1995: NUMERO 3

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GRAN BRETAGNA
L'ASSO NELLA MANICA E' IL "VENTURE CAPITAL TRUST".

di Michelangelo Fiastri

QUESTO NUOVO STRUMENTO RAPPRESENTA LA RISPOSTA INGLESE AI SEMPRE PIU' DIFFUSI INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI GIA' PRESENTI QUASI OVUNQUE IN EUROPA.

Con l'approvazione della Legge Finanziaria per il 1995 il Regno Unito, in linea con la propria tradizione di originalità, ha scelto una strada sostanzialmente diversa da quella fino ad ora utilizzata dalla maggior parte degli altri partner europei per dare nuovo impulso al proprio sistema economico.

Oggetto di questa novità normativa è l'introduzione di uno strumento societario - il "Venture Capital Trust" - destinato specificatamente a favorire gli investimenti in aziende di medie e piccole dimensioni, non ancora quotate in borsa, che svolgano la propria attività in alcuni specifici settori del sistema economico del Paese.

Prima di approfondire questa interessante novità del quadro normativo inglese sarà opportuno valutare brevemente i riflessi che questo e ulteriori non dissimili interventi da parte di altri Paesi della CE nel complesso settore delle agevolazioni fiscali e delle innovazioni normative nel campo societario, possono comportare per il futuro dell'armonizzazione fiscale e societaria dell'Europa.

Accertato infatti, anche sulla base delle conclusioni del così detto "Rapporto Ruding", che la possibilità di giungere entro un breve periodo di tempo ad una definitiva armonizzazione del sistema impositivo nei Paesi della Comunità Europea è tutt'altro che prossima, bisogna altresì prendere atto che anche l'auspicio, per la verità espresso in termini estremamente diplomatici, di questo Comitato a favore di un progressivo ineluttabile avvicinarsi dei sistemi fiscali, principalmente attraverso un avvicinamento delle aliquote ad un "range" che va dal 30 al 40%, con una sostanziale uniformità nei sistemi di determinazione dell'imponibile, non ha ancora avuto alcun effetto pratico.

Anzi, il continuo "fiorire" di agevolazioni fiscali secondo uno schema assolutamente disorganico, associate nel caso della Gran Bretagna anche ad una nuova struttura imprenditoriale, va proprio nella direzione opposta, rappresentando una componente di quel variegato quadro normativo e fiscale ancor oggi costituito dall'Europa Comunitaria.

Ed è proprio questo approccio "competitivo" dei diversi Paesi europei al problema fiscale, utile sia a richiamare investimenti da altri Paesi della Comunità che a ridurre la propensione degli investitori nazionali ad operare in altri Stati che potrà portare, almeno secondo una qualificata corrente di pensiero, alla definitiva completa armonizzazione dei variegati regimi fiscali e delle connesse pratiche agevolative. Secondo tale orientamento, infatti, la "concorrenza" fiscale fra i diversi Paesi della CE non potrà continuare all'infinito e pertanto si dovrà arrivare ad un punto oltre il quale non sarà più possibile andare. Sarà quello il momento in cui non essendo più disponibili ulteriori elementi di novità l'armonizzazione fiscale nell'ambito del mercato europeo sarà inevitabile.

Per ora siamo però solo alla prima fase di questo processo di sviluppo concorrenziale e quindi ad un continuo proporsi di importanti agevolazioni fiscali e normative da parte di tutti i Paesi della Comunità. Uno di questi è proprio la Gran Bretagna, che nel tentativo di superare definitivamente la crisi economica e di rimettere in moto la dinamica imprenditoriale attraverso un ritorno dei capitali verso impieghi produttivi, ha dato vita al "Venture Capital Trust" che, oggetto del successivo approfondimento, potrebbe rappresentare un interessante spunto anche per il legislatore italiano, da sempre alla ricerca di nuove forme di supporto, diretto o indiretto, al nostro sistema imprenditoriale.

