1995: NUMERO 2

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PIANIFICARE CON I TITOLI ATIPICI
di Nunzio Lanteri

Come ampiamente riportato dalla stampa specializzata il governo Berlusconi ha varato un'insieme di norme finalizzate ad invertire il processo di crescente disoccupazione attraverso la concessione di detassazioni ed incentivi fiscali alle imprese che, nel breve periodo, effettuino investimenti al fine di migliorare le possibilità di sviluppo, crescita ed espansione della propria attività.

In tale contesto meraviglia ha destato, tra gli addetti ai lavori, il fatto che non si sia approfittato di questa occasione per incentivare l'emissione dei cosiddetti "titoli atipici".

Per atipici s'intendono i titoli che non sono espressamente contemplati dal nostro ordinamento giuridico per la loro varietà di forma e contenuto eterogeneo; l'atipicità può riguardare l'aspetto economico o quello giuridico, il contenuto ovvero i diritti e gli obblighi, ed essenzialmente evidenzia il carattere innovativo dei titoli stessi.

Tali titoli vengono normalmente emessi quando l'impresa dopo aver effettuato investimenti per avviare una particolare nuova iniziativa si rende conto che la stessa non ha una prospettiva di successo tale da poter prevedere almeno la copertura dei costi fino a quel momento sostenuti; conseguentemente l'impresa non avrebbe altra alternativa se non quella di abbandonare il progetto recuperando parte dei costi sostenuti, contrapponendoli leggittimamente agli utili prodotti nell'esercizio in modo così da ridurre il relativo carico fiscale. In tale situazione ove terzi, (che evidentemente conoscono il progetto ma non avrebbero avuto normalmente i mezzi economici per portarlo alla fase in cui si trova attualmente) si dichiarano certi di poter rendere economicamente valido per l'azienda il progetto e pronti a completare l'attuale fase di preparazione garantendo all'impresa che riusciranno quantomeno a farle recuperare per intero i costi sostenuti, l'azienda stessa dovrà garantire al terzo la partecipazione ai ritorni economici nei termini stabiliti.

La società potrà quindi emettere dei titoli che rappresentino la quota di partecipazione al progetto che il terzo avrà nell'affare, determinata in modo tale che il terzo possa garantire all'impresa una partecipazione che le permetta il recupero degli investimenti già effettuati (ad esempio il 90% all'investitore ed il 10% all'impresa).

Nelle ipotesi di emissioni di titoli atipici ci si trova, quindi, quasi sempre in una situazione dove un soggetto imprenditore, evidentemente con un'intuizione di mercato superiore alla media dei suoi colleghi, e senza incidere in alcun modo sulla comunità, crea i presupposti per avviare un'azienda (o ramo di azienda) che produrrà, poi, reddito tassabile (e introiti per lo Stato, il quale, altrimenti, avrebbe avuto solo un costo detraibile dall'impresa che aveva avviato il progetto poi abbandonato) dando anche l'avvio ad un processo di sviluppo che potrà contribuire alla creazione di nuovi posti di lavoro.

Alla luce di quanto sopra, considerati i vantaggi che simili situazioni comportano, ci si meraviglia di come nell'ambito dei provvedimenti fiscali adottati dal precedente governo, volti a sollecitare proprio gli investimenti aziendali al fine di permettere una più efficace e rapida ripresa economica ed occupazionale, non sia stata contemplata una riduzione dell'aliquota prevista per l'imposizione fiscale dei titoli atipici, così come, invece, è stato fatto per le obbligazioni, la cui ritenuta è stata ridotta dal 30% al 12,5%.

Ai titoli atipici viene invece applicata la disciplina di cui all'articolo 5 del Decreto Legge 30/9/1983, n.512 che prevede che i ".....titoli o certificati in serie o di massa diversi dalle azioni e obbligazioni, o titoli similari, e dai certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare....." sono soggetti ad una ritenuta del 30% a titolo di imposta, sui proventi di ogni genere; l'articolo successivo precisa poi che tale aliquota viene applicata nel caso in cui le scadenze siano predeterminate, mentre per i certificati con scadenza non predeterminata la ritenuta diventa 1/3 del 30% salvo conguaglio all'atto del rimborso.

Una tassazione del 30%, seppure inferiore a quella che andrebbe a colpire eventuali utili societari distribuiti, è comunque troppo elevata per invogliare gli investitori; considerando, in particolare, che l'imposizione va a colpire utili che sono maturati proprio grazie all'intervento del nuovo imprenditore e che altrimenti non si sarebbero mai realizzati.

In effetti un'aliquota fiscale così elevata nobilita tali titoli a strumenti di pianificazione solo quando il nuovo imprenditore è veramente "certo" del risultato positivo.

Concludendo, se da un lato si auspica un'intervento del legislatore che riduca drasticamente l'attuale aliquota d'imposta sui titoli atipici in modo da indurre un maggior numero di imprenditori a "scommettere" su progetti abbandonati, invogliati dalla ridotta imposizione fiscale in caso di successo (da cui non si pretende certamente un gettito immediato per l'erario ma una importante premessa per la creazione di nuovi posti di lavoro), dall'altro ove si possano valutare ridotte percentuali di insuccesso del progetto stesso, anche l'attuale ritenuta a titolo d'imposta costituisce indubbiamente una non lieve riduzione del carico fiscale facendo risultare i titoli atipici comunque un valido strumento di pianificazione.