| 1995: NUMERO 2 | TORNA ALL' INDICE GENERALE |
| ISRAELE ITINERARIO FISCALE IN TERRA SANTA. di A. Elena Pollari IL RISCHIO PAESE E' FINITO. INIZIANO LE BUONE CHANCE PER LE IMPRESE CHE SANNO "DIALOGARE" CON IL FISCO ISRAELIANO. Il complesso processo di superamento della situazione di permanente conflittualità che interessa la regione Medio Orientale, e che vede come principale protagonista proprio lo Stato di Israele sta, di fatto, creando una situazione di maggiore tranquillità e sicurezza in un'area da sempre considerata "a rischio". Conseguenza di tali sviluppi è il crescente interesse mostrato nei confronti di quest'area geografica da parte sia dei principali gruppi internazionali che da società di medie o piccole dimensioni, anche italiane. In linea con tali prospettive potrà essere utile fare il punto sul sistema fiscale di Israele, soprattutto allo scopo di identificare le modalità più efficaci alle quali far ricorso per dare vita ad un'attività economica in loco. In primo luogo sarà opportuno rilevare come il sistema impositivo israeliano si possa considerare, almeno con riferimento alle persone giuridiche, un sistema "classico", ossia non dissimile da quello della maggior parte dei Paesi industrializzati. In particolare esso prevede un'imposta sulle società (con aliquota del 37% per il 1995 e del 36% per il 1996) ed una ritenuta a titolo d'imposta (25%) su profitti e dividendi distribuiti da società israeliane a persone fisiche, residenti e non, e a società straniere; tale ritenuta viene meno esclusivamente nel caso i dividendi siano distribuiti ad un'altra società israeliana. Anche per quanto riguarda gli interessi è prevista una ritenuta del 25% (se corrisposti a non residenti), aliquote ridotte sono tuttavia previste sia quando trova applicazione quanto previsto dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sia nel caso in cui i prestiti contratti all'estero siano finalizzati allo sviluppo di progetti di particolare importanza per il Paese ed espressamente approvati dal locale Ministero delle Finanze. In quest'ultimo caso è però necessario che il finanziatore estero non eserciti alcuna attività in Israele e che non sussistano particolari rapporti (ad es. azionista che detiene oltre il 5% del capitale della società israeliana) tra chi eroga il prestito e chi lo riceve. Una ritenuta del 25% (salvo ipotesi di maggior favore previste dalle singole Convenzioni contro le doppie imposizioni) è dovuta sulle royalty, se corrisposte a non residenti. Per quanto riguarda, invece, le società non-residenti l'imponibile è, anche in questo caso analogamente a quanto previsto dai Paesi industrializzati, costituito dai proventi derivanti dal commercio o dall'esercizio di attività imprenditoriali in Israele, compresi quindi quelli derivanti da plusvalenze conseguenti alla vendita di immobili presenti sul territorio israeliano o di eventuali diritti ad essi connessi. Nessuna particolare agevolazione è prevista per i redditi di fonte estera che sono quindi normalmente assoggettati ad imposizione in Israele, ove non esiste alcuna specifica normativa diretta ad incentivare l'insediamento di società "holding". Ne consegue che Israele si configura prevalentemente come un Paese nel quale dare corso ad investimenti commerciali o produttivi. In questo caso la forma societaria più idonea è senza dubbio rappresentata dall'"impresa approvata"; soprattutto perché è questa la struttura alla quale è associata la maggior parte dei benefici e degli incentivi fiscali previsti a favore degli investitori esteri. Il compito di concedere o meno lo status di "impresa approvata" è di esclusiva competenza di un'apposito ufficio del Ministero del Commercio e dell'Industria che nel decidere se un progetto ha i requisiti richiesti deve verificare che esso: - assicuri un elevato potenziale di aumento dell'export; - garantisca un incremento occupazionale nelle aree depresse; - preveda investimenti nei settori industriale, tecnologico e turistico. Potranno inoltre chiedere il riconoscimento di questo particolare status le società che: - rispondano