1995: NUMERO 2

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DANIMARCA
UN FISCO "FERTILE" PER LE IMPRESE STRANIERE.
di Enrico Santoro

LE SOCIETA' ASSIMILABILI ALLE "HOLDING PURE" GODONO DI VANTAGGI PARTICOLARI SE RISPETTANO SEVERE REGOLE ANTIELUSIONE.

Con un tasso di inflazione molto basso, un saggio medio di crescita del PIL intorno al 2% ed un reddito pro-capite di circa 25.000 dollari statunitensi, la Danimarca si sta affermando, a livello europeo, come meta ideale per l'imprenditore che desideri internazionalizzare la propria attività investendo nel Nord Europa.

E la convinzione che il Paese nordico rappresenti un "terreno fertile" per le imprese straniere è, nella realtà dei fatti, supportata sia dall'esistenza di una vasta rete di Convenzioni contro le doppie imposizioni (circa 60), che dalle notevoli opportunità di risparmio fiscale offerte all'investitore estero.

Tuttavia la Danimarca, è da sempre stata considerata come un Paese ad elevata imposizione. Ma se tale affermazione trova riscontro nella realtà per ciò che concerne il trattamento fiscale dei redditi prodotti dalle persone fisiche, lo stesso non si può certamente dire riguardo alle persone giuridiche; l'aliquota sui redditi prodotti da queste ultime infatti, essendo del 34%, rientra nella media di quelle applicate dagli altri Paesi europei. Inoltre non bisogna dimenticare che, pur non prevedendo alcun regime particolare per le imprese il cui fine principale sia quello di detenere partecipazioni, la Danimarca offre notevoli possibilità di pianificazione fiscale per le società la cui attività sia assimilabile a quella delle "holding pure"; a cominciare dalla totale esenzione da imposte in capo alla percipiente danese dei dividendi distribuiti dalle controllate residenti. A tal proposito, il Parlamento danese ha approvato, il 5 maggio 1994, una legge che estende il principio della "partecipation exemption" anche ai dividendi di fonte estera percepiti da persone giuridiche residenti in Danimarca.

Tuttavia, affinché la società madre danese possa beneficiare di tale agevolazione, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- la partecipazione non può essere inferiore al 25% del capitale sociale della controllata;

- la società madre deve possedere tale partecipazione da almeno due anni al giorno in cui viene dichiarata la distribuzione dei dividendi, ovvero il pacchetto di controllo sia detenuto per tutto il periodo impositivo di percezione dei dividendi;

- i redditi dai quali scaturiscono i dividendi devono essere stati assoggettati ad una imposizione equivalente a quella danese.

Inoltre, in virtù della Direttiva 435/90 (madre-figlia), le autorità fiscali della Danimarca non applicano alcuna ritenuta alla fonte sul flusso di dividendi tra la società figlia danese e la madre residente nell'ambito della Comunità Europea.

Qualora, invece, le condizioni di applicazione della "partecipation exemption" non si verifichino, i dividendi, sia di fonte comunitaria che extra-CE, concorreranno alla formazione della base imponibile in capo alla società percipiente per un ammontare pari al 66% di quanto ricevuto; in tal modo l'aliquota effettiva applicata su tali componenti di reddito sarà del 22,44% (34% del 66% del dividendo ricevuto). Ciò si verifica quando:

- le imposte scontate in territorio straniero non sono direttamente collegate al reddito effettivo prodotto dalla subsidiary non residente (quali ad esempio le imposte sul patrimonio netto ovvero le imposte calcolate come percentuale dei costi di produzione);

- i dividendi pagati sono, anche in forza di particolari deroghe alle norme fiscali generali, totalmente deducibili;

- le imposte sul reddito d'impresa dovute all'estero sono sostanzialmente inferiori a quelle che la società straniera avrebbe dovuto pagare se residente in Danimarca.