Il "Venture Capital Trust", la cui originaria proposta risale al novembre del 1993, è entrato effettivamente in vigore solo nel febbraio di quest'anno con l'approvazione della Legge Finanziaria per il 1995. Che esso rappresenti uno strumento di grande importanza, almeno agli occhi del legislatore inglese, per dare un nuovo impulso al sistema economico del Paese è provato soprattutto dal fatto che secondo quanto previsto dalle stesse autorità governative il "Venture Capital Trust" dovrebbe mettere in moto un flusso di investimenti, nei prossimi tre anni, non inferiore a 2,5 miliardi di sterline con un costo per l'erario, legato alle agevolazioni fiscali previste per tale struttura societaria, di circa 650 milioni di sterline nel medesimo arco temporale.

Indubbiamente un bel risultato ! Ma in concreto com'è strutturato e quali sono i limiti e i benefici che tale strumento comporta per l'investitore.

Per quanto attiene all'aspetto operativo il "Venture Capital Trust" trova la propria ragion d'essere in una struttura finanziaria assai poco conosciuta nel nostro Paese, ma oramai affermata in tutti i principali Paesi industrializzati e in particolare in quelli anglosassoni: il "venture capital". Caratteristica peculiare di tale forma di finanziamento è una partecipazione diretta dell'ente finanziatore al capitale della società finanziata. L'utile dell'operazione per l'ente finanziatore è dato unicamente dall'eventuale successo dell'iniziativa finanziata e quindi dalla possibilità di cedere l'originaria partecipazione ad un prezzo notevolmente più elevato di quello di acquisto.

E' evidente che condizione imprescindibile per garantire un'agevole collocazione della partecipazione nella società finanziata è l'esistenza di un'ampio mercato mobiliare al quale possano accedere anche le aziende di medie e piccole dimensioni. Mentre però un mercato con queste caratteristiche è senz'altro presente nel Regno Unito esso è, almeno per ora, del tutto assente in Italia.

Scopo di una struttura quale il "Venture Capital Trust" è quindi proprio quella di raccogliere attraverso l'emissione di titoli di partecipazione al proprio capitale un ingente massa di liquidità da reinvestire in molteplici operazioni di "venture capital", mettendo però i partecipanti al proprio capitale al riparo dai notevoli rischi insiti in questo tipo di operazione proprio attraverso un'ampia diversificazione dei settori e delle aziende nelle quali assumere una partecipazione al capitale.

Da un punto di vista normativo il "Venture Capital Trust" è rappresentato da una società per azioni frutto della combinazione fra un "investment trust" da una parte e una società che risponda positivamente ai requisiti previsti dall'"Enterprise Investment Scheme" del 1994 dall'altra. In pratica una struttura di questo tipo si configura come una società quotata al London Stock Exchange - in Gran Bretagna il mercato borsistico è molto più ampio di quello del nostro Paese e anche la partecipazione dei risparmiatori al capitale di rischio delle imprese molto più diffusa - in modo da consentire un accesso diretto del pubblico alla sottostante operazione di "venture capital" - altrimenti difficilmente appetibile in quanto notoriamente contraddistinta da un elevato grado di rischio. Tale mercato si rivela anche indispensabile per scambiare i titoli rappresentativi di un "Ventur Capital Trust" dopo cinque anni dall'emissione dei titoli stessi, potendo in questo modo beneficiare interamente dei benefici fiscali previsti per questa operazione, o anche prima qualora vi sia una inderogabile esigenza di liquidizzare la partecipazione.

Da un punto di vista fiscale i vantaggi di uno strumento di questo tipo sono specificatamente connessi alle sue caratteristiche operative. Mentre infatti non è prevista alcuna particolare agevolazione sui redditi percepiti dalla società, quale che sia il Paese di provenienza, i capital gain frutto di quella che sicuramente rappresenta la principale attività di una società di questo tipo, ossia il "venture capital", sono completamente esenti da imposizione.

