| 1995: NUMERO 1 | TORNA ALL' INDICE GENERALE |
| SVEZIA IL "PONTE" DI COLLEGAMENTO PER L'U.E. di Enrico Santoro CON IL 1995 SI VOLTA PAGINA ANCHE SOTTO IL PROFILO FISCALE. LA "CONCORRENZA" CON L'OLANDA. Finalmente sta giungendo a termine il lungo e faticoso processo di preparazione della Svezia all'ingresso nella Comunità Europea; il risultato positivo del referendum del 13 novembre scorso (52,2% a favore e 46,9% contro), ne è la riprova. E il Paese nordico non si è certamente fatto trovare impreparato all'importante appuntamento con l'Europa. Già dalla fine del 1993 infatti erano stati presentati, in conformità con i principi generali alla base della grande riforma tributaria del 1990, diversi disegni di legge che proponevano numerose novità sotto il profilo fiscale. A cominciare dalla riduzione dell'aliquota sugli utili societari, passata dal 30 al 28%, e dall'abolizione della doppia imposizione sugli utili societari. Una manovra fiscale unitaria, un doppio obiettivo; dare nuova linfa vitale all'economia preparando, nel contempo, le imprese ad affrontare la crescente concorrenza generata anche dall'abbattimento delle barriere nell'ambito dell'Unione Europea. Del resto, è risaputo, la pressione fiscale in Svezia è sempre stata, in media, superiore a quella degli altri Paesi europei; ed è altrettanto noto che una pressione tributaria troppo elevata può, in determinati casi, inquinare il mercato ripercuotendosi negativamente sul prezzo del prodotto finito, frenando quindi la nascita di nuove imprese e lo sviluppo di quelle già esistenti. Da qui l'esigenza di promuovere una politica fiscale che consenta alle società residenti di crescere, "depurando" contestualmente il mercato dai fattori inquinanti ed aumentando le opportunità di investimento nel Paese da parte delle imprese estere. In verità la Svezia disponeva già da tempo di un sistema fiscale che, in teoria, rendeva il Paese fiscalmente attraente agli occhi dell'investitore straniero; basti pensare all'esenzione, in capo alla "holding" svedese, dei dividendi distribuiti dalla controllata estera. Tuttavia tali norme mal si sposavano con la mancata adesione da parte della Svezia alla Comunità Europea. Ma dal 1^ gennaio 1995 le cose sono fondamentalmente cambiate. Da tale data in poi, in virtù dell'applicazione delle normative comunitarie, sarà possibile utilizzare la Svezia come "ponte" di collegamento tra i Paesi membri e quelli extra-CEE. Del resto non bisogna dimenticare che la Svezia ha sottoscritto più di sessanta Convenzioni contro le doppie imposizioni; a ciò si aggiunga che il Paese aderisce al Trattato Multilaterale dei Paesi del Nord, cui appartengono Danimarca, Isole Faroe, Finlandia, Islanda e Norvegia, e al Trattato Nordico di mutua assistenza che ricomprende, oltre agli Stati sopra menzionati, anche la Groenlandia. Sono queste una serie di caratteristiche che fanno della Svezia un nuovo "potenziale" concorrente di Paesi, quali l'Olanda, che hanno una "tradizione" in materia di "holding" oramai fortemente consolidata. Basti pensare alla nuova "Taxation of Certain Redistribution Law" approvata nel 1994 che suddivide, a seconda del trattamento fiscale riservato, i dividendi di fonte estera in tre categorie principali: - "tax exempt category" o "white dividends" ossia dividendi ricevuti e redistribuiti in esenzione d'imposta; - "step one category" ossia dividendi che concorrono a formare la base imponibile in capo alla società residente ma che in caso di redistribuzione non vengono assoggettati a tassazione; - "step two category" o "black dividends" ossia dividendi che vengono percepiti in totale esenzione d'imposta ma che, in caso di redistribuzione, sono assoggettati a tassazione in capo all'azionista che li riceve. Per quanto riguarda i cd. "white dividends" è necessario specificare che l'esenzione in capo alla società residente viene concessa o in forza di una Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta con il Paese di residenza della società distributrice ovvero in forza della normativa interna svedese. Secondo la normativa interna i dividendi pagati da società estere vengono considerati esenti in capo alla "holding" svedese se la tassazione