| 1995: NUMERO 1 | TORNA ALL' INDICE GENERALE |
| BELGIO ANCHE I CENTRI DI DISTRIBUZIONE SI AGGIORNANO. di A. Elena Pollari LA NUOVA NORMATIVA LI RENDE ANCORA PIU' APPETIBILI RISPETTO AL PASSATO, AD ESEMPIO A GRUPPI CON UNITA' PRODUTTIVE IN ORIENTE. Nel continuo rincorrersi di novità normative e fiscali che numerosi Paesi della CE stanno proponendo agli operatori economici internazionali, dopo il Lussemburgo con la SOPAFI, l'Olanda con la continua estensione della propria rete di Convenzioni contro le doppie imposizioni e il contemporaneo rifiuto di prevedere qualunque limitazione al principio della "partecipation exemption", è ora la volta del Belgio di proporsi nuovamente all'attenzione degli esperti di "tax planning" con alcune importanti iniziative di riforma normativa. E che queste novità siano di fondamentale importanza appare evidente dal fatto che interessano proprio i "centri di distribuzione" che insieme ai "centri di coordinamento" già da alcuni anni rappresentano, se non l'unico, certamente un fondamentale elemento di richiamo del Belgio. Anzi, è proprio a questo Paese che probabilmente si deve l'affermazione su scala internazionale di una struttura quale il centro di distribuzione o di coordinamento che ha poi trovato numerosi imitatori in altri Paesi. Prima di approfondire i termini della proposta riforma sui "centri di distribuzione" sarà però necessario esaminare le principali caratteristiche di una struttura di questo tipo al fine di poter valutare appieno la reale portata delle recenti novità che, come vedremo meglio in seguito, si propongono soprattutto di ovviare ad alcuni dei principali "difetti" imputati a tale struttura. Disciplinati da una Circolare del 9 agosto 1989 i "centri di distribuzione" devono far necessariamente parte di un gruppo internazionale di società, alle quali possono offrire solo alcuni particolari servizi. Proprio quest'aspetto è tra quelli che sono stati maggiormente interessati dalle recenti novità. Per quanto riguarda le caratteristiche che deve possedere un gruppo multinazionale che voglia dare vita ad un "centro di distribuzione" in Belgio la normativa in materia, più restrittiva di quella relativa ai "centri di coordinamento", stabilisce che un insieme di partecipazioni incrociate danno vita ad un gruppo qualora tali partecipazioni siano almeno pari al 50% del capitale della controllata o al 50% dei suoi diritti di voto. Un gruppo, inoltre, in questo caso analogamente a quanto previsto per i "centri di coordinamento" per poter essere classificato quale multinazionale deve avere un capitale di provenienza non belga pari ad almeno 500 milioni di franchi belgi o al 20% del capitale complessivo; un volume di affari di provenienza non belga di almeno 5 miliardi di franchi belgi o al 20% del proprio giro di affari complessivo. Inoltre, nei due anni antecedenti la richiesta di dare vita ad un "centro di coordinamento o di distribuzione", il gruppo deve aver avuto delle controllate in almeno quattro differenti Paesi. Il gruppo, qualora possa essere definito quale "gruppo multinazionale" secondo la normativa belga, per poter dare vita ad un "centro di coordinamento o di distribuzione" dovrà ancora dimostrare di avere un capitale complessivo di almeno un miliardo di franchi belgi e un giro di affari non inferiore a 10 miliardi sempre di franchi belgi. Al ricorrere di queste condizioni un gruppo multinazionale potrà chiedere di costituire un "centro di distribuzione", sia sotto forma di società belga che come sede secondaria di una società straniera. Passando ora ad esaminare le attività che una struttura di questo tipo può svolgere, esclusivamente però a favore delle società del gruppo, noteremo come esse debbano tassativamente rientrare fra quelle previste dalla citata Circolare. In particolare un "centro di distribuzione" potrà svolgere attività di: acquisto di materie prime o semilavorati in nome proprio o in nome delle società del gruppo cui tali beni sono destinati; trasporto, vendita e consegna di tali merci solo a società del gruppo; imballaggio, magazzinaggio e conservazione di queste merci; imballaggio, magazzinaggio e conservazione di prodotti di altre società del gruppo; trasporto e consegna di beni destinati alla vendita in nome e per conto di altre società del gruppo. Attività diverse da quelle espressamente menzionate dalla citata Circolare non potevano fino ad oggi essere svolte limitando quindi sensibilmente le aree di intervento di tale struttura societaria. Le recenti novità hanno però profondamente modificato proprio questo particolare aspetto, consentendo in tal modo ai "centri di distribuzione" di svolgere anche numerose altre attività in precedenza non permesse. In particolare, i "centri di distribuzione" possono oggi svolgere anche attività di intermediazione commerciale la quale, ove necessario, potrà essere supportata sia da un processo di completamento o di rifinitura dei beni oggetto di scambio sia da un'attività di magazzinaggio. Il "centro" avrà inoltre la possibilità di trattare