| 1993: NUMERO 6 | TORNA ALL' INDICE GENERALE |
AMERICA Alla luce di alcune significative novità in materia sarà opportuno tornare ad esaminare la complessa problematica del "treaty shopping", ovvero di quella particolare pratica, molto diffusa tra le imprese di dimensioni sovranazionali, che consente di ridurre il carico fiscale di un gruppo attraverso l'analisi della rete delle Convenzioni contro le doppie imposizioni esistenti tra i vari Paesi, e l'individuazione del "percorso" più idoneo per il trasferimento dei flussi di reddito. Al riguardo abbiamo già visto (Forum, n. 4/1993) come tale pratica abbia interessato in particolar modo l'Olanda che, grazie alle numerose Convenzioni contro le doppie imposizioni da essa sottoscritte ed ai particolari rapporti fiscali con le Antille Olandesi, ha per lungo tempo rappresentato il più importante punto di riferimento europeo per gestire investimenti negli Stati Uniti. Ciò che in questa sede si vuole esaminare in dettaglio è come tale problema sia stato affrontato nella recente Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta da Stati Uniti ed Olanda (18 Dicembre 1992). Tale accordo, infatti, pur essendo ispirato, come di consueto, al Modello OCSE del 1977, se ne discosta in alcuni non trascurabili aspetti. Sono proprio tali modifiche rispetto allo schema di convenzione contro le doppie imposizioni previsto nel 1977 dall'OCSE a rivestire una notevole importanza, non solo nell'ambito della nuova Convenzione Stati Uniti-Olanda, ma anche in termini generali. Le "prove" da essa introdotte per limitare il numero di individui, "trust" e società che possono beneficiare dalle varie agevolazioni previste dal trattato, saranno infatti quasi sicuramente inserite nei futuri accordi contro le doppie imposizioni, che non potranno fare a meno di tenere nella dovuta considerazione questo significativo precedente. Attraverso un approccio semplice ma completo, supportato dall'uso di grafici, diagrammi ed esempi, si cercherà di offrire un utile strumento che consenta un più agevole orientamento nel labirinto di queste complesse e numerose "prove". In primo luogo sarà opportuno rammentare brevemente come la nuova Convenzione fra Stati Uniti ed Olanda preveda una ritenuta del 5% sul pagamento di dividendi solo nel caso l'azionista possieda una partecipazione di almeno il 10% nella società che effettua il pagamento. Per partecipazioni inferiori al 10% la ritenuta sarà del 15%. Non sono, invece, previste ritenute per i pagamenti di interessi e royalty (sempreché tali forme di pagamento non vengano utilizzate per "coprire" dei pagamenti di dividendi). La prima "prova" oggetto di analisi è diretta ad accertare se colui che dichiara di essere residente negli Stati Uniti o in Olanda ha effettivamente delle proprietà in detto Stato (fig. 1). A sua volta essa si articola in due sottoprove: la prova della proprietà ("ownership test" o "shareholder test") e la prova della riduzione della base imponibile ("base reduction" o "erosion test"). In particolare la prima sottoprova (fig. 1a) si propone di verificare se oltre il 50% del valore della proprietà di un determinato soggetto (trust, società od altri raggruppamenti di persone) è posseduto direttamente o indirettamente da "soggetti" giudicati idonei ad avvalersi dei benefici previsti dalla Convenzione. Per le società di capitale si dovrà far riferimento non solo al 50% del valore di tutte le azioni ma anche al 50% del totale dei diritti di voto. Se tali condizioni non sono soddisfatte ma le società in esame sono residenti in Olanda, esse hanno comunque la possibilità di superare la suddetta "prova", sempreché più del 30% delle loro azioni e dei diritti di voto sia posseduto da olandesi "qualificati" ai fini della Convenzione e che il residuo 70% delle azioni e dei diritti di voto sia posseduto da residenti in Olanda e nella CEE, anche essi "qualificati" ai fini della Convenzione (esempio 1) . Per superare la seconda sottoprova (fig. 1b) è richiesto che meno del 50% del reddito lordo dei soggetti in esame sia stato distribuito attraverso pagamenti deducibili (royalty, interessi, ecc) a "soggetti" collegati che non abbiano diritto (ad esempio perché residenti in paradisi fiscali) ad usufruire dei benefici previsti dalla Convenzione. Se tali condizioni non sono soddisfatte ma la società, individuo o trust in esame è residente in Olanda, esiste comunque la possibilità di superare la prova, sempreché meno del 70% del reddito lordo sia utilizzato per fare pagamenti deducibili a soggetti collegati che non abbiano diritto alle agevolazioni previste e che meno del 30% del reddito sia utilizzato per effettuare pagamenti deducibili a "soggetti" collegati che oltre a non avere diritto ad usufruire dei benefici previsti dalla Convenzione siano anche residenti in Paesi extra CEE che non abbiano trattati contro le doppie imposizioni con gli Stati Uniti. Passando ad esaminare la seconda "prova" (fig. 2) ("publicity traded test" o "stock quotation test"), alla quale sono assoggettate le società le cui azioni siano quotate sui mercati azionari, sarà necessario evidenziare come essa si articoli in tre distinte sottoprove. In particolare supereranno la prima sottoprova le società olandesi e statunitensi le cui azioni ordinarie siano regolarmente scambiate sui mercati azionari ufficiali, ovvero scambiate almeno mensilmente in quantità non inferiori al 6% sui mercati specificatamente indicati dall'U.S. Securities and Exchange Commission (S.E.C.), dalI'Amsterdam Stock Exchange (Amsterdam S.E.) e dall'U.S. NASDAQ System nonché in qualsiasi altro mercato