1993: NUMERO 5

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LE SOLUZIONI ITALIANE
Distribuzione utili in natura
a cura dello Studio Santoro

Pur essendo espressamente prevista dal legislatore la possibilità di distribuire utili in natura non ha ancora trovato un'ampia utilizzazione fra gli imprenditori italiani. Una sua opportuna utilizzazione consente però di usufruire di interessanti vantaggi finanziari e fiscali. La società, infatti, potrà effettuare distribuzioni di utili anche in un periodo di scarsa liquidità o liberarsi di beni che, terminata la loro vita utile all'interno dell'azienda, potrebbero rivelarsi di difficile alienazione.

Per analizzare i possibili vantaggi fiscali che la distribuzione degli utili in natura consente di conseguire sarà innanzitutto opportuno procedere ad un breve approfondimento delle norme che regolamentano la materia. A questo proposito di particolare importanza è soprattutto l'art. 27 del D.P.R. 600/73 secondo il quale gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, dalle società per azioni e in accomandita per azioni e dalle società, anche cooperative, a responsabilità limitata sono soggetti ad una ritenuta del dieci per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci, con obbligo di rivalsa.

Nel caso la distribuzione riguardi unicamente denaro non sorgono particolari perplessità in quanto la società dovrà versare la ritenuta del 10% prelevando l'importo direttamente dalla somma dovuta ai soci che verrà quindi ridotta di un pari ammontare. Più complessa è la distribuzione di utili o riparti straordinari mediante l'attribuzione ai singoli soci di determinati beni, mobili o immobili. Per questo secondo caso, frequente soprattutto in caso di liquidazione della società, l'art.27 del D.P.R. 600 prevede che in presenza di una distribuzione di utili in natura, anche qualora essa avvenga in sede di liquidazione, i singoli soci per poter ricevere il pagamento dovranno versare alla società l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. Tale ammontare sarà determinato in relazione alle caratteristiche ed al valore dei beni conferiti quale risulta dall'ultimo bilancio della società, salvo comunque l'accertamento dell'effettivo valore ai fini dell'applicazione dei singoli tributi. Quindi, ai fini della determinazione del valore dei beni conferiti andrà distinto il momento in cui viene effettuata la ritenuta dal momento in cui questi beni vengono inseriti nella dichiarazione dei redditi del percipiente.

Nel primo caso, infatti, si tiene conto unicamente del valore iscritto in bilancio, anche nel caso questo si discosti notevolmente da quello reale, mentre nel secondo caso si dovrà procedere ad una valutazione dei beni secondo il principio del valore "normale" (D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, art. 9). Ad esempio qualora la società decida di cedere ad un socio come dividendo un immobile iscritto in bilancio per un valore di 5.000 è su questo importo che dovrà essere calcolata la ritenuta del 10% (500).

E' possibile però rinviare completamente la tassazione alla predisposizione dell'annuale dichiarazione dei redditi nel caso oggetto di distribuzione siano beni già completamente ammortizzati; in questo caso non sarà dovuta alcuna ritenuta d'acconto in quanto il valore di bilancio di questi beni sarà pari zero. In sede di dichiarazione dei redditi il bene non dovrà essere dichiarato per il valore di bilancio, ossia 5.000, ma per il suo effettivo valore di mercato (ad.es.60.000), valore sul quale andrà anche calcolato il credito di imposta; infatti la società dovrà, a sua volta, dichiarare lo stesso importo fra le rettifiche in aumento della propria dichiarazione dei redditi. In sintesi avremo:

VALORE DI RIFERIMENTO

  VAL. BILANCIO VAL. EFFETTIVO
Ritenuta

X

 
Dich. Redditi  

X

Per gli utili in natura dovranno essere gli stessi percepienti ad anticipare l'importo della ritenuta alla società, che provvederà quindi a versarla al concessionario della riscossione. Il termine entro cui effettuare il versamento della ritenuta sarà legato alla data entro la quale i soci hanno provveduto a rimborsare detta ritenuta alla società stessa; in particolare la ritenuta andrà versata: il 1° settembre qualora il socio effettui il rimborso nel corso del primo semestre, ed il 1° marzo dell'anno successivo qualora il rimborso sia effettuato nel secondo semestre.

VERSAMENTO DELLA RICEVUTA

  1-9 ANNO IN CORSO 1-3 ANNO SEGUENTE
Vers. 1° sem. X  
Vers. 2° sem.   X

Nel caso di distribuzione mista (denaro e beni) la società provvederà direttamente al pagamento delle ritenute utilizzando l'importo in denaro anche per la ritenuta relativa ai beni, ove questo ammontare sia sufficiente. Qualora, invece, l'importo in denaro sia inferiore all'importo da versare per le ritenute i soci dovranno provvedere all'anticipazione della differenza.