direttamente, sia in nome proprio che per conto di altre società del gruppo, la commercializzazione delle merci sia semplicemente stoccate che eventualmente anche lavorate, con i clienti finali del prodotto. A questo proposito è importante sottolineare come la nuova disciplina in materia consenta al "centro di distribuzione" di svolgere la propria attività di intermediazione con una certa autonomia dalle aziende appartenenti al medesimo gruppo e fornitrici della merce, che ne riceveranno il pagamento come se le avessero cedute ad un semplice cliente. Nel commercializzare queste merci il "centro" potrà quindi apportarvi tutte le modifiche necessarie a predisporle formalmente ed esteticamente ai diversi mercati di destinazione quali ad esempio, prezzo, imballaggio, espositori, ecc.. Ma in realtà la lista delle attività "produttive" che un "centro di distribuzione" può effettivamente svolgere non è soggetta ad alcuna particolare limitazione dal momento che la nuova normativa prevede espressamente la possibilità di interpellare l'Amministrazione qualora l'attività che si desideri svolgere non sia ricompresa neppure fra quelle previste dalla nuova disciplina in materia. Particolarmente importante è la possibilità, prevista dalla parziale riforma delle regole a cui sono assoggettati i "centri di distribuzione", che consente di evitare a priori di ricadere nella normativa belga in materia di "transfer pricing", e questo sia per acquisti che per vendite infragruppo, ad eccezione però di quelle transazioni che interessino direttamente altre società residenti in Belgio facenti parte del gruppo, le quali sono espressamente escluse da tale beneficio. Condizione per usufruire di questa agevolazione è il completo rispetto da parte del "centro di distribuzione" del principio del "cost plus" sulla base del quale se il fatturato della società è almeno pari al 105% dei costi direttamente connessi al mantenimento della società stessa, ovvero il reddito imponibile è almeno pari al 5% di tali spese, vi sarà la certezza di non subire alcuna contestazione in materia di "transfer pricing" da parte delle autorità fiscali belghe. Questa particolarità potrebbe essere sfruttata, ad esempio, per consentire a gruppi con interessi in molteplici Paesi e che dispongano di unità produttive in Oriente - Malaysia o Singapore - ove è previsto un regime fiscale di particolare favore per gli utili derivanti dalle esportazioni, di far transitare i prodotti per il "centro di distribuzione" in Belgio e di evitare pertanto quei problemi di "transfer pricing" che potrebbero derivare da un trasferimento diretto delle merci da una società appartenente al gruppo e titolare dell'attività di produzione ad una società di distribuzione, sempre appartenente al medesimo gruppo, residente in un qualunque Paese europeo o extraeuropeo che preveda una specifica normativa in materia di "transfer pricing". A questo proposito grande importanza assume anche il fatto che il Belgio prevede la possibilità di dare vita, sia nell'ambito di un "centro di distribuzione" che al di fuori di esso, di particolari strutture di magazzinaggio che possono usufruire di rilevanti agevolazioni in materia di IVA e di imposte daziarie. In particolare le merci provenienti da Paesi extracomunitari potranno usufruire di un regime di automatica sospensione dalle imposte daziarie fintantoché esse resteranno nell'impianto di magazzinaggio ed anche se in questo frattempo saranno sottoposte a processi di modifica diretti a migliorare la loro commerciabilità sui mercati continentali. Le imposte daziarie saranno quindi dovute solo all'atto dell'effettiva esportazione delle merci verso altri Paesi della CE. Fondamentalmente analogo è il regime di esenzione IVA per il quale esiste però anche la possibilità di dare vita ad un "magazzino IVA" che consente di usufruire di un regime di sospensione da tale imposta anche per beni che abbiano già scontato il relativo dazio. Lo "status" di centro di distribuzione può essere inizialmente concesso per un periodo di 5 anni. Per gli anni successivi il rinnovo di questo particolare regime normativo sarà condizionato ad una specifica concessione delle locali autorità fiscali che stabilirà anche la durata di tale proroga. Da quanto fino ad ora detto appare evidente come la principali motivazioni che rendono utile il ricorso ad un "centro di distribuzione" in Belgio, anche alla luce delle novità in materia, non possano essere direttamente legate al trattamento fiscale al quale esso è assoggettato che, infatti, al riguardo non prevede alcun regime di particolare favore. L'utilità di ricorrere ad una struttura di questo tipo è invece sicuramente collegata al fatto che essa consente ai gruppi internazionali di evitare l'insorgere di problemi di "transfer pricing", sempreché sia rispettato il principio del "cost plus", e di far in tal modo maturare gli utili in capo alle entità produttive collocate in Paesi che prevedano un regime di particolare favore per i redditi derivanti dall'esportazione di beni prodotti nel Paese. |