Tale disposizione normativa non si discosta molto dal cd. "beneficio di affiliazione" previsto in Italia, secondo il quale solo il 40% dei dividendi provenienti da imprese residenti in Paesi extra-CE che non rientrano nella cd. "black list", viene assoggettato a tassazione. Tuttavia tra i due sistemi adottati per evitare la doppia imposizione esiste una differenza fondamentale; difatti mentre in Italia i dividendi ricevuti da società domiciliate fiscalmente in Paesi membri dell'Unione Europea beneficiano, nella totalità dei casi, di una sostanziale esenzione (in base alla Direttiva 435/90), in Danimarca la decisione di applicare il "beneficio di affiliazione" piuttosto che l'esenzione totale sui dividendi percepiti è fondata su presupposti profondamente diversi quali, ad esempio, l'assoggettamento dei profitti dai quali scaturiscono tali dividendi ad una imposizione "assimilabile" (all'incirca il 20% del reddito) a quella danese. Ed è questa una differenza che, anche se ad una prima analisi può sembrare di scarso rilievo, è in verità alquanto importante.

Infatti le autorità governative danesi, non avendo predisposto né una "black list" né dei limiti geografico-politici sulla base dei quali applicare l'uno o l'altro metodo per evitare la doppia imposizione, hanno discriminato, al contrario di quanto fatto dal legislatore italiano, anche quelle imprese domiciliate in Paesi appartenenti alla Comunità Europea.

In Italia, a conferma di quanto appena detto, non è stata infatti prevista alcuna misura restrittiva sui dividendi provenienti dagli altri Stati dell'Unione; in tal senso la Direttiva Comunitaria 435/90 (madre-figlia) è stata recepita con la massima apertura da parte delle autorità governative del nostro Paese.

Ma c'è anche un rovescio della medaglia da considerare con attenzione !

A fronte infatti di una maggior apertura nel recepire le Direttive Comunitarie da parte del Governo italiano rispetto a quello danese, si contrappone un forte "disincentivo", espressamente sancito dall'art. 96 bis, comma 7, T.U.I.R., per gli imprenditori extra-CE di costituire una "holding" in Italia unicamente per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla Direttiva madre-figlia.

In senso diametralmente opposto si è invece mossa la Danimarca; se da una parte, infatti, le autorità fiscali danesi, nel recepire la Direttiva 435/90, hanno preferito il metodo del credito d'imposta diretto ed indiretto rispetto alla "partecipation exemption", dall'altra, attraverso disposizioni normative interne, hanno comunque permesso alle società residenti di percepire i dividendi in totale esenzione di imposta indipendentemente dalla localizzazione geografica e dalla collocazione politica delle "subsidiary" estere. In tal modo è stato possibile favorire, e non "impedire" come nel caso dell'Italia, la costituzione e l'insediamento di nuove "holding" partecipate, anche totalmente, da imprenditori stranieri.

Attenzione però ! Le leggi fiscali danesi, se da un lato non contengono esplicite disposizioni per prevenire l'accumulazione dei profitti in controllate estere soggette ad una imposizione bassa, o addirittura nulla, da parte di società residenti, dall'altro impediscono di fatto che a tali redditi siano riconosciute le agevolazioni fiscali previste dalla normativa interna. In effetti, pur non essendo stato compilato uno specifico elenco dei Paesi che si ritiene abbiano un regime impositivo che non presenta differenze sostanziali rispetto a quello previsto dalla normativa interna, le autorità governative danesi hanno reso noto l'orientamento dell'amministrazione finanziaria locale permettendo, in tal modo, all'imprenditore straniero di individuare, con un margine di ragionevole certezza, quali sono gli Stati, indipendentemente dall'appartenenza o meno alla Comunità Europea, approvati "senza riserve".

Rientrano in tale elenco Paesi, quali ad esempio Germania, Italia ed Olanda, il cui livello di imposizione è sicuramente più elevato se confrontato con quello danese.