cui sono assoggettati i profitti dai quali scaturiscono è equivalente a quella svedese e se almeno una delle due condizioni è soddisfatta: 1) il beneficiario dei dividendi detiene non meno del 25% del soggetto erogante; ovvero 2) le quote sono detenute per ragioni commerciali o organizzative. Tuttavia, anche qualora i dividendi siano esenti in capo alla società svedese in forza di eventuali Convenzioni tra le parti, ma scaturiscono da profitti assoggettati ad un basso regime fiscale ovvero derivano da investimenti speculativi, verranno tassati, in caso di redistribuzione, nelle mani dell'azionista percipiente indipendentemente dal fatto che questi sia una persona giuridica o fisica. E' questo il caso dei "black dividends", appartenenti alla "step two category", per i quali il beneficio dell'esenzione si esaurisce in capo al primo percipiente e non si estende agli azionisti della società residente in Svezia. In ogni caso affinché i dividendi, siano essi "white" o "black dividends", possano beneficiare della "partecipation exemption" in capo alla holding svedese è necessario dimostrare che i profitti dai quali scaturiscono siano stati assoggettati, nel Paese di provenienza, ad una tassazione comparabile a quella svedese. Tuttavia le nuove norme hanno introdotto una regola di presunzione circa tale equivalenza: l'imposizione dei profitti prodotti all'estero si "presume" equivalente a quella svedese se: a) la società che li ha generati risiede in un Paese che ha sottoscritto una Convenzione contro le doppie imposizioni con la Svezia; e b) la suddetta società non usufruisce di regimi agevolati nel Paese di residenza. E se anche queste condizioni non venissero soddisfatte sarebbe comunque possibile dimostrare tale equivalenza qualora: a) i dividendi distribuiti alla società svedese dalla non-residente provengano, a loro volta, da una seconda società non-residente (the second tier company) domiciliata in un Paese che ha sottoscritto con la Svezia una Convenzione contro le doppie imposizioni; b) i profitti generati dalla "second tier company" siano assoggettati a normale tassazione nel Paese di provenienza. In linea generale si può comunque affermare che, in forza di una norma introdotta nel 1991, i presupposti per l'applicazione della "partecipation exemption" si verificano qualora la tassazione cui sono assoggettati i profitti dai quali scaturiscono i dividendi sia non inferiore al 15% del reddito imponibile calcolato secondo le norme tributarie svedesi. A titolo di esempio, i dividendi pagati da una società irlandese che beneficia di un aliquota ridotta al 10%, non soddisfano la presunzione di equivalenza. Nel caso in cui non sia soddisfatto nemmeno il limite del 15%, allora i dividendi percepiti dalla holding svedese sono assoggettati a tassazione con un aliquota del 28%; è questo il caso dei dividendi appartenenti alla "step two category". Al fine però di evitare la doppia imposizione di tali profitti le autorità fiscali svedesi riconoscono un credito per l'eventuale ritenuta alla fonte scontata nel Paese di provenienza dei redditi. Ma il fatto, meritevole più di ogni altro di attenzione da parte del pianificatore fiscale, è senza dubbio la concessione del cd. "tax sparing credit" (credito d'imposta fittizio) da parte delle autorità fiscali svedesi per le imposte pagate all'estero; la peculiarità di tale meccanismo è che il credito viene concesso (nella misura fissa del 10% del dividendo lordo ricevuto) indipendentemente dal fatto che l'impresa straniera abbia scontato o meno le imposte nel proprio Paese. Alla luce di tali informazioni si può tranquillamente affermare che la Svezia, essendo entrata a tutti gli effetti nella Comunità Europea, può già da ora costituire una valida alternativa all'Olanda quale Paese ove domiciliare una "intermediate holding". E' infatti possibile per gli imprenditori residenti nella C.E., usufruendo della Direttiva 435/90 (madre-figlia), utilizzare il Paese nordico quale tramite per "canalizzare" gli investimenti verso Nazioni, che pur non appartenendo alla Comunità, abbiano sottoscritto con la Svezia una Convenzione contro le doppie imposizioni. E' questo il caso, ad esempio, di un'impresa