1995: NUMERO 2

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ITALIA
L'ARMONIZZAZIONE FISCALE EUROPEA NON E' NEUTRA PER L'IMPRENDITORE

di Michelangelo Fiastri

UNA RASSEGNA DELLE OPPORTUNITA' E DEI PROBLEMI POSTI ALLE NOSTRE IMPRESE DALLA QUASI CONTEMPORANEA ENTRATA IN VIGORE DELLA DIRETTIVA "MADRE FIGLIA" E DELLE NUOVE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI CON GRAN BRETAGNA, FRANCIA, GERMANIA E PAESI BASSI.

Il processo di integrazione europea già avviato da alcuni anni anche in Italia, pur se con gli oramai "tradizionali" ritardi - ben rappresentati dalla mancata ratifica nei tempi richiesti della Direttiva Comunitaria sulla libera circolazione delle persone, i cui effetti si sono chiaramente manifestati nella seconda metà di marzo - ha probabilmente nel tributario uno dei settori nei quali il nostro Paese ha risposto con maggior prontezza ed efficacia alle sollecitazioni di fonte comunitaria.

Particolarmente importante, a questo proposito, è il recepimento della Direttiva CE 435/90 o "madre figlia" - destinata a ridurre al minimo gli ostacoli di ordine fiscale al flusso di dividendi provenienti da una "figlia" residente in un Paese della Comunità Europea e diretti ad una "madre" anch'essa residente nella CE - resa operante nel nostro ordinamento dal D. Lgs. del 6 marzo 1993 n. 136 che, con scelta quanto mai opportuna, ha fra l'atro previsto l'estensione dei benefici concessi alla società "madre" italiana anche ai propri azionisti.

Tuttavia la Direttiva 435/90 non è l'unica significativa novità destinata a limitare gli ostacoli alla libera trasferibilità dei redditi prodotti in un Paese della CE. Infatti fra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 l'Italia ha avviato un ampio progetto di riforma delle Convenzioni contro le doppie imposizioni esistenti con gli altri Paesi europei il cui primo frutto è stata la Convenzione con la Gran Bretagna del 1988 e l'ultimo, almeno fino ad ora, quella con i Paesi Bassi del 1990. L'effettiva entrata in vigore di tali Convenzioni, legata alla necessaria ratifica da parte dei rispettivi Parlamenti nazionali, risale però solo a due o tre anni fa. In avanzata fase di negoziazione sono invece, per quanto riguarda l'ambito europeo, i trattati con la Danimarca, la Finlandia e l'Irlanda.

A prescindere dal fatto che una ventata di novità nel campo delle Convenzioni contro le doppie imposizioni era assolutamente indifferibile (quella con la Germania risaliva addirittura al 1925) tratto saliente di queste nuove Convenzioni è rappresentato dal fatto che, a parte le inevitabili differenze esistenti fra di loro, tutte prevedono un particolare meccanismo per il rimborso del credito d'imposta, della maggiorazione di conguaglio oppure, in alternativa, dell'una o dell'altra. Ulteriore particolarità di queste Convenzioni è rappresentata dal fatto che tutti gli accordi per evitare la doppia imposizione sottoscritti in questi ultimi anni dall'Italia con i Paesi extraeuropei non prevedono alcuna disposizione assimilabile a quelle introdotte nei trattati sottoscritti con i Paesi europei che, quindi, rappresentano un particolare "modello" di Convenzione contro le doppie imposizioni.

Alla luce di queste novità nei rapporti fiscali fra l'Italia e i suoi partner europei appare evidente la necessità di approfondire quanto previsto dalla normativa di fonte comunitaria e da quella convenzionale in materia di trasferimento dei dividendi, nonché i rapporti intercorrenti fra le due diverse normative e le opportunità che tale possibilità di usufruire di due regimi impositivi alternativi offre all'imprenditore italiano.

