1995: NUMERO 2

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PORTO RICO
DAL PRINCIPE DEI "POSSESSION" AL SOGNO AMERICANO.

di Ezio Turchi

LA SEZIONE 936 DELL'INTERNAL REVENUE CODE E' STATA ANCORA RIFORMULATA IN SENSO ANTIELUSIVO. ECCO LE INNOVAZIONI E LE PRINCIPALI CONSEGUENZE PER L'IMPRESA.

Il caso Luxottica lo conferma: investire negli Stati Uniti è un passo quasi "obbligato" per qualsiasi imprenditore europeo che voglia fornire la propria azienda di una "marcia in più" rispetto alle concorrenti. E gli strumenti a disposizione dell'investitore estero non sono certo pochi. Come non sono poche le vie per "sbarcare" negli U.S.A.; tra queste, una delle meno conosciute ed utilizzate da parte dell'imprenditore europeo è certamente quella che passa attraverso i cd. "possession" statunitensi, ossia quei Paesi, che pur godendo di una certa autonomia territoriale, sono così strettamente collegati agli U.S.A., mediante accordi doganali e commerciali, da poter essere assimilati alle vecchie "colonie".

Attenzione però; l'utilizzo dei "possession" per "entrare" nel mercato statunitense, pur avendo alle spalle una "storia" di quasi un secolo, deve essere affrontato con le dovute cautele. Insomma, una "strada" per molti, ma non per tutti. Vediamo perchè.

Sono più di 70 anni che le autorità governative americane permettono alle imprese residenti negli U.S.A. di operare nei "possession" statunitensi beneficiando di notevoli incentivi sotto il profilo fiscale. E la storia della normativa fiscale correlata non è certo priva di colpi di scena che più di una volta hanno rischiato di stravolgerne il significato.

Le agevolazioni fiscali furono introdotte per la prima volta dalla Sezione 262 del "Revenue Act" del 1921 e riprese con diverse modifiche dalla Sezione 936 dell'"Internal Revenue Code"; lo scopo principale della normativa era quello di stimolare lo sviluppo del settore industriale nei "dominions" statunitensi e contestualmente aumentare l'offerta di lavoro da parte delle società residenti.

E in effetti, per oltre un decennio, a partire dagli anni '50, le imprese "coloniali" di nuova costituzione diedero una forte spinta all'economia e fecero registrare un notevole incremento sotto il profilo occupazionale; e il Paese nel quale tali benefici si fecero più sentire, fu proprio Porto Rico che non a caso era stato scelto come "territorio pilota" ove "testare" gli effetti della nuova normativa dato che, poco dopo l'emanazione della Sez. 936, erano state promulgate una serie di norme che offrivano ulteriori agevolazioni fiscali alle imprese portoricane di nuova costituzione; l'effetto "moltiplicatore" della "Operation Bootstrap" (così era chiamata l'operazione che aveva dato vita alle nuove norme fiscali agevolative per le imprese portoricane) era garantito. Durante gli anni '50, infatti, Porto Rico passò con rapidità da un'economia basata fondamentalmente sull'agricoltura ad una fondata sull'industria e sul lavoro altamente specializzato. A ciò si aggiunga che il Prodotto Interno Lordo portoricano, trainato anche dall'aumento delle esportazioni, crebbe ad una velocità doppia (5% annuo) rispetto a quella statunitense (2,2% annuo) e contestualmente, grazie al crescente numero di "subsidiary" controllate da società americane, aumentò anche l'offerta di lavoro (oltre 60.000 posti di lavoro in più). L'entusiasmo iniziale spinse gli operatori statunitensi a parlare addirittura di "miracolo economico" dei Caraibi.

Sembrava proprio che l'Internal Revenue Service, l'autorità fiscale statunitense, avesse centrato in pieno gli obiettivi prefissati !

Ma con la stessa velocità con cui erano arrivati, gli effetti positivi che avevano seguito il "collaudo" della norma, svanirono; dalla metà degli anni '70 in poi, sia l'economia portoricana che le esportazioni verso il continente americano conobbero una sostanziale fase di stasi influenzando negativamente anche il "trend" di crescita della domanda di lavoro interna.

A ciò si aggiunga che nel periodo 1973/78 gli investimenti effettuati a Porto Rico crollarono di circa il 30% passando da 1,5 a 1,1 miliardi di dollari; il successivo quinquennio, dal 1978 al 1983, registrò un ulteriore decremento del 35% (da 1,1 a 0,7 miliardi di dollari).