azionario riconosciuto dalle autorità competenti. Per evitare operazioni speculative tale prova non potrà essere superata dalle "closely held companies", ovvero dalle società le cui azioni ordinarie siano possedute per oltre il 50% da azionisti non "qualificati" ai fini della Convenzione o non residenti nella C.E.E. (sempreché ognuno dei quali possegga, direttamente o indirettamente, più del 5% del capitale azionario per un periodo superiore a 30 giorni in un anno) e le cui azioni non siano scambiate regolarmente nei mercati previsti dalla S.E.C. e dell'Amsterdam S.E. Le società olandesi e statunitensi che non superino la precedente sottoprova, in quanto le loro azioni non sono quotate sul mercato azionario, potranno affrontare la seconda sottoprova. Questa potrà essere superata solo se più del 50% del totale dei diritti di voto e delle azioni è posseduto (anche indirettamente) da non più di 5 società residenti in Olanda o negli Stati Uniti le cui azioni ordinarie siano regolarmente quotate in borsa (es. 2 e es. 3). Se la società in esame non supera neanche questa sottoprova potrà comunque affrontarne una terza. Per superarla è necessario che la società sia olandese, che almeno il 30% delle sue azioni siano possedute (anche indirettamente) da società residenti nella C.E.E. o negli Stati Uniti le cui azioni siano, in entrambi i casi, regolarmente quotate in borsa. Se, nella seconda o terza sottoprova vengono soddisfatti tutti i requisiti richiesti, bisognerà ancora valutare se la società in esame è una "conduit company", ossia una società che effettua pagamenti deducibili (interessi, royalty, ecc.) nella misura del 90% o più delle proprie entrate dello stesso tipo, in uno stesso anno fiscale. Qualora una società risulti essere una "conduit company", essa sarà sottoposta ad un'ulteriore prova - "conduit base reduction test" - che si differenzia dal "base reduction test" solo perché in questo caso per pagamenti deducibili sono intesi solo quelli fatti ad imprese associate soggette ad un'aliquota d'imposta complessiva inferiore del 50% (comprese le ritenute) all'imposta che sarebbe stata applicata se tali pagamenti fossero stati percepiti nello stesso Stato in cui risiede la "conduit company". La terza prova (fig. 3) richiede la verifica dell'esercizio effettivo di un'attività ("active trade business test"). In particolare, essa consente di usufruire delle agevolazioni previste dalla Convenzione solo ai residenti dei due stati contraenti che svolgano nel proprio Stato di residenza (Stati Uniti o Olanda) un attività imprenditoriale (con esclusione degli investimenti che prevedano esclusivamente la gestione di un portafoglio azionario, consentito solo a Banche o Assicurazioni) e che ricevano dall'altro Stato contraente un reddito frutto dell'esercizio in loco dello stesso tipo di attività (es. 4). In conseguenza di quanto richiesto da questa prova si avrà, ad esempio, che l'attività svolta in Olanda da una società statunitense deve essere dello stesso tipo o comunque complementare all'attività svolta negli Stati Uniti ed avere un peso non trascurabile sul reddito complessivo realizzato in Olanda. L'ultima prova ("headquarter company test") (fig. 4) prevista dalla nuova Convenzione fra Stati Uniti ed Olanda prevede la possibilità, per i "centri amministrativi" di società multinazionali collocati in uno dei due Paesi contraenti di usufruire dei benefici previsti dal trattato. Compito di un "centro amministrativo" è quello di fornire al gruppo per il quale opera un attività amministrativa, finanziaria e in genere di supervisione sulle attività svolte dalle diverse società operative, usufruendo peraltro di una completa autonomia nello svolgimento delle proprie funzioni. In particolare il gruppo per il quale il "centro amministrativo" svolge la propria attività dovrà essere presente in almeno 5 Paesi diversi in ognuno dei quali - ad eccezione del Paese di residenza del "centro" stesso - dovrà produrre, direttamente o indirettamente, un reddito non inferiore al 10% e non superiore al 50% del profitto lordo dell'intero gruppo; inoltre il "centro amministrativo" non potrà percepire più del 25% del proprio reddito dall'altro Stato contraente. Per le società residenti negli Stati Uniti o in Olanda che non riescano a superare le prove appena descritte è comunque prevista la possibilità di ottenere dalle autorità competenti del Paese in cui ha origine il reddito l'autorizzazione a beneficiare delle agevolazioni previste dalla Convenzione, purché la società non abbia come suo scopo principale il conseguimento di tali benefici e che particolari condizioni vengano comunque rispettate (polverizzazione dell'azionariato, ecc). I chiarissimi intenti "anti-treaty shopping" di questa Convenzione hanno soprattutto lo scopo di limitare il più possibile il numero di individui, società, trusts e altre entità che possano usufruire, ed in particolare abusare, dei benefici previsti dalla Convenzione. I maggiori artefici di questo preciso orientamento "anti-treaty shopping" sono stati senza dubbio gli Stati Uniti che, lamentando le mancate entrate fiscali dovute proprio al "treaty shopping", hanno chiesto la rinegoziazione della precedente Convenzione stipulata con l'Olanda. Logiche conseguenze dell'entrata in vigore di questa nuova Convenzione (il 1° gennaio 1994) saranno da un lato le maggiori entrate fiscali di cui potranno beneficiare gli Stati Uniti, e dall'altro il notevole ridimensionamento che subirà l'Olanda quale "trampolino" per gli investimenti europei negli Stati Uniti. ESEMPIO N. 1 ESEMPIO N.2 ESEMPIO N. 3 ESEMPIO N. 4 |