TAB. A REGIME FISCALE DELLE DIVERSE MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEI DIVIDENDI DA PARTE DI UNA SOCIETA' FIGLIA RESIDENTE IN OLANDA, GRAN BRETAGNA, FRANCIA E GERMANIA AD UNA SOCIETA' MADRE RESIDENTE IN ITALIA (1)
  OLANDA GRAN BRETAGNA FRANCIA GERMANIA
NORMATIVA ITALIANA DI RIFERIMENTO
Beneficio di affiliazione
(ex art 96 T.U.I.R.)(2)
Il 40% del reddito percepito (sotto forma di dividendi) è assoggettato ad imposizione in Italia (aliquota del 36%) il restante 60% è esente Il 40% del reddito percepito (sotto forma di dividendi) è assoggettato ad imposizione in Italia (aliquota del 36%) il restante 60% è esente Il 40% del reddito percepito (sotto forma di dividendi) è assoggettato ad imposizione in Italia (aliquota del 36%) il restante 60% è esente Il 40% del reddito percepito (sotto forma di dividendi) è assoggettato ad imposizione in Italia (aliquota del 36%) il restante 60% è esente
Distribuzione agli azionisti della società italiana La parte di dividendo esente in capo alla società italiana sarà assoggettata a maggiorazione di conguaglio all'atto della distribuzione ai soci della società italiana La parte di dividendo esente in capo alla società italiana sarà assoggettata a maggiorazione di conguaglio all'atto della distribuzione ai soci della società italiana La parte di dividendo esente in capo alla società italiana sarà assoggettata a maggiorazione di conguaglio all'atto della distribuzione ai soci della società italiana La parte di dividendo esente in capo alla società italiana sarà assoggettata a maggiorazione di conguaglio all'atto della distribuzione ai soci della società italiana
NORMATIVA COMUNITARIA - DIRETTIVA CE 435/90 (EX ART 96 BIS T.U.I.R.)
RITENUTA ALLA FONTE NEL PAESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO 0% 0%
(5% al ricorrere di alcune particolari condizioni)
0% 5%
(fino al 32 giugno 1996, poi 0%)
REGIME IMPOSITIVO IN ITALIA (ART 96 BIS T.U.I.R.)(3) Il 5% del dividendo percepito viene assoggettato ad imposizione con aliquota del 36%, il restante 95% è esente in capo alla società madre italiana Il 5% del dividendo percepito viene assoggettato ad imposizione con aliquota del 36%, il restante 95% è esente in capo alla società madre italiana Il 5% del dividendo percepito viene assoggettato ad imposizione con aliquota del 36%, il restante 95% è esente in capo alla società madre italiana Il 5% del dividendo percepito viene assoggettato ad imposizione con aliquota del 36%, il restante 95% è esente in capo alla società madre italiana
DISTRIBUZIONE AGLI AZIONISTI DELLA SOCIETA' ITALIANA Tutto il dividendo di fonte comunitaria (esente da imposte per il 95%) non sarà assoggettato a maggiorazione di conguaglio pur potendo usufruire del crdito di imposta che il percettore potrà anche riversaresu altri redditi di diversa provenienza ma del quale non potrà né chiedere il rimborso né il riporto ai successivi esercizi Tutto il dividendo di fonte comunitaria (esente da imposte per il 95%) non sarà assoggettato a maggiorazione di conguaglio pur potendo usufruire del crdito di imposta che il percettore potrà anche riversaresu altri redditi di diversa provenienza ma del quale non potrà né chiedere il rimborso né il riporto ai successivi esercizi Tutto il dividendo di fonte comunitaria (esente da imposte per il 95%) non sarà assoggettato a maggiorazione di conguaglio pur potendo usufruire del crdito di imposta che il percettore potrà anche riversaresu altri redditi di diversa provenienza ma del quale non potrà né chiedere il rimborso né il riporto ai successivi esercizi Tutto il dividendo di fonte comunitaria (esente da imposte per il 95%) non sarà assoggettato a maggiorazione di conguaglio pur potendo usufruire del crdito di imposta che il percettore potrà anche riversaresu altri redditi di diversa provenienza ma del quale non potrà né chiedere il rimborso né il riporto ai successivi esercizi
NORMATIVA CONVENZIONALE (4)
CONVENZIONE CON L'ITALIA DEL 8/5/90 21/10/88 5/10/89 18/10/89
IN VIGORE DAL 3/10/93 31/12/90 1/5/92 1/1/93
RITENUTA CONVENZIONALE 1) 5% se la società italiana ha una partecipazione > 50% delle azioni con diritto di voto
2) 10% se la società italiana ha una partecipazione 10%< IT <50% delle azioni con diritto di voto
3) 15% se la società italiana ha una partecipazione < 10% delle azioni con diritto di voto
1) 5% se la società italiana controlla almeno il 10% dei diritti di voto della società UK
2) 15% in tuti gli altri casi
1) 5% se il percettore italiano è una società che detiene direttamente o indirettamente da almeno 12 mesi il 10% o più del capitale della società francese
2) 15% in tutti gli altri casi
5% in tutti i casi (sulla base di una espressa decisione delle autorità fiscali tedesche in tal senso)
RIMBORSO DEL CREDITO DI IMPOSTA Non sono previste disposizioni in merito Nel caso una persona fisica inglese abbia diritto al credito di imposta secondo quanto previsto da una norma interna, di tale credito potrà usufruire anche un residente italiano secondo le seguenti modalità:
1) per partecipazioni < del 10% nella società inglese il percipiente italiano ha diritto al rimborso dell'intero credito d'imposta al netto della ritenuta (15%) dovuta sia sul dividendo che sul credito rimborsato
Nel caso un residente in Francia abbia diritto al credito d'imposta secondo quanto stabilito dalla normativa interna francese di tale credito potrà usufruire anche un residente italiano secondo le seguenti modalità:
1) per partecipazioni detenute da una persona fisica italiana o da una persona giuridica che detiene una partecipazione < 10% in una società francese il percipiente italiano ha diritto al rimborso dell'intero credito d'imposta (avoir fiscal) al netto di una ritenuta del 15%
2) per partecipazioni > 10% detenute da una società italiana in una società francese la società italiana ha diritto al rimborso del 50
% del credito d'imposta (avoir fiscal) al netto di una ritenuta del 5%
Non è prevista
RIMBORSO DELLA MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO Prevista solo per il flusso di dividendi dall'Italia all'Olanda No in nessun caso Si in alternativa al rimborso del credito d'imposta semprechè la maggiorazione di conguaglio (precompte) sia stata effettivamente versata dalla società francese. La ritenuta sarà del 5 o del 15% a seconda del tipo di partecipazione detenuta dalla società italiana Si in tutti i casi tenendo conto di quanto previsto dalla normativa interna tedesca e al netto di una ritenuta del 5% in Germania
ULTERIORI NOTAZIONI No Le azioni in corrispondenza delle quali sono pagati i dividendi devono essere state possedute in modo continuativo nei 12 mesi precedenti la delibera di distribuzione Attenzione: nel caso di rimborso della maggiorazione di conguaglio (precompte) e di applicazione della direttiva CE 435/90 tale rimborso non sarà assoggettato ad alcuna ritenuta alla fonte in Francia Attenzione: per le imprese italiane i dividendi derivanti da partecipazioni > al 25% del capitale di una società tedesca sono esclusi dalla sua base imponibile
NOTE:
1) In ogni esempio si ipotizza una partecipazione nella controllata superiore al 25% e detenuta da più di 2 anni, ad eccezione di casi diversi espressamente menzionati
2) Si considera solo il regime fiscale in Italia ( senza considerare pertanto la ritenuta nel paese di produzione del reddito)
3) In questo caso esistono però dei forti limiti alla deducibilità delle minusvalenze
4) Qualora trovi applicazione la disciplina convenzionale sarà comunque sempre possibile dare applicazione alla normativa interna sul beneficio di affiliazione purchè ricorrano le condizioni per la sua applicazione