Le ragioni del fallimento di tale politica fiscale erano proprio da ricercare nella formulazione della Sez. 936. Le imprese residenti a Porto Rico, infatti, potevano beneficiare di un credito d'imposta pari al totale delle imposte statunitensi dovute sui redditi maturati nei "possession", indipendentemente dal fatto che tali redditi derivassero o meno da reali investimenti effettuati in loco. Sulla base di tale formulazione, infatti, le società statunitensi potevano, attraverso manovre elusive, trasferire temporaneamente la fonte dei propri redditi nel territorio portoricano, beneficiando al contempo del credito d'imposta loro concesso dalla Sez. 936 dell'Internal Revenue Code, e senza quindi dar vita a nuovi insediamenti produttivi a Porto Rico.

Un esempio abbastanza eloquente di tale politica elusiva era fornito dalle società statunitensi impegnate nel settore farmaceutico. L'impresa americana infatti, dopo aver inventato e brevettato un nuovo farmaco, usufruendo contestualmente della deducibilità dalla propria base imponibile delle spese di ricerca e sviluppo legate allo studio del nuovo ritrovato, poteva seguire sostanzialmente due strade per poter beneficiare degli incentivi fiscali offerti dalla Sez. 936:

- costituire una figlia a Porto Rico e contestualmente trasferirvi l'intero apparato produttivo; ovvero

- costituire una figlia a Porto Rico e trasferirvi unicamente il brevetto del nuovo farmaco.

Nel primo caso la società americana effettuava un vero e proprio investimento, dato che il trasferimento dell'intera attività in territorio portoricano comportava anche la costruzione di nuovi stabilimenti e di nuove entità produttive.

I problemi maggiori nascevano invece nel caso in cui l'impresa farmaceutica statunitense optava per la seconda opportunità; in tale ipotesi infatti la società americana trasferiva il reddito prodotto negli Stati Uniti, in capo alla propria subsidiary portoricana, sotto forma di royalties. In questo modo la "figlia" di Porto Rico poteva rivendicare i propri redditi come "possession source income" e beneficiare del credito di imposta previsto dalla Sez. 936, senza che la controllante statunitense avesse effettuato alcun reale investimento nel territorio "coloniale". Come risultato finale, il gruppo societario vedeva assoggettati a tassazione una minima parte dei redditi maturati sia in capo alla subsidiary portoricana che alla madre statunitense.

Una vera e propria manovra "elusiva" che si diffuse con molta rapidità anche presso le aziende americane che non erano dotate di un elevato grado di internazionalizzazione; basti pensare che fino al 1990, ben 17 dei 21 brevetti riguardanti i farmaci più diffusi negli Stati Uniti, erano nelle mani delle subsidiary portoricane.

Il tutto si traduceva quindi in una netta perdita, in termini di gettito tributario, per il "Department of the Treasury" statunitense; un risultato in netto contrasto con gli obiettivi che avevano ispirato la stesura della Sez. 936. Inoltre il "costo" della Sez. 936 si manifestava proprio nel momento in cui il Dipartimento del Tesoro aveva deciso di dare un taglio netto alle spese e di ottimizzare le entrate tributarie attraverso una migliore allocazione delle risorse disponibili; il risultato sbagliato al momento sbagliato !

Non c'era tempo da perdere; occorreva al più presto correre ai ripari. Il primo vero sforzo in questa direzione fu effettuato dall'Internal Revenue Service che, nel "Tax Reform Act" del 1976, cercò di limitare i danni derivanti da una errata "interpretazione" della Sez. 936 dell'Internal Revenue Act; l'IRS infatti stabilì che, per poter usufruire dei benefici collegati alla Sez. 936, almeno il 50% del reddito prodotto dalle subsidiary portoricane doveva derivare da "reali investimenti" effettuati nel territorio "coloniale". Le successive modifiche del 1982 e del 1986, innalzarono tale limite rispettivamente al 65 e al 75%.

Ma anche questi tentativi, finalizzati anche ad "arginare" i danni provocati dalle manovre puramente "elusive", non riuscirono a dare ossigeno all'economia portoricana. Ed è proprio per questo motivo che il "Tax Reform Act" del 1986 integrò le disposizioni previste dalla Sez. 936 con il "Caribbean Basin Initiative" (CBI) già promulgato dall'amministrazione Reagan nel corso del 1983 e tuttora in vigore. Secondo il CBI le imprese domiciliate nei "dominions" statunitensi possono reinvestire i profitti derivanti dall'attività svolta in totale esenzione di imposta; inoltre i redditi che scaturiscono da tali investimenti, cd. "qualified possession source investment income" (QPSII), sono a loro volta esenti da imposizione negli Stati Uniti.