a particolari requisiti di capitale (a seconda del tipo di progetto approvato); - cedano in leasing impianti e macchinari a società già in possesso dello status di "imprese approvate". Per quanto riguarda i vantaggi connessi alla concessione di questo particolare regime agevolativo di particolare rilievo è il fatto che essi non sono limitati ad un solo settore di intervento, ma si articolano oltre che in agevolazioni fiscali in contributi a fondo perduto e in numerosi altri interventi diretti, nel loro complesso, a facilitare al massimo l'insediamento di nuove attività imprenditoriali. Fra i diversi incentivi previsti per un'"impresa approvata" una particolare attenzione meritano, per la loro rilevanza, i seguenti: a) contributi a fondo perduto, legati sia all'ammontare complessivo dell'investimento che alla sua localizzazione; b) prestiti garantiti dallo Stato; c) riduzione dell'imposta sulle società, a seconda del grado di controllo estero si va da un'aliquota d'imposta del 25% - per i primi sette anni - per partecipazioni estere non superiori al 25% del capitale, ad un'aliquota del 10% - per i primi 10 anni a decorrere dal primo anno nel quale l'azienda ha prodotto utili e comunque non oltre 14 anni dall'inizio dell'attività d'impresa - per società completamente controllate da stranieri. d) ritenuta alla fonte in Israele ridotta al 15% sui dividendi distribuiti alla controllante estera; in alcuni, rari, casi l'ammontare di questa ritenuta può essere ulteriormente abbattuto in virtù di quanto previsto dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni; e) ritenuta ridotta sugli interessi relativi a prestiti contratti per l'esercizio di attività autorizzate; f) possibilità di usufruire di un ammortamento accelerato per macchinari ed impianti ritenuti necessari ai fini della realizzazione di particolari progetti "approvati" con tassi standard doppi rispetto al normale durante i primi 5 anni di operatività del bene; g) ulteriori agevolazioni per quelle società che all'atto della concessione dello status di "impresa approvata" non hanno usufruito di prestiti o sussidi e che pertanto possono usufruire di ulteriori incentivi specifici della località in cui viene svolta l'attività. Ma le agevolazioni non finiscono qui, esistono infatti anche numerose altre forme di incentivazione legate alla localizzazione, al ramo di attività nonché a progetti oggetto di una specifica autorizzazione. Le modalità agevolative non differiscono però di molto da quelle fino ad ora esaminate, anzi, spesso risultano meno convenienti di queste ultime rendendo pertanto relativamente interessante un approfondimento in merito. Di non trascurabile importanza è anche l'esistenza, ad Eliat sul Mar Rosso, di un regime di "porto franco" che oltre a consentire una completa esenzione dalle imposte sul valore aggiunto, consente alle imprese insediate nell'area di usufruire di un regime di "tax holiday" per sette anni a partire dall'esercizio nel quale maturano i primo frutti dell'investimento e successivamente di un'aliquota d'imposta ridotta al 25 o al 30% a seconda dei casi, nonché di una ritenuta ridotta al 15% sulle eventuali successive distribuzioni di dividendi ai soci esteri della società. Nell'ottica di migliorare ancora le prospettive offerte agli operatori economici stranieri particolare importanza assumono anche gli accordi stipulati da Israele con gli Stati Uniti e con la CE, diretti ad eliminare i principali ostacoli di ordine commerciale che ancor oggi limitano il libero trasferimento di merci e servizi. Verificato il fatto che Israele rappresenta senza dubbio una scelta potenzialmente interessante, sia dal punto di vista imprenditoriale che da quello più strettamente legato alle normative agevolative per gli operatori stranieri, resta tuttavia da chiarire quale possa essere, in particolare per un imprenditore italiano, l'"itinerario" più razionale per raggiungere gli scopi prefissati. Anche in questo caso il primo elemento per indirizzare tale scelta è senza dubbio rappresentato dall'esistenza o meno di una Convenzione contro