 

A questo punto una precisazione si rende però necessaria. Infatti nei pochi anni trascorsi dall'entrata in vigore di questo innovativo "modello" di Convenzione, soprattutto per quanto attiene al particolare regime cui sono assoggettati i pagamenti di dividendi, l'inerzia delle autorità fiscali del nostro Paese ha impedito che potessero avere effettivamente corso i previsti rimborsi, in particolare quelli relativi al credito d'imposta. Per la maggiorazione di conguaglio, invece, il problema dei rimborsi è meno serio, principalmente in quanto, secondo quanto espressamente previsto da alcune Convenzioni (ad esempio dal comma 6 dell'art. 10 di quella con la Francia) la società italiana distributrice può corrispondere detto importo ad un soggetto francese al momento del pagamento dei dividendi a lui spettanti e quindi detrarre il medesimo ammontare dalla prima dichiarazione dei redditi successiva a detto pagamento.

Proprio l'inerzia delle Direzioni delle entrate territorialmente competenti, organi deputati all'erogazione dei rimborsi del credito d'imposta, ha provocato la reazione delle autorità amministrative dei nostri partner europei che stanno prendendo in seria considerazione la possibilità di sospendere anch'esse il rimborso del credito d'imposta alle società "madri" italiane. Fatto questo che all'atto dell'effettiva scelta sull'applicazione del regime convenzionale o di quello previsto dalla Direttiva CE 435 andrà ovviamente tenuto nel debito conto.

