| 1995: NUMERO 2 | TORNA ALL' INDICE GENERALE |
| SPAGNA LE CANARIE DIVENTANO "PARADISO" ANCHE FISCALE. di Arantxa Aguilar de Lizerralde ECCO LE NORME PER ACCEDERVI, LE DIFFERENTI LIMITAZIONI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E FINANZIARIE. LE ZONE FRANCHE OFFRONO ULTERIORI VANTAGGI. L'ESEMPIO DI MADEIRA. E' dello scorso luglio la notizia che anche la Spagna ha deciso di dare vita ad un proprio "paradiso fiscale" al fine di proporsi efficacemente sul mercato internazionale dei capitali, in concorrenza con gli oramai numerosi altri Paesi, sia europei che extrauropei, che hanno fatto una scelta di questo tipo. In realtà la strada scelta dalla Spagna per dare vita ad un proprio "paradiso fiscale" ha molteplici punti di contatto con quanto già fatto con successo nella seconda metà degli anni '80 dal Portogallo, che ha creato un'area fiscalmente privilegiata nell'isola di Madeira. Anche nel caso della Spagna la scelta è caduta su un complesso di isole, le Canarie appunto, che per la loro posizione di centralità fra le Americhe e l'Europa e per la necessità di incentivarne lo sviluppo economico ben si prestavano ad una scelta di questo tipo. Scopo della Legge del 6 luglio 1994 n. 19, che ha istituito il centro "offshore" delle Canarie, era quello di dare vita analogamente a quanto fatto dal Portogallo con Madeira, ad un vero e proprio "paradiso fiscale" nell'ambito della CE che oltre a rappresentare un ideale "ponte" sia per gli investitori europei interessati ad operare nelle Americhe che per quelli americani interessati ad operare in Europa potesse avere interessanti riflessi, grazie all'istituzione di apposite zone franche e di ulteriori agevolazioni per le nuove iniziative imprenditoriali, non solo sul sistema finanziario delle Isole ma anche sul loro sviluppo industriale, commerciale e turistico. Per avviare delle nuove attività economiche nelle Canarie è comunque importante tener presente che mentre quelle produttive potranno essere localizzate solo in specifiche aree delle Isole, per quelle finanziarie o di partecipazione non esistono limiti di questo tipo. In entrambi i casi potranno però usufruire delle agevolazioni previste dalla nuova normativa esclusivamente quelle aziende che effettivamente operino nelle Isole e che non abbiano dato corso ad altri insediamenti, sia sotto forma di "subsidiary" che di "branch" in nessun altra parte della Spagna. A ciò si aggiunga il fatto che il capitale di questa società dovrà essere interamente detenuto da soggetti non residenti in Spagna nei quali non vi sia una presenza di soggetti spagnoli superiore al 50%, salvo casi eccezionali oggetto però di una specifica autorizzazione. L'attività delle entità produttive, commerciali o di partecipazione (le quali, fra l'altro, potranno usufruire di un regime di esenzione da dazi ed imposte doganali) dovrà essere pertanto esclusivamente quella di dare vita a transazioni con non residenti i quali a loro volta non dispongano di alcuna stabile organizzazione in Spagna. Le società residenti nelle Canarie potranno però acquisire in Spagna gli impianti e quanto altro sia necessario per dare vita alla suddetta iniziativa imprenditoriale. A questo proposito merita di essere segnalato il fatto che le limitazioni relative sia alla composizione del capitale della società che alla possibilità di operare in Spagna, oltre a rappresentare un limite per i potenziali investitori appaiono anche in evidente contrasto con le disposizioni di fonte comunitaria relative alla libertà di stabilimento e alla non discriminazione fra cittadini appartenenti alla CE. A questo proposito, di particolare importanza è il fatto che sembrano rientrare in tale previsione normativa anche i grandi gruppi multinazionali con proprie controllate o filiali in Spagna con i quali, stando alla lettera della legge, non sarà pertanto possibile operare neanche quando la filiale o la controllata spagnola non siano in alcun modo interessate alla transazione. E questo rappresenta un'evidente limite della nuova normativa della Canarie. A parte questi vincoli normativi, estremamente contenute sono le formalità per dare vita ad un'attività imprenditoriale nelle Isole Canarie, in pratica limitate ad un'approvazione del progetto da parte di un'apposito ente di prossima istituzione da parte dalle locali autorità amministrative. Le società costituite alle Canarie presentano solo alcune modeste differenze rispetto alle normali società spagnole. In particolare: 1) devono essere contraddistinte dal suffisso "ZEC" (Zonas Especial Canarias) destinato proprio ad identificare le aziende registrate nel "registro delle Isole Canarie"; 2) possono avere anche un solo amministratore; 3) il capitale minimo, interamente versato, non può essere inferiore ad 1 milione di Pesetas; 4) i titoli rappresentativi del capitale possono essere costituiti anche esclusivamente da azioni al portatore. A queste limitate differenze formali si contrappone di fatto un regime fiscale sostanzialmente differente che prevede l'applicazione di un'imposta