Un ulteriore aspetto del sistema fiscale della Danimarca, sul quale sicuramente si focalizza l'attenzione del pianificatore fiscale internazionale, concerne la cd. "joint taxation", ossia la tassazione di gruppo. E' possibile infatti, per le holding danesi, redigere, unicamente sotto il profilo fiscale, una sorta di bilancio "consolidato"; in tal modo si possono compensare le eventuali perdite di una "subsidiary" con i profitti maturati in capo alle altre controllate.

Ma le sorprese non finiscono qua ! Infatti le eventuali perdite che scaturiscono dal "consolidato fiscale", in capo alla holding residente, possono essere riportate a nuovo negli anni successivi, rimanendo fermo il diritto per le controllate estere di riportare le proprie perdite in accordo con le norme tributarie del Paese di residenza.

Il vantaggio è evidente; in presenza di subsidiary estere che, specialmente nei primi anni di vita, producono delle perdite fiscali, la base imponibile della società che ne detiene le quote può essere notevolmente ridotta.

Tuttavia non bisogna dimenticare che, anche per quanto riguarda la redazione del "consolidato fiscale", esistono delle limitazioni di carattere generale finalizzate ad evitare l'uso di tale strumento unicamente per fini elusivi. Ad esempio, è espressamente vietato praticare il cd. "jump the tiers", ossia non è possibile, per la "holding" danese, includere nel "consolidato" una subsidiary di una propria controllata senza, contestualmente, inserire nel calcolo anche la società che eventualmente la controlla. Inoltre la scelta di optare o meno per il "consolidato fiscale" deve essere fatta entro i termini fissati per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Sempre entro gli stessi termini si può decidere per l'esclusione di una o più subsidiary dal calcolo del consolidato (ad esempio nel caso in cui alcune controllate producano redditi elevati); in tale ipotesi però la scelta diventa definitiva e, una volta escluse, tali società non potranno più rientrare nel computo dell'imponibile di gruppo; ciò comporta che qualsiasi decisione in merito deve esser presa con la massima cautela da parte dell'imprenditore, onde evitare spiacevoli conseguenze sotto il profilo fiscale.

A ciò si aggiunga che le nuove misure anti-elusione (Controlled Foreign Company rules) emanate nel mese di novembre dello scorso anno possono "obbligare" la holding danese a redigere il consolidato fiscale (forced joint taxation), e quindi a includere nella propria base imponibile anche i profitti maturati in capo alla controllata estera, qualora le seguenti condizioni siano tutte soddisfatte:

- la società residente detiene più del 50% delle quote ovvero dei diritti di voto della "subsidiary" estera;

- la società estera svolge, in via esclusiva, un'attività assimilabile a quella di una "finanziaria pura";

- la "subsidiary" straniera è assoggettata ad una imposizione sostanzialmente inferiore a quella danese.

Ciò tuttavia non toglie che, anche alla luce di tali novità, la Danimarca si ponga come valida alternativa nella scelta della miglior localizzazione di una holding in ambito europeo.

Ad esempio per una società italiana che desideri investire in Norvegia, sarebbe comunque più oneroso, sotto il profilo fiscale, controllare la propria "subsidiary" direttamente piuttosto che attuare un controllo mediato attraverso l'utilizzo di una "holding" danese.

Infatti nel primo caso (Tab. A) i dividendi percepiti dalla controllata norvegese vengono assoggettati a tassazione in Italia per il 40% del loro ammontare, in accordo con quanto previsto dal "beneficio di affiliazione". A ciò si aggiunga che tali dividendi subiscono, in Norvegia, una ritenuta alla fonte del 15%.

Profondamente diverso è invece il discorso se la società italiana controlla, attraverso una "figlia" danese, la "subsidiary" domiciliata in Norvegia; in tal caso, infatti, non solo i dividendi non subiscono alcuna ritenuta alla fonte in territorio norvegese ma una volta giunti in Danimarca sono esenti da imposizione in virtù dell'applicazione del principio della "partecipation exemption" sancito dalla normativa interna. Inoltre in Italia tali dividendi vengono assoggettati a tassazione per un ammontare pari al 5% del ricevuto secondo quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria 435/90 (Tab. B).

