1993: NUMERO 5

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DANIMARCA
la sirenetta tributaria
di Enrico Santoro

Primo novembre: riparte la speranza europea. E i Dodici a Bruxelles confermano le scadenze fissate a Maastricht. Proprio quelle che la Danimarca ha, fino all'ultimo, cercato di evitare. Senza pensare, forse, che il rilancio dell'unione, in presenza di un'evidente disarmonia fiscale può rappresentare per il Paese della "sirenetta" un vero e proprio affare.

Copenhaghen, infatti, volente o nolente grazie al suo sistema tributario ha un "fascino nascosto" per l'imprenditore. Ed anche per il risparmiatore. Basti pensare a quest'ultimo proposito, che i residenti in Danimarca non subiscono ritenute sulle obbligazioni e sui depositi bancari, contrariamente agli italiani che sono soggetti ad una ritenuta del 12,5% sulle obbligazioni e del 30% sui depositi bancari. E se è vero che analoghi vantaggi si trovano in Lussemburgo, Olanda e Germania è anche vero che per le società la Danimarca è un buon "ospite".

La Danimarca, a torto, viene considerato un Paese ad alta tassazione: le aliquote applicate alle persone fisiche sono mediamente più elevate rispetto ad altri Paesi europei, ma quella sulle società è solo del 34%. Oltre ad un'aliquota d'imposta sufficientemente bassa le holding danesi offrono numerosi altri concreti vantaggi di ordine fiscale. Tra questi "plus tributari" spiccano:

a) l'esenzione per dividendi e capital gains;

b) l' assenza di limiti alla detrazione dei costi finanziari sostenuti in relazione alla partecipazioni;

c) la possibilità di consolidare le perdite delle "subsidiaries" sia danesi che estere;

d) l'esistenza di una rete di trattati capillare che permette di ridurre o, in alcuni casi, di annullare le ritenute alla fonte su dividendi, interessi e royalty. In particolare la sezione 13 della "corporate income tax law" prevede l'esenzione per i dividendi ricevuti da una "subsidiary" della quale la holding possegga almeno il 25%del capitale azionario. Ma a condizione che la partecipazione sia posseduta ininterrottamente da un esercizio o alternativamente da un periodo di due anni prima della distribuzione dei dividendi e sempreché i profitti che hanno generato i dividendi siano stati assoggettati nel Paese della controllata ad un "accettabile" prelievo fiscale (ossia con un aliquota di almeno il 20%). Periodicamente il ministro delle Finanze danese provvede ad emanare una lista contenente i Paesi esclusi dalle suddette agevolazioni.

I capital gains derivanti dalla vendita delle azioni o da una liquidazione sono generalmente esenti da imposte purché la holding sia stata costituita da non meno di tre anni. D'altro canto le perdite di capitale possono essere detratte fino a concorrenza dei capital gains soggetti ad imposizione, solo, però, per i primi tre anni dalla costituzione della holding.

Oltre a tali agevolazioni, che già da sole rendono particolarmente interessanti le holding danesi, numerose altre sono le opportunità di cui le holding costituite in questo Paese possono usufruire. Tra queste particolarmente interessante è la possibilità di dedurre totalmente, in cinque anni, dalla base imponibile ogni costo finanziario connesso con le partecipazioni. Il primo anno è consentita unicamente la deduzione dell'8% dei costi di acquisizione, mentre la restante parte va ammortizzata in quote costanti nei successivi quattro anni.

TAB 1 - Formula per il calcolo della detrazione d' imposta ammessa

50% di X = imposta (c) x [reddito (a)/(reddito (a) + reddito (b)]

X = imposta attribuibile alla consociata estera
reddito (a) = reddito soc. danese al lordo delle imposte
reddito (b) = reddito consociata estera
reddito (c) = imposta totale della soc. danese

La normativa danese prevede anche la possibilità di redigere un bilancio consolidato in modo da compensare i profitti e le perdite delle società appartenenti al gruppo. Non è tuttavia permessa la pratica del "jump the tiers", ossia che una "subsidiary" possa essere inclusa nel bilancio se la società che la controlla non vi viene inclusa a sua volta. Le società facenti parte del gruppo possono in un secondo momento essere escluse dal bilancio consolidato. L'esclusione, in questo caso diventa, però, definitiva.

Anche nel caso in cui la "subsidiary" estera abbia conseguito un risultato positivo è possibile ottenere un vantaggio attraverso il consolidamento dei risultati, in quanto l'imposta totale da corrispondersi in Danimarca può essere ridotta del 50% dell'imposta attribuibile alla consociata estera (vedi Tab. 1 ). Questa particolare agevolazione che risale addirittura al 1912, quando una totale assenza di trattati contro la doppia imposizione ne giustificava l'esistenza- oggi, alla luce dell'evoluzione della legislazione internazionale e dei Trattati contro le doppie imposizioni, ha una minore importanza tanto che se ne può ipotizzare una sua prossima eliminazione.

Oltre agli indubbi vantaggi fiscali che la holding danese consente di ottenere bisogna tener presente che quando la nuova Convenzione tra Stati Uniti e Olanda entrerà in vigore - e ciò avverrà presumibilmente il 1 gennaio 1994 - a meno che non vengano apportati dei correttivi al testo originario, sarà possibile beneficiare delle agevolazioni attualmente previste per le holding olandesi, almeno nei rapporti con gli Stati Uniti, solo al verificarsi di precise condizioni.

La Danimarca si pone quindi come una concreta alternativa nella scelta della miglior localizzazione per una società holding. Resta solo una perplessità: è data dall'incerto orizzonte temporale della normativa danese in tema di holding. Essa potrebbe essere infatti sottoposta ad alcune modifiche per venire incontro alle specifiche richieste in tal senso degli altri Paesi della CEE.

Ma proviamo, a titolo d'esempio, ad immaginare i vantaggi che è possibile conseguire con l'interposizione di una holding danese. Supponiamo che una società italiana abbia una partecipazione in una società americana ed in una giapponese (per semplicità di esposizione ipotizziamo che le partecipazioni siano del 100%). Qualora si faccia uso di una holding in Danimarca i dividendi saranno assoggettati ad imposizione secondo quanto previsto dallo schema qui di seguito riportato:

schema

Come si vede chiaramente dal prospetto, i dividendi verranno sottoposti unicamente ad una ritenuta alla fonte del 5 e del 10% rispettivamente negli Stati Uniti ed in Giappone. Ma essendo esenti da imposte in Danimarca, questi verranno distribuiti (senza subire alcuna ritenuta) alla capogruppo italiana dove - secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 136 del 6 marzo 1993 che ha finalmente reso operante nel nostro Paese la direttiva CEE 435 - saranno esclusi per il 95% dalla base imponibile e potranno essere distribuiti liberamente ai soci senza essere assoggettati alla maggiorazione di conguaglio, potendo invece usufruire del credito d'imposta del quale, però, non sarà possibile chiedere il rimborso. Nell'ipotesi che i dividendi siano percepiti in Italia direttamente dal Giappone e dagli Stati Uniti, pur essendo assoggettati alle medesime ritenute alla fonte dovute nel caso del pagamento a favore della holding danese, essi, nel nostro Paese, saranno sottoposti a tassazione per il 40% dell'ammontare percepito dando vita, nel complesso, ad un onere fiscale di gran lunga superiore a quello che l'utilizzazione di una holding danese comporta. Provare per credere.