Tuttavia, affinché le società estere possano usufruire di tali agevolazioni, gli investimenti devono:

- essere effettuati in uno dei 23 territori individuati dal "Caribbean Economic Recovery Act" del '83;

- riguardare beni considerati strumentali allo svolgimento dell'attività di impresa;

- essere effettuati attraverso istituzioni finanziarie ufficiali quali la "Government Development Bank for Puerto Rico" e la "Puerto Rico Economic Development Bank".

Ma anche in tal caso il "Caribbean Basin Initiative" non diede i risultati sperati; tranne che per il 1983, anno di emanazione del suddetto programma, le esportazioni da Porto Rico verso gli Stati Uniti diminuirono ad un tasso annuo del 2,1%. Ciò tuttavia non servì a convincere l'amministrazione Reagan a limitare, se non ad eliminare, i benefici collegati alla Sez. 936 ed al CBI; era evidente che le spinte "politiche" e la notevole mole di interessi economici delle grandi multinazionali statunitensi prevalevano sulla salute economica del Dipartimento del Tesoro americano.

A ciò si aggiunga che, in forza di una serie di norme agevolative promulgate nel 1948 e tutt'ora in vigore, le società domiciliate a Porto Rico possono beneficiare di un'esenzione da imposte sul 90% dei redditi prodotti per periodi che variano sia in funzione dell'attività svolta che della zona geografica in cui operano (Tab. A).

Tuttavia le società che rispettano i parametri richiesti per l'esenzione da imposte sui redditi, vengono assoggettate ad un'imposta aggiuntiva (special surtax) pari al minore tra lo 0,075% del fatturato e lo 0,5% del reddito imponibile se tale reddito supera i 100.000 dollari statunitensi nell'anno fiscale di riferimento. Inoltre viene applicata una ritenuta alla fonte, cd. "toolgate tax", con un'aliquota massima del 10%, sui flussi di reddito in uscita da Porto Rico; l'aliquota della ritenuta varia in funzione del lasso di tempo che intercorre tra la data di effettuazione dell'investimento e il giorno in cui i profitti vengono reimpatriati. Per ridurre il tutto ad un pratico esempio ipotizziamo il caso di due imprese manifatturiere, l'una operante negli Stati Uniti e l'altra insediata in territorio portoricano, che maturano nel medesimo anno fiscale gli stessi profitti; ipotizziamo anche che i profitti maturati in capo alla società portoricana vengano immediatamente reimpatriati (di conseguenza la "toolgate tax" applicata sarà del 10%).

Come si può ben vedere (Tab. B) i profitti maturati in capo alla società insediata a Porto Rico subiscono un prelievo fiscale di gran lunga inferiore a quello della società statunitense con un conseguente risparmio di imposta superiore ai 10 milioni di dollari.

Tab. A  DURATA DELL'ESENZIONE IN BASE ALLA LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DELL'ENTITA' PRODUTTIVA

Zone ad alto sviluppo economico 10 anni
Zone a medio sviluppo economico 15 anni
Zone a basso sviluppo economico 20 anni
Vieques o Culebra (le isole contigue) 25 anni

Una situazione piuttosto appetibile per l'imprenditore americano ! Al punto che le imprese portoricane di piccola dimensione si sono trovate sempre più di frequente sull'orlo del fallimento; infatti la somma dei benefici derivanti dalla Sez. 936, dal "Caribbean Basin Initiative" e dalle norme agevolative previste a Porto Rico, hanno finito per spiazzare le piccole e medie imprese che non riescono, ancora adesso, a "reggere la concorrenza" dei grandi gruppi americani.

Tuttavia, nell'ultimo quinquennio, sono state finalmente apportate delle "correzioni" al dettato della Sez. 936 onde adattarla al nuovo panorama economico ed alle mutate condizioni del mercato statunitense.

L'ultima modifica in ordine di tempo è stata effettuata dall'amministrazione Clinton che, nel predisporre la Finanziaria per il 1993, cercò di collegare, non senza difficoltà, l'applicazione dei benefici fiscali previsti dalla Sez. 936 alla reale effettuazione di nuovi investimenti a Porto Rico.

La nuova formulazione, come del resto quella originaria e tuttora in vigore, garantisce alle subsidiary, controllate da società residenti negli U.S.A. ed operanti nei "possession" un credito d'imposta pari al totale delle imposte federali dovute negli Stati Uniti. L'ammontare del credito d'imposta di cui può beneficiare la "controllata" portoricana viene calcolato, e qui risiede una delle novità, sulla frazione di reddito imponibile che scaturisce:

- dall'attività effettivamente svolta a Porto Rico;

- dalla vendita o dismissione dei beni utilizzati dalla subsidiary nello svolgimento della propria attività;

- dai "qualified possession source investment income" (QPSII) ossia dai redditi passivi che scaturiscono dal reinvestimento, in esenzione da imposte, dei profitti maturati in capo alla subsidiary.