In verità allo stesso risultato, e per le medesime motivazioni, si giunge se il controllo della "figlia" norvegese viene attuato attraverso una holding olandese piuttosto che mediante una società danese (Tab. C).

Il ricorso ad una "intermediate holding" domiciliata in uno Stato membro della CE può quindi rappresentare un mezzo fiscalmente efficace per investire al di fuori dell'ambito comunitario; ma, anche in tal caso, l'imprenditore deve sempre tener conto di tutte le variabili che possono influenzare il raggiungimento degli obiettivi preposti. Ciò tuttavia non toglie che anche la figura del pianificatore internazionale rivesta un ruolo di notevole importanza; il sollevare, infatti, l'imprenditore dal problema delle doppie imposizioni può, se non altro, contribuire a rendere maggiormente competitiva l'impresa nell'ambito del mercato globale. Solo così l'investitore potrà vincere la propria scommessa imprenditoriale.

 

Tabella A  Pagamento diretto Norvegia - Italia

Profitti norvegesi al lordo delle imposte 100 -
Imposta sulle società (28.0%) 28.0 =
Dividendo netto 72.0 -
Ritenuta alla fonte (15%) 10.8 =
Dividendo lordo ricevuto in Italia 61.2

Credito per le imposte sostenute in Norvegia ( 40% della ritenuta alla fonte subita )

4.3
Imponibile in Italia ( 40% del lordo ricevuto) 28.8
Imposta sulle società in Italia (36%) 10.3 -

Imposta effettivamente pagata in Italia ( imposta sulle società - credito d'imposta)

6.0

Dividendo al netto delle imposte effettivamente pagate in Italia (61.2 - 6.0)

55.2

 

Tabella B  Pagamento di dividendi attraverso una società holding danese

Profitti norvegesi al lordo delle imposte 100 -
Imposta sulle società (28.0%) 28.0 =
Dividendo netto 72.0 -
Ritenuta alla fonte (0.0%) 0 =
Dividendo lordo ricevuto in Danimarca 72.0
Credito per le imposte sostenute in Norvegia 0

Imponibile in Danimarca (0% secondo il principio  "partecipation exemption")

0
Dividendo al netto delle imposte in Danimarca 72.0
Ritenuta alla fonte (0% del dividendo da distr.) 0
Dividendo lordo ricevuto in Italia 72.0
Credito per le imposte sostenute in Danimarca 0
Imponibile in Italia ( 5% del lordo ricevuto) 3.6
Imposta sulle società in Italia (36%) 1.3 -

Imposta effettivamente pagata in Italia ( imposta sulle società - credito d'imposta)

1.3

Dividendo al netto delle imposte effettivamente pagate in Italia (72.0 - 1.3)

70.7

 

Tabella C  Pagamento di dividendi attraverso una società holding olandese

Profitti norvegesi al lordo delle imposte 100 -
Imposta sulle società (28.0%) 28.0 =
Dividendo netto 72.0 -
Ritenuta alla fonte (0.0%) 0 =
Dividendo lordo ricevuto in Olanda 72.0
Credito per le imposte sostenute in Norvegia 0

Imponibile in Olanda (0% secondo il principio  "partecipation exemption")

0
Dividendo al netto delle imposte in Olanda 72.0
Ritenuta alla fonte (0% del dividendo da distr.) 0
Dividendo lordo ricevuto in Italia 72.0
Credito per le imposte sostenute in Olanda 0
Imponibile in Italia ( 5% del lordo ricevuto) 3.6
Imposta sulle società in Italia (36%) 1.3 -

Imposta effettivamente pagata in Italia ( imposta sulle società - credito d'imposta)

1.3

Dividendo al netto delle imposte effettivamente pagate in Italia (72.0 - 1.3)

70.7