| 1995: NUMERO 1 | TORNA ALL' INDICE GENERALE |
| AUSTRIA LA FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO. di Nunzio Lanteri QUESTA PARTICOLARE STRUTTURA, UTILE PER SUPERARE ALCUNI DEI "DIFETTI" TIPICI DEL TRUST, HA PRECISE REGOLE FISCALI. Risale oramai al 1° settembre del 1993 la scelta delle autorità fiscali austriache di dare vita ad una nuova normativa sulle "fondazioni di diritto privato" destinata a dotare anche il Paese transalpino di una struttura assimilabile alla "stiftung" del Liechtenstein o alla "holding del '29" del Lussemburgo. Questa scelta si può quindi considerare come la risposta dell'Austria al sempre più consistente deflusso di ingenti patrimoni personali, sia austriaci che esteri, che negli ultimi anni hanno trovato una nuova collocazione, fiscalmente meno onerosa, in altri Paesi tra i quali hanno un posto di rilievo proprio il Liechtenstein e il Lussemburgo. Che l'intenzione del legislatore austriaco fosse quella di favorire un rapido afflusso di patrimoni fino ad ora gestiti da strutture similari, tra le quali un posto di rilievo ha anche il "trust" anglosassone, è provato dal fatto che fino al 31 dicembre 1995 sarà possibile conferire il patrimonio della "fondazione privata" senza vederlo assoggettato alle normali imposte sulle successioni e donazioni, di norma dovute nella misura del 2,5% di quanto effettivamente trasferito. L'utilità di ricorrere ad una "fondazione privata" austriaca è però soprattutto legata al fatto che essa è inserita in un quadro normativo profondamente diverso da quello che caratterizza il "trust" anglosassone il quale, in quanto regolamentato dalla "Common Law", è basato esclusivamente su di un rapporto fiduciario senza che vi sia la nascita di una nuova entità con un'autonoma personalità giuridica. Nel caso invece, della "fondazione privata" è prevista la nascita di un'autonoma entità, la fondazione appunto, dotata di un proprio patrimonio, di una propria personalità giuridica, nonché di un proprio consiglio di amministrazione e degli opportuni organi di sorveglianza (Comitato di sorveglianza) che hanno il compito di verificare l'assoluto rispetto degli interessi dei beneficiari della fondazione stessa. Per quanto riguarda le modalità con le quali dare vita ad un "fondazione privata" poche sono le differenze rispetto al "trust". Analogamente ad esso, infatti, la "fondazione privata" può essere costituita tanto "inter vivos" quanto in seguito ad una precisa disposizione testamentaria, da uno o più fondatori, ciascuno dei quali deve conferire, in natura o in denaro, un patrimonio di almeno un milione di scellini. L'atto costitutivo della "fondazione privata", anche in questo caso analogamente al "trust" anglosassone, dovrà provvedere ad identificare i beneficiari della fondazione, fra i quali potranno essere ricompresi anche i fondatori i quali, rappresentati sia da persone fisiche che giuridiche, potranno essere o specificatamente nominati oppure solo genericamente descritti (ed es. tutti gli eredi di una certa persona). Ove la "fondazione privata" si differenzia dal "trust" è invece, come già accennato in precedenza, proprio nel fatto che essa possiede una propria personalità giuridica e che all'atto costitutivo dovrà essere data un'adeguata pubblicità nei confronti di terzi mediante l'iscrizione in un'apposito registro commerciale; resta comunque impregiudicato il diritto del fondatore di fornire in un'altro atto, non assoggettato ad alcun obbligo di pubblicità, ulteriori indicazioni sulla gestione della fondazione o sulle modalità di identificazione dei beneficiari. Da un punto di vista operativo la "fondazione privata" austriaca non è invece in alcun modo equiparabile ad una normale persona giuridica in quanto non può svolgere alcuna attività imprenditoriale ad eccezione dell'attività agricola e della partecipazione, come socio accomandante, ad una società di persone; potrà inoltre svolgere, ma questa attività non rientra fra l'attività imprenditoriale, la gestione di partecipazioni in società. Ne consegue che tale struttura può per molti versi essere equiparata ad una "holding". Struttura per la quale l'Austria, con notevole lungimiranza, ha predisposto una specifica normativa, periodicamente aggiornata, già a