La società statunitense potrà usufruire del credito d'imposta così calcolato unicamente se:

- durante i tre anni precedenti a quello in cui viene vantato il credito d'imposta, almeno l'80% del reddito lordo sia qualificabile come "possession source income"; e

- di questa frazione di reddito almeno il 75% deriva da un'attività commerciale svolta a Porto Rico.

Inoltre sono state inserite, dal 31 dicembre del 1993, delle clausole che limitano notevolmente il credito di imposta disponibile per le "possession corporation"; da tale data in poi al contribuente è data la facoltà di scegliere tra due alternative possibili, "la percentage limitation" e la "economic activity limitation", al fine di stabilire l'ammontare esatto del credito concesso.

Tuttavia, anche in presenza di tali novità fiscali che, prescindendo dall'intento elusivo riscontrabile nell'operazione che l'imprenditore straniero pone in essere, possono limitare i benefici fiscali derivanti dalle norme in oggetto, non è detto che l'utilizzo delle "possession corporation" non sia una strada perseguibile dall'investitore straniero che desideri sfruttare le potenzialità di un mercato così vasto e pieno di risorse come quello statunitense.

Escludendo, infatti, aprioristicamente tutte le manovre poste in atto al solo fine di beneficiare delle norme agevolative previste sia dal CBI che dalla Sez. 936, l'imprenditore europeo potrebbe impiantare una vera e propria attività produttiva a Porto Rico conseguendo, nel contempo, un notevole risparmio sotto il profilo fiscale. A cominciare dalla quasi totale esenzione dalle imposte sui redditi maturati in capo alla società "coloniale"; non bisogna dimenticare infatti che una società residente a Porto Rico non sconta, in forza di norme agevolative interne, le imposte sul 90% dei redditi prodotti (vd. Tab. B).

TAB. B  CONFRONTO TRA LA TASSAZIONE DI UNA CONTROLLATA NEGLI STATI UNITI ED UNA IN PORTO RICO
SOCIETA' STATUNITENSE SOCIETA' PORTORICANA
FATTURATO 150.000.000 $ 150.000.000 $
PROFITTI LORDI 50.000.000 $ 50.000.000 $
ALIQUOTA EFFETTIVA SUI REDDITI 35% 4,5% (45% del 10%)
IMPOSTE SUI REDDITI 17.500.000 $ 2.250.000 $
ALIQUOTA D'IMPOSTA AGGIUNTIVA - 0,075%
IMPOSTA AGGIUNTIVA - 112.500 $ (0,075% di 150.000.000 $)
RITENUTA SUI PROFITTI REIMPATRIATI - 4.763.750
(10% di (profitti lordi - imposta aggiuntiva - imposta sui redditi))
PROFITTI NETTI 32.500.000 $ 42.873.750 $
RISPARMIO D'IMPOSTA - 10.373.750 $

A ciò si aggiunga che, a causa dei favorevoli accordi che intercorrono tra i "possession" e gli Stati Uniti e che prevedono l'assenza di dazi doganali, l'imprenditore straniero può, senza dubbio, considerare Porto Rico come "terreno fertile" ove insediare un'attività produttiva e, quindi, affrontare con successo il mercato U.S.A.. Di conseguenza l'operatore interessato non può e non deve, nello sviluppo di un progetto di pianificazione fiscale internazionale che preveda anche la possibilità di impiantare un'attività produttiva negli Stati Uniti, prescindere dall'esistenza delle agevolazioni concesse alle "possession corporation".

E non è poco se si pensa che il sistema fiscale statunitense prevede un'imposizione sulle persone giuridiche abbastanza elevata non solo a livello federale ma anche a livello statale e molte volte addirittura a livello locale (municipale).

E non può prescindere nemmeno dall'esistenza di una vasta "normativa antielusione" che, se non considerata con il giusto peso, potrebbe inficiare, se non addirittura vanificare, gli sforzi dell'imprenditore straniero. Ma una giustificazione all'esistenza di una così fitta "rete" di "anti-abuse measures" c'è: sono queste, infatti, una serie di norme che forse riusciranno ad arginare le manovre elusive poste in essere dalle imprese sia statunitensi che straniere.

E nel mare di incertezze che hanno caratterizzato la storia della Sez. 936 e delle norme agevolative connesse, forse l'unica cosa certa è che si è perso di vista l'obiettivo primario che le autorità fiscali americane si erano prefissate: il rilancio dell'economia portoricana. Ma non è mai troppo tardi per porvi rimedio: basta volerlo !