| 1995: NUMERO 1 | TORNA ALL' INDICE GENERALE |
| LE "SOLUZIONI" ITALIANE SE DURANTE L'ANNO SI CEDONO QUOTE DI SOCIETA' DI PERSONE.... a cura dello Studio Santoro UNA SENTENZA DELLA CASSAZIONE SOLLEVA PROBLEMI E CREA ANOMALIE PUR APRENDO POSSIBILI STRADE DI PIANIFICAZIONE FISCALE Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione ci offre l'opportunità di toccare con mano come nel nostro Paese, "culla del diritto", concrete possibilità di pianificazione fiscale potrebbero essere legittimamente fondate, a seconda delle interpretazioni, su presupposti in apparente e stridente contrasto con quanto previsto al riguardo dalla normativa. In realtà mentre da un lato la legge prevede delle precise disposizioni sul regime impositivo al quale devono essere assoggettate le quote di società di persone. Dall'altro, però, esiste una lettura alternativa al II comma dell'art. 5 del T.U.I.R. avallata prima dalla dottrina, poi addirittura dalle istruzioni ministeriali alla dichiarazione dei redditi ed ora, a chiusura solenne, anche dalla Suprema Corte di Cassazione. Infatti la norma relativa all'attribuzione ai soci dei redditi prodotti dalle società di persone non lascierebbe in realtà spazio ad alcuna diversa interpretazione, in quanto precisa categoricamente che gli utili prodotti devono essere attribuiti a coloro che risultano soci " ..... dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta". La "ratio" della norma è quindi chiaramente finalizzata ad escludere la possibilità di utilizzare le società di persone per mettere in essere "facili" artifici diretti unicamente alla riduzione dell'onere fiscale del socio. In tale ottica la norma individua specificatamente le "uniche" situazioni giuridiche nelle quali diversi criteri di attribuzione delle quote di reddito sono legittimi (in quanto corrispondenti all'effettivo contributo dato dal socio nell'esercizio, obiettivamente non quantificabile a priori) e cioè: A) le associazioni fra artisti e professionisti, dove l'impossibilità di prevedere prima della fine dell'esercizio nel quale i redditi sono stati prodotti quale parte ha avuto nella produzione degli stessi il contributo professionale del singolo associato è connaturata alla tipologia dell'attività prestata (conseguentemente ovvia è la previsione del Legislatore che al medesimo art. 5 III comma lett. c, del T.U.I.R. consente la determinazione delle quote relative all'anno precedente fino al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi); B) le imprese familiari dove correttamente, proprio per evitare possibili attribuzioni di comodo, il Legislatore ha previsto al IV comma lett. b del suddetto articolo che " .... la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta ..... ", richiedendo inoltre che tale situazione sia poi confermata anche da ciascun familiare nella propria dichiarazione dei redditi. Un rigore, quindi, assoluto ed encomiabile in uno Stato di diritto che intravedendo una facile scappatoia al dettato costituzionale (che impone un sistema tributario informato a criteri di progressività) ha precluso drasticamente la possibilità di trasferire fittiziamente redditi a terzi per lucrare sulla conseguente minore imposizione fiscale. In tale contesto si inserisce la sentenza del 15 Ottobre 1994 n. 8423 della Suprema Corte di Cassazione. Essa ha stabilito che in caso di mutamento di quote di società di persone durante il periodo d'imposta il diritto alla percezione degli utili ed i conseguenti obblighi impositivi spettano unicamente al soggetto che, al momento della approvazione del rendiconto, riveste la qualità di socio, indipendentemente dalla effettiva percezione degli utili stessi. La Cassazione ha così escluso sia l'interpretazione letterale del dettato normativo - in base alla quale l'attribuzione degli utili va fatta al socio risultante all'inizio del periodo di imposta - sia l'interpretazione più "elastica" - che vedeva favorevolmente, in caso di subentro di un nuovo socio nell'esercizio, la suddivisione degli utili in maniera proporzionale fra il cessionario ed il cedente avendo riferimento, in tale fattispecie, al periodo in cui ciascuno ha rivestito la qualità di socio. Nasce così una dicotomia rispetto alla quale la sentenza della Suprema Corte di Cassazione offre un'interpretazione ferma ed incontestabile. Non resta che prenderne atto. In un Paese come il nostro, dove le strutture societarie gravitano principalmente in ambiti familiari, ci si può chiedere se tale interpretazione "autentica" della norma non potrebbe servire a consentire alle società di persone operazioni che, pur non considerate elusive dalla legge, consentano sia di trasferire redditi, fittiziamente, ad amici e parenti assoggettandoli ad una minore imposizione, sia di utilizzare perdite conseguite nell'anno da altre strutture di "amici" (non più riportabili negli esercizi successivi) compensandole nella propria dichiarazione dei redditi con gli utili prodotti dalla propria struttura. Occorre allora una precisazione, altrimenti può iniziare una "danza" che non avrà freni. Infatti l'unico possibile ostacolo a tale operazione potrebbe essere rappresentato dalla tassazione con il metodo analitico del capital gain nei trasferimenti di quote. Tale tassazione, però, una volta avviata la "danza", costituirebbe un onere pressochè nullo data la frequenza con la quale, per sfruttare i vantaggi offerti dalla norma in oggetto, si trasferirebbero le partecipazioni, divenendo di fatto praticamente impossibile dimostrare in un così ristretto lasso di tempo un incremento cospicuo del valore delle partecipazioni trasferite soprattutto in strutture, quali per definizione sono le società di persone, dove l'apporto di capitale è del tutto marginale. |