Passando ad esaminare più in dettaglio i termini di questo rapporto fra norme Convenzionali e Direttiva 435 merita di essere sottolineato il fatto che, nella pratica, viene lasciata al contribuente la facoltà di fare ricorso al regime fiscale che nel complesso si riveli meno penalizzante. Che questa sia l'unica soluzione da dare ai rapporti fra le due diverse normative è testimoniato in primo luogo dall'art.128 del TUIR che prevede la prevalenza delle norme dello stesso Testo Unico sulle norme convenzionali qualora queste possano rivelarsi nel complesso più convenienti per il contribuente, e a questo proposito merita di essere segnalato il fatto che quanto previsto dalla citata Direttiva "madre figlia", almeno per i dividendi corrisposti da una "figlia" estera ad una "madre" italiana, è stato recepito dal TUIR all'art. 96 Bis.

Nella medesima direzione va la Circolare n. 151 del 18 agosto 1994 del Ministero delle Finanze, destinata a chiarire in via definitiva quali debbano essere le modalità applicative nei confronti di società "madri" estere delle Convenzioni sottoscritte con Francia, Gran Bretagna, Germania e Paesi Bassi e quali debbano essere i rapporti fra tale normativa e la Direttiva CE 435. A questo riguardo la Circolare correttamente rileva come, in prima istanza e sempreché ricorrano le previste condizioni, potrà trovare applicazione la normativa comunitaria (disciplinata per i pagamenti diretti a una società "madre" estera dall'art. 27 Bis del D.P.R. 600/73, introdotto dal D. Lgs n.136 del 6 marzo 1993 che ha reso operante la Direttiva CE 435/90 nel nostro Paese) restando comunque impregiudicato il diritto del percettore estero di chiedere il rimborso - del credito d'imposta o della maggiorazione di conguaglio - previsto dalla normativa convenzionale dovendo in questo caso corrispondere però anche tutte le ritenute - quindi sia sull'ammontare del dividendo che sull'ammontare del rimborso - previste dal regime convenzionale.

La lettura combinata di quanto previsto dalla suddetta Circolare e dal citato art. 128 del TUIR non lascia quindi dubbi sul fatto che a fare la scelta finale fra Convenzione e Direttiva dovrà essere in ultima analisi proprio il contribuente facendo ricorso alla normativa che di volta in volta gli consenta di minimizzare l'onere fiscale a proprio carico.

Un esauriente confronto sulle differenti conseguenze che l'applicazione del "beneficio di affiliazione", della normativa comunitaria o del regime convenzionale (il quale comunque non fa venir meno la possibilità di usufruire del "beneficio di affiliazione") comporta per una società italiana che riceve un pagamento di dividendi da parte di una propria controllata residente in uno dei quattro citati Paesi europei è contenuto nell'allegata Tabella A.

Rispetto a quanto sintetizzato nell'allegata tabella sarà comunque opportuno aggiungere due ulteriori considerazioni che, nella pratica, potranno rivelarsi estremamente utili per consentire alla società "madre" italiana di disporre di una quadro informativo più completo per operare la propria scelta fra normativa convenzionale e comunitaria.

Di particolare importanza nel far preferire l'applicazione di quanto previsto dalla normativa comunitaria potrebbe essere il fatto che essa consente alla società "madre" italiana di distribuire i dividendi comunitari esenti senza assoggettarli a maggiorazione di conguaglio, pur essendo concesso al percettore di usufruire del credito d'imposta sui dividendi percepiti, per il quale non sarà però possibile chiedere ne il riporto a nuovo ne il rimborso. Il vantaggio per il percettore è quindi limitato all'esercizio in cui tali dividendi sono percepiti nel corso del quale egli avrà la possibilità di utilizzare tale credito a fronte degli eventuali altri redditi percepiti nell'anno.

D'altra parte il ricorso alla normativa comunitaria comporta anche il mancato riconoscimento delle eventuali svalutazioni della partecipazione nella società "figlia" estera quando essa sia in qualche modo connessa alla distribuzione degli utili che non sono assoggettati ad imposizione nel nostro Paese. Restano, invece, pienamente deducibili sia gli interessi passivi che le spese generali connesse a tale partecipazione.