le doppie imposizioni tra il Paese in esame, in questo caso Israele, e l'Italia. L'esistenza di tale Convenzione, anche se non recentissima, risale infatti al 1968, può senza dubbio essere un fattore determinante nel far preferire l'investimento diretto da parte di una società italiana rispetto al controllo mediato attraverso una "holding". Nell'indirizzare verso questa scelta particolare rilievo ha la presenza nell'ambito della Convenzione fra Israele e Italia del cosiddetto "tax sparing credit" o credito per le imposte non assolte. Secondo tale particolare principio, specificatamente previsto nel modello ONU di Convenzione contro le doppie imposizioni, qualora in virtù della normativa interna di uno degli Stati contraenti le imposte considerate dalla Convenzione non vengano in tutto o in parte prelevate, sempreché tale regime agevolativo sia temporalmente limitato, esse si considerano interamente corrisposte ai fini del calcolo delle deduzioni d'imposta da effettuare secondo le modalità previste dalla stessa Convenzione. Un bel vantaggio, non c'è che dire !!! Ovviamente la presenza di questo particolare regime Convenzionale, al quale si deve comunque aggiungere la possibilità di usufruire del così detto "beneficio di affiliazione" in Italia, non vuol certo dire che il ricorso ad una "intermediate holding" sia sempre da scartare. E ciò anche in considerazione del fatto che la "holding", come già più volte segnalato su "Forum", può trovare una efficace collocazione anche in Paesi diversi dall'Olanda, il più noto ed affermato Paese europeo ove costituire strutture di questo tipo. Un esempio di quanto detto può essere rappresentato, nel caso specifico, dalla possibilità di fare ricorso ad una "holding" svedese. L'opportunità di ricorrere ad una struttura di questo tipo appare evidente qualora si consideri che la Svezia è l'unico Paese che nella Convenzione sottoscritta con Israele prevede una ritenuta dello 0% sui dividendi corrisposti dal Paese Medio Orientale - per la verità anche la Convenzione con Singapore non prevede una ritenuta sul pagamento di dividendi, ma in realtà questo Paese, anche a causa della sua inclusione nella "black list" predisposta dal nostro Ministero delle Finanze, riveste uno scarsissimo interesse come localizzazione di una "intermediate holding" funzionale alle esigenze di un operatore italiano. L'utilità di far ricorso ad una "holding" residente in Svezia rispetto ad una equivalente struttura collocata in Olanda consente, come già accennato in precedenza, di ridurre la ritenuta sui dividendi corrisposti da una società israeliana dal 15% dovuto nel caso il percettore sia una "holding" olandese allo 0% previsto per il pagamento a favore di una "holding" svedese. A questo proposito merita di essere segnalato il fatto che il recente ingresso della Svezia nella Comunità Europea consente di trasferire i redditi prodotti da una "holding" residente in questo Paese alla propria casa madre italiana usufruendo di quanto previsto dalla Direttiva CE 435/90 o "madre figlia" (per maggiori informazioni sulla "holding svedese" vedi Forum 1/1995) analogamente a quanto già da tempo consentito ad una analoga struttura residente in Olanda (assenza di ritenuta alla fonte nel Paese di produzione del reddito ed imponibilità in Italia solo del 5% di quanto effettivamente percepito con, inoltre, la possibilità di distribuire i redditi esenti ai propri soci italiani senza dover corrispondere la maggiorazione di conguaglio pur potendo usufruire del credito d'imposta pieno). Alla luce di queste considerazioni sulle favorevoli opportunità utili per consentire il trasferimento ai soci esteri, nel caso specifico italiani, dei redditi prodotti in Israele e dei numerosi incentivi offerti da questo Paese agli imprenditori stranieri, appare evidente come all'atto del completamento del processo di pace in corso Israele potrà senz'altro rappresentare una scelta estremamente "attraente" per quegli imprenditori italiani che, attenti alle nuove opportunità di investimento, decideranno di insediarsi stabilmente in questo Paese. |