1993: NUMERO 6

TORNA ALL' INDICE GENERALE

LE SOLUZIONI ITALIANE
la cessione pro soluto del credito
a cura dello Studio Santoro

Tra gli strumenti a disposizione delle imprese per ridurre l'onere fiscale sugli utili prodotti, nel più assoluto rispetto delle normative vigenti, si può senz'altro considerare anche la cessione pro soluto di eventuali crediti legittimamente vantati della società.

Prima di passare ad analizzare le modalità applicative di questa operazione è opportuno delineare quali sono i presupposti di ordine economico e commerciale che possono spingere una società ad avvalersi della possibilità di effettuare una cessione pro soluto di parte dei propri crediti.

Si consideri, ad esempio, una società che in sede di elaborazione del bilancio previsionale per l'anno in corso verifichi la possibilità di produrre un risultato reddituale fortemente positivo. Oltre a tali componenti positivi di reddito sono presenti anche delle importanti posizioni creditorie della società che, tuttavia, difficilmente potranno essere positivamente risolte, almeno nel breve termine. In particolare, concorre in modo determinante nel dilatare tale termine la lentezza dell'apparato giudiziario del nostro Paese, che, a differenza di quello della maggior parte degli altri Paesi industrializzati per fornire ad una società il titolo, nel nostro caso una sentenza esecutiva, con il quale poter esigere dal debitore il proprio credito impiega, nella più favorevole delle previsioni, non meno di 5/8 anni. La società, pertanto, nella maggior parte dei casi rinuncia alla possibilità di adire le vie legali per tutelare il proprio credito legalmente sorto, preferendo piuttosto attendere il momento in cui tale credito potrà essere, se mai lo sarà, soddisfatto.

A tale situazione, che può creare uno stato di incertezza reddituale per i prossimi esercizi, si può ovviare facendo ricorso alla cessione del credito pro soluto. In questo modo sarà possibile cedere, ex art. 1260 CC., ad un'altra società (scegliendo in tal caso, ove possibile, una società facente parte del medesimo gruppo) il credito legittimamente sorto ma di difficile esigibilità nel breve periodo per obiettive difficoltà del debitore, ad un prezzo consistentemente svilito evitando così di portare tra gli elementi positivi del bilancio poste di dubbio realizzo che, particolarmente nell'attuale situazione di carenza di liquidità delle aziende, potrebbero comportare un pesante onere economico consistente nel pagamento delle imposte sul maggior reddito che tali crediti di difficile esigibilità avrebbero creato, cosa che l'iscrizione delle sopravvenienze passive conseguenti alla cessione del credito pro soluto eviterà definitivamente.

Per quanto attiene alla società cessionaria, merita di essere sottolineato il fatto che, secondo l'orientamento prevalente della dottrina, non è necessario che essa svolga abitualmente l'attività di intermediazione finanziaria, potendosi infatti far rientrare tale cessione fra quelle previste dall'art. 1260 CC. La validità di una scelta di questo tipo trova conforto nell'art. 66 III comma T.U.I.R. 917/86 secondo il quale le perdite su crediti sono deducibili solo qualora risultino da elementi certi; in questo caso il contratto di cessione del credito pro soluto costituisce senza dubbio elemento certo ai sensi dell'articolo citato, anche perché nessun minore introito si andrà a creare a sfavore dell'erario, che, nella eventualità di un futuro completo o parziale realizzo del credito da parte della società che lo ha acquistato, vedrà corrispondersi dalla stessa le imposte relative all'intera plusvalenza.