991, negli ultimi tre anni è cresciuto ad un ritmo ancora superiore, pari al 14% annuo, che ha portato la Cina al terzo posto nel mondo, dopo gli Stati Uniti e il Giappone, per ammontare totale del PIL.

Particolarmente importante nel determinare la scelta di Hong Kong quale base di partenza per investire in Cina è, oltre alla presenza di una gran numero di operatori specializzati nel supporto agli investitori esteri e a una efficiente struttura normativa di stampo anglosassone, l'esistenza di una regime fiscale che prevede un'aliquota d'imposta del 16,5% per i redditi prodotti nel Paese e un regime di completa esenzione per i redditi di fonte estera.

La struttura organizzativa che gode del maggior credito fra gli imprenditori stranieri interessati ad operare in Cina è senza dubbio quella che vede il ricorso ad una società di Hong Kong la quale si faccia a sua volta carico della gestione diretta, per il tramite di una preesistente struttura residente in Cina, di uno o più impianti produttivi nel Paese, prevalentemente situati nella parte meridionale del territorio cinese e quasi sempre operanti nel settore dell'industria leggera. Una struttura di questo tipo consente sia di evitare la maggior parte delle formalità necessarie ad operare nel Paese che di usufruire di un particolare regime fiscale, riassumibile in una completa esenzione fiscale sia in Cina che ad Hong Kong. Entrambi sono fattori che, per la loro importanza, esercitano una notevole attrattiva sui potenziali investitori e che, in pratica, hanno fatto la "fortuna" di Hong Kong.

Tuttavia, affinché questo particolare regime fiscale possa trovare effettiva applicazione dovranno ricorrere alcune specifiche condizioni che consentano alla società di Hong Kong di qualificare il reddito come di fonte estera - e come tale esente da imposizione secondo quanto previsto dalla normativa locale - ed alla controparte cinese di vedere tale reddito non assoggettato ad imposizione nel suo Paese.

In pratica, quindi, mentre il partner cinese dovrà fornire il sito per l'impianto, le relative infrastrutture, la manodopera, la gestione operativa e i rapporti con le locali autorità doganali, la società di Hong Kong dovrà prevedere la necessaria provvista finanziaria, i macchinari ed i relativi equipaggiamenti, le materie prime e l'assistenza tecnica,

Il rapporto fra le parti si svilupperà quindi attraverso una remunerazione corrisposta dalla società di Hong Kong alla controparte cinese per l'attività organizzativa svolta; a sua volta la controparte cinese corrisponderà alla società di Hong Kong i prodotti finiti, destinati a mercati diversi da quello cinese, quale corrispettivo in natura per il supporto finanziario, tecnico e operativo ricevuto. Si tratta quindi di una particolare operazione di concambio o di "baratto", fondamentalmente non imponibile ne in Cina ne ad Hong Kong.

Mentre però i pagamenti in natura relativi al rimborso del capitale non sono in alcun caso assoggettati a ritenuta alla fonte quelli definibili come pagamenti di interessi dovrebbero essere assoggettati ad una ritenuta del 20%. In realtà un regime di completa esenzione era previsto dalla normativa in materia del 1983, ma con la riforma del 1991 tale regime è venuto meno lasciando però la possibilità di ricorrere alla legislazione previgente in tutti quei casi in cui la nuova normativa risulti più penalizzante per il contribuente. Ne consegue, come già accennato in precedenza, un regime di sostanziale esenzione fiscale in Cina al quale si aggiunge la non imponibilità a Hong Kong per i redditi prodotti all'estero, compresi i redditi percepiti sotto forma di interessi, anche se in natura.

Tuttavia allo scopo di escludere l'assoggettamento ad imposizione in Cina è indispensabile che la società di Hong Kong non abbia alcuna stabile organizzazione nel Paese.

Questo, però, è solo il funzionamento "teorico" della struttura operativa considerata in quanto, non di rado, il partner straniero - rappresentato dalla società residente nella ex colonia inglese - può avere anche un ruolo molto attivo nell'effettiva gestione dell'attività produttiva in Cina, fatto questo che se da un lato comporta la presenza di una sua stabile organizzazione nel Paese, dall'altro implica la sua imponibilità in Cina, pur con tutte le agevolazioni previste dalla normativa sugli investimenti stranieri per i redditi ivi prodotti.

D'altro canto in alcuni casi è l'Hong Kong Inland Revenue Ordinance (l'autorità fiscale della colonia) ad ipotizzare la possibilità che il 50% del reddito prodotto derivi da attività svolte a Hong Kong dalla società ivi residente - ad esempio perchè è tale entità che fornisce il know how, le materie prime, il supporto tecnico, ecc. al partner cinese - e come tale assoggettabile ad imposizione in capo a quest'ultima.

Da queste considerazioni appare evidente come quello che, almeno in teoria, si presenta come un'efficace strumento per operare nel grande Paese asiatico, in concreto necessiti di una grande attenzione all'atto della sua realizzazione pratica al fine di evitare che la potenziale non imponibilità in entrambi i Paesi si possa addirittura trasformare in una doppia imposizione sul medesimo reddito. A questo proposito bisogna considerare anche che non esiste, ne è attesa per il prossimo futuro, alcuna Convenzione contro le doppie imposizioni fra Hong Kong e la Cina.

Verificata l'utilità di ricorrere ad una struttura di questo tipo resta da approfondire come un imprenditore italiano debba in pratica operare per godere appieno dei vantaggi di questa particolare forma di investimento. Il problema nasce soprattutto a causa del fatto che Hong Kong rientra nella "black list" predisposta dal nostro ministero delle finanze e che di conseguenza ai dividendi corrisposti alla capogruppo italiana da una propria controllata residente nella colonia inglese non si potrà applicare la normativa sul "beneficio di affiliazione" di cui all'art. 96 del TUIR. Ciò comporta la totale imponibilità di questi redditi in Italia, con il risultato di vanificare quasi completamente il vantaggio che questa particolare forma di investimento nel grande Paese asiatico consente di conseguire.

E' questo uno dei casi nei quali una normativa "anti-paradiso" basata esclusivamente su di una "black list" provoca degli effetti profondamente distorsivi sulle effettive scelte imprenditoriali. Una soluzione che in alcuni casi può rivelarsi idonea a far fronte ad una situazione di questo tipo passa attraverso il ricorso ad una "holding" - preferibilmente residente nella CE e con la possibilità di usufruire di un regime di "partecipation exemption" - la quale controllata dalla casa madre italiana partecipi al capitale della società di Hong Kong.

E' tuttavia probabile che all'atto del ritorno della colonia inglese alla Cina tale soluzione possa richiedere un generale riesame della problematica in relazione al fatto che Hong Kong verrà ad essere parte integrante del territorio cinese potendo, al limite, usufruire anche delle Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dalla Cina. Le autorità fiscali italiane dovranno pertanto procedere ad una ridefinizione della citata "black list" al fine di decidere se continuare a considerare l'ex colonia inglese come un "paradiso fiscale" nell'ambito del territorio cinese oppure se escluderlo definitivamente da tale specifica categoria.