partire dal 1982. Definite le caratteristiche operative di una "fondazione privata" sarà ora opportuno approfondire sia il regime fiscale al quale esse sono assoggettate, provvedendo anche ad un sintetico confronto con quanto previsto in merito per le "holding" austriache, sia valutare quale può essere l'effettiva utilità di ricorrere ad una struttura di questo tipo. Per quanto riguarda il regime fiscale al quale la "fondazione privata" è sottoposta la normativa in merito prevede un trattamento fondamentalmente analogo a quello delle persone giuridiche che per il reddito prodotto, di qualunque provenienza esso sia, sono assoggettate ad imposizione, a partire dal 1° gennaio 1994, con un'aliquota d'imposta del 34%. Questo regime base prevede tuttavia, nei confronti di una "fondazione privata" alcune importanti eccezioni. In particolare saranno esenti: - le plusvalenze derivanti dall'alienazione di partecipazioni in società sia residenti che non residenti; - i dividendi di fonte estera che usufruiscono del "beneficio di affiliazione". Per usufruire di tale "beneficio" la partecipazione della società austriaca o della fondazione nella società estera dovrà essere pari a superiore al 25% del capitale e dovrà essere detenuta da almeno 12 mesi; - i dividendi di fonte austriaca, qualunque sia l'entità della partecipazione; - gli interessi provenienti da depositi bancari austriaci purché non attribuibili all'attività imprenditoriale della fondazione, ossia all'attività agricola ed alla partecipazione in società di persone; - gli interessi di fonte estera, purché non connessi all'attività imprenditoriale della fondazione e purché essa non richieda di poter beneficiare di quanto previsto dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dall'Austria con i Paesi dai quali provengono gli interessi in questione. A fronte di questo particolare regime agevolativo è però prevista una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 22% sulla distribuzione dei proventi della "fondazione privata" agli effettivi beneficiari. E ciò vale sia per i pagamenti di interessi che per la distribuzione di dividendi a favore di persone fisiche o giuridiche. L'unica eccezione è rappresentata dai dividendi corrisposti a persone giuridiche nei confronti dalle quali la ritenuta sarà a titolo d'acconto con la possibilità per il beneficiario di usufruire di un pari credito d'imposta. Anche nel caso la distribuzione dei redditi prodotti venga procrastinata fino allo scioglimento della fondazione, a parte il rinvio dell'imposizione, non si presentano ulteriori vantaggi, infatti la ritenuta del 22% sarà comunque dovuta sulla differenza fra il patrimonio conferito, opportunamente rivalutato, e quello risultante al termine della vita di tale struttura. Alla luce di queste considerazioni appare chiaro come lo strumento della "fondazione privata" austriaca non si riveli particolarmente idoneo per la gestione di ingenti flussi di reddito, per i quali può essere invece senz'altro più utile la tradizionale "holding", la quale con il recente ingresso dell'Austria nella CE può usufruire oltre che del preesistente regime di "partecipation exemption" anche delle Direttive Comunitarie fra le quali, in questo ambito, assume particolare importanza la 435/90 o Direttiva "madre figlia". La "fondazione privata", viceversa, sembra uno strumento particolarmente utile per dare vita ad una politica di "tax planning successorio" mirato quindi a ridurre il carico fiscale complessivo delle imposte di questo tipo, svolgendo pertanto un compito per molti versi assimilabile a quello del tradizionale "trust" anglosassone, rispetto al quale presenta il non indifferente vantaggio di avere una struttura che risulta più comprensibile, vedi ad esempio il fatto di possedere una personalità giuridica propria, per i potenziali "utenti" residenti in Paesi ove la base dell'ordinamento è rappresentata dalla "Civil Law". A ciò si aggiunga il fatto che la "fondazione privata" consente comunque un differimento dell'onere tributario, ossia della ritenuta del 22% su quanto effettivamente distribuito che, al limite, può arrivare anche fino allo scioglimento della fondazione stessa; i redditi prodotti, inoltre, potranno anche essere fruttuosamente investiti. |