Ma questa agevolazione per essere realmente "appetibile" deve essere trasferibile, almeno in parte, agli azionisti del "Venture Capital Trust". A tal fine il legislatore inglese ha correttamente previsto che una persona fisica la quale detenga tali partecipazioni, per un ammontare non superiore a 100.000 sterline, ma solo se frutto della prima sottoscrizione del capitale del "Venture Capital Trust", e per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni avrà la possibilità di usufruire di un credito d'imposta su tali redditi, per il quale non esite però la possibilità di ottenere il rimborso, pari al 20% di quanto percepito. Questi dividendi non potranno, inoltre, essere in nessun caso assoggettati all'aliquota marginale massima del 40% prevista per le persone fisiche.

Particolarmente importante è anche il fatto che le persone fisiche che rispondano alle condizioni sopra menzionate avranno modo di trasferire la propria partecipazione in una società di questo tipo usufruendo di una completa esenzione fiscale sui probabili "capital gain" derivanti dall'operazione.

Ma anche i capital gain derivanti dall'alienazione di partecipazioni in altre strutture societarie potranno evitare l'imposizione se reinvestiti in partecipazioni in un "Venture Capital Trust".

In sostanza, con il "Venture Capital Trust" si vuole favorire il reinvestimento nel settore produttivo di fondi altrimenti destinati ad impieghi improduttivi, e questo con un costo fiscale tutto sommato contenuto, al quale dovrebbe però far riscontro un cospicuo aumento del gettito tributario sui proventi derivanti delle attività finanziate da questa particolare struttura societaria.

Per completare questo breve approfondimento relativo a questa particolare struttura societaria inglese non resta che precisare come per poter accedere alle citate agevolazioni un "Venture Capital Trust" debba essere espressamente autorizzato dall'"Inland Revenue", debba avere una base azionaria non eccessivamente ristretta (non meno di 5 azionisti), sia ammessa alla quotazione alla borsa di Londra e il reddito prodotto sia per almeno il 70% dovuto ad investimenti in azioni o altri titoli. Allo scopo di limitare il rischio è inoltre richiesto che la quota di capitale destinata ad un singolo investimento non superi il 15% dell'attivo della società, fatti salvi evidentemente gli incrementi di valore che una partecipazione può maturare nel corso degli anni.

Ad ulteriore garanzia dei partecipanti al "Venture Capital Trust" è necessario che almeno il 70% del proprio attivo sia investito in "qualifying holding", ossia in una società la quale, a sua volta, detenga partecipazioni in una o più società operative. La partecipazione, inoltre, non deve superare un milione di sterline e al fine di orientare gli investimenti prevalentemente verso aziende di medie e piccole dimensioni la "qualifying holding" dovrà avere partecipazioni solo in società non quotate in alcun pubblico mercato.

L'insieme di queste considerazioni ci porta a due interessanti conclusioni. La prima sull'opportunità anche per le autorità fiscali italiane di cominciare a pensare agli incentivi agli investimenti non più solo come ad un'insieme di disorganiche agevolazioni, ma piuttosto come ad un nuovo organico quadro normativo finalizzato, come mostrato con chiarezza dall'esempio inglese, a dare durature possibilità di sviluppo al sistema economico del Paese senza dover pagare un prezzo troppo oneroso in termini di minori entrate tributarie.

La seconda sull'opportunità che una struttura di questo tipo offre a quegli imprenditori italiani che, oramai stanchi di lottare con le difficoltà che l'essere imprenditori nel nostro Paese comporta, scelgono di liquidizzare le proprie attività in Italia, di trasferire la propria residenza in un Paese della CE più "ospitale", e di investire parte di detta liquidità proprio in un "Venture Capital Trust". E' questo un esempio evidente di che cosa significhi oggi nella CE la "competizione fiscale" fra Paesi e quali possano essere gli effetti distorsivi di breve periodo di una situazione di questo tipo.