italiana che desideri internazionalizzare la+ propria attività operando una serie di investimenti in Norvegia. Le alternative possibili sono fondamentalmente due; partecipare direttamente la società norvegese, ovvero effettuare un controllo "mediato" attraverso una "holding" domiciliata in un Paese appartenente all'Unione Europea. Nell'ipotesi di una partecipazione diretta della madre italiana nella "subsidiary" norvegese il flusso dei dividendi subisce una tassazione totale del 44,8% (Tab. A); ciò è dovuto al fatto che, in base al beneficio di affiliazione, il 40% dei dividendi percepiti viene assoggettato ad imposizione. Inoltre, ai dividendi in uscita dalla Norvegia, viene applicata una ritenuta alla fonte del 15%. Ben diverso è invece il risultato che si ottiene, sempre sotto il profilo fiscale, facendo "transitare" i redditi attraverso una "holding" svedese che controlla la "subsidiary" norvegese (Tab. B). In tal caso, infatti, non solo non viene applicata alcuna ritenuta alla fonte sui dividendi in uscita sia dalla Norvegia (in base al Trattato multilaterale dei Paesi del Nord) che dalla Svezia (in base alla Direttiva madre-figlia), ma, una volta giunti in Italia, solo il 5% dei redditi ricevuti viene assoggettato a tassazione secondo quanto disposto dalla Direttiva Comunitaria 435/90. E' tuttavia bene specificare che, nella fattispecie in oggetto, utilizzando una "holding" olandese al posto di quella svedese, il risultato non cambia (Tab. C). Il discorso invece cambia completamente nel caso in cui l'imprenditore ravvisi la necessità di investire in un Paese che prevede un regime impositivo basso, o addirittura nullo. Ciò è dovuto al fatto che la legislazione fiscale della Svezia, al contrario di quella olandese, prevede una serie di norme, cd. "Controlled Foreign Company rules" introdotte con la riforma tributaria del 1990, dirette a contrastare tutte quelle forme nascoste di elusione che possono portare ad una notevole perdita in termini di gettito fiscale. Se da una parte infatti è stata abolita la cd. "norma lussemburghese", secondo la quale una società con sede all'estero ma la cui direzione effettiva veniva svolta in Svezia era assoggettata a tassazione come una normale società residente, dall'altra è stata introdotta, nel corso del '94 (ma in vigore dal '95), la cd. "partnership rule". Infatti, mentre secondo la precedente normativa un'impresa con sede in un Paese che, pur prevedendo una bassa tassazione sui redditi societari, aveva sottoscritto con la Svezia una Convenzione contro le doppie imposizione, era esclusa dal campo di applicazione delle "CFC rules", dal 1 gennaio 1995 è in vigore la "partnership rule". Secondo la nuova formulazione qualora la società estera non venga assoggettata, sui redditi prodotti in territorio straniero, ad una tassazione comparabile a quella svedese verrà considerata, sotto il profilo fiscale, come società di persone ed i redditi prodotti e non distribuiti verranno tassati in capo agli azionisti svedesi. Al fine di evitare qualsiasi possibile contestazione, le autorità governative hanno quindi compilato una "white list" che ricomprende tutti i Paesi con i quali la Svezia ha sottoscritto una Convenzione e che, parimenti, non rientrano nell'ambito applicativo delle "CFC rules". Da questa analisi risulta quindi evidente come un progetto di pianificazione fiscale internazionale debba sempre tener conto di tutte quelle variabili che possono influenzare negativamente, se non stravolgere, le scelte imprenditoriali. Ma non bisogna nemmeno trarre conclusioni affrettate; la presenza o meno di una articolata normativa antielusione non può e non deve far escludere aprioristicamente la scelta di un Paese nell'ambito delle alternative possibili. Anzi il più delle volte, anche se questo può sembrare assurdo, aiuta l'imprenditore ! Lo aiuta ad evitare possibili contestazioni da parte delle autorità governative del Paese nel quale si desidera investire; solo in tal modo infatti l'imprenditore potrà effettuare le proprie scelte con un margine di sicurezza accettabile escludendo, già in partenza, quelle più "rischiose" sotto il profilo fiscale.
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