sul reddito limitata all'1% del reddito imponibile. A tal riguardo grande importanza assume il fatto che tale ridotto prelievo fiscale sul reddito non pregiudica affatto la possibilità di usufruire della vasta rete di Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dalla Spagna. Anche se, a questo proposito, merita di essere sottolineato il fatto che in una situazione analoga la Danimarca (ma anche altri Paesi sembrano intenzionati a seguire la stessa strada) ha deciso di denunciare la Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta con il Portogallo al fine di evitare che a usufruire dei relativi vantaggi potessero essere anche entità societarie residenti nell'isola di Madeira e pertanto assoggettate ad un regime fiscale di particolare favore. Non si può quindi escludere che in futuro anche per le Canarie si potrà verificare una situazione analoga. E' indiscutibile che anche per le Canarie notevole importanza assume il fatto che i redditi là prodotti possono usufruire del regime di particolare favore previsto dalla Direttiva CE 435 per disciplinare, in una logica di armonizzazione fiscale, i trasferimenti di dividendi fra società madri e figlie residenti nella CE. Per quanto riguarda i rapporti con l'Italia non ci sembra vi possano essere ragionevoli dubbi sulla possibilità di dare applicazione alla suddetta Direttiva: infatti l'art. 96 Bis del T.U.I.R. richiede, per consentire alla società madre italiana di usufruire di quanto previsto da tale normativa, l'esistenza nello Stato di residenza della società figlia di un regime fiscalmente privilegiato che sia territorialmente o temporalmente limitato, e le normativa agevolativa per le Canarie pur non prevedendo un limite temporale alle citate agevolazioni fiscali prevede un ambito territoriale limitato alle Isole stesse. Appare quindi evidente come le Canarie possano in un prossimo futuro divenire un sito ideale per collocarvi: 1) "holding" destinate a gestire operazioni di investimento nell'Europa Comunitaria; 2) entità giuridiche che si propongano di operare principalmente in quei Paesi con i quali la Spagna dispone di Convenzioni contro le doppie imposizioni di particolare favore; 3) strutture produttive collocate nelle Isole stesse. Alla possibilità di usufruire di queste agevolazioni si aggiungono altri elementi di particolare interesse rappresentati: 1) dall'assenza di un qualsivoglia regime di controllo dei cambi e dalla conseguente possibilità di esportare liberamente gli utili prodotti nelle Isole; 2) dal fatto che non è prevista alcuna ritenuta alla fonte sui pagamenti di dividendi; 3) da un regime di pressoché totale esenzione fiscale per i capital gain e gli interessi, ad eccezione ovviamente di quelli derivanti da operazioni intercorse con quei Paesi o territori classificati come "paradisi fiscali" dalla Spagna. La normativa agevolativa non appare tuttavia ancora del tutto completa, per il prossimo futuro è infatti attesa una legislazione integrativa diretta a completare il quadro di questo nuovo centro "offshore". Estranee alla normativa sulle ZEC (Zonas Especial Canarias) sono invece le ulteriori agevolazioni di tipo produttivo per le quali due sono le opzioni disponibili. La prima prevede l'assoggettamento ad imposizione, con aliquote d'imposta ridotte del 50%, del reddito derivante da beni prodotti o comunque lavorati nelle Canarie e quindi esportati sia in Paesi appartenenti alla CE che extraeuropei. A differenza di quanto previsto dalla normativa sulle ZEC in questo caso non è richiesta alcuna particolare condizione per usufruire di questo regime fiscale agevolato potendo quindi partecipare al capitale della società delle Canarie anche un soggetto spagnolo, o che comunque abbia altri interessi in Spagna. La seconda di queste ulteriori agevolazioni prevede la possibilità per una società con sede nelle Canarie costituita fra l'8 luglio 1994 e il 31 dicembre 1996 di usufruire di una riduzione del 95% sulle imposte sul reddito dovute per gli anni che vanno dall'anno della costituzione al 2000. Per poter usufruire di questo regime fiscale privilegiato è però necessario che l'attività della società sia effettivamente svolta nelle Canarie, che nell'impresa siano occupate non meno di tre e non più di venti persone, che entro il 31 gennaio 1997 sia stato effettuato un investimento in impianti di almeno 15 milioni di Pesetas, che l'attività svolta non sia la prosecuzione di una precedente attività già esercitata con una diversa società e, infine, che almeno il 75% del capitale della società sia posseduto da persone fisiche. L'insieme di queste agevolazioni e la nuova normativa diretta a fare delle Canarie un nuovo centro "offshore" nella CE sembrano comunque più che sufficienti a fare di queste Isole una localizzazione particolarmente interessante per quegli imprenditori che, alla ricerca di sempre nuove opportunità di investimento, possono trovare proprio nelle Canarie la meta ideale sia per dare corso ad investimenti produttivi sia quale ottimale "trampolino" per operare in Paesi diversi. |