| 1993: NUMERO 4 | TORNA ALL' INDICE GENERALE |
CEE Arriva sempre il momento del confronto: anche per i sistemi tributari. Soprattutto nell'Europa di oggi, dove procede il cammino verso l'unificazione del mercato e di conseguenza diviene naturale effettuare paragoni. Anche per capire se e come i vicini di Comunità si comportano diversamente da noi. Un nuovo spunto di confronto sul piano tributario viene fornito dalle misure di attuazione della Direttiva CEE n. 435, relativa al regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri della Comunità Economica Europea. Soltanto la Grecia, per ora, non le ha adottate. In Italia invece ci siamo messi in regola solo da poco. Esattamente il 10 maggio scorso, sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 è apparso il decreto legislativo n. 136 del 6 marzo 1993, varato appunto per recepire la Direttiva 435, importante, ma in realtà ben lontana- se osservata su base continentale - dall'ottenere un effetto "armonizzante" totale. Nella fase di recezione della Direttiva, infatti, i Dodici si sono di fatto divisi, adottando soluzioni tra loro diverse. L'Italia insieme a Danimarca, Francia, Lussemburgo, Belgio, Olanda e Portogallo ha optato per il sistema dell'esenzione fiscale dei dividendi percepiti da società madri residenti nel proprio territorio nazionale. L'Italia però esenta solo il 95% dei dividendi. La Germania invece ha adottato un diverso sistema, quello del credito d'imposta indiretto, applicando il criterio dell'esenzione solo in presenza di un trattato bilaterale. Altre differenze impositive permangono fra gli Stati, a seconda dei diversi regimi di deducibilità dal reddito della società madre degli oneri relativi alla partecipazione estera. Molto spesso finiscono per determinarsi situazioni di doppia tassazione, sebbene parziali, anche a causa del differente metodo di tassazione relativo a società partecipate per quote minime e per periodi minimi di possesso. Ma vediamo nel dettaglio le differenze esistenti, che possono consentire, proprio sfruttando le differenze fra le modalità di recepimento della Direttiva nei Paesi della Comunità, di realizzare un efficace opera di pianificazione dei flussi reddituali fra i diversi Paesi della CEE. In Belgio - dove vige il sistema dell'esenzione sui dividendi di fonte estera - non è prevista nessuna soglia minima di partecipazione della società madre residente nella società figlia non residente, anche se si sta discutendo sulla possibilità di introdurre almeno la soglia minima del 5%. Un'altra particolarità è rappresentata dal fatto che essendo previsto dalla legge che i dividendi prima di essere dedotti dalla base imponibile siano sommati agli altri redditi, si potrebbe verificare, nell'ipotesi di un esercizio negativo, una parziale tassazione degli stessi, almeno fino al momento in cui, negli esercizi successivi, le perdite non vengano interamente dedotte. Inoltre, poiché la Direttiva lo consente, la norma applicativa ha previsto che gli oneri sostenuti dalla società madre residente relativi alla partecipazione nella società figlia non possano essere dedotti dal reddito fino a un ammontare pari al 5% del dividendo lordo. Invece i dividendi distribuiti a società madri estere da società figlie residenti non sono assoggettati alla ritenuta alla fonte ordinaria a condizione che la partecipazione sia pari almeno al 25% e sia detenuta per un periodo minimo di un anno prima della data del pagamento. Anche in Danimarca, al momento di attuare la Direttiva 435/90 è stata imboccata la strada dell'esenzione per le partecipazioni superiori al 25%, purché detenute per tutto il periodo impositivo di percezione del dividendo. Così, al posto del sistema del credito d'imposta indiretto esistente in precedenza, in Danimarca oggi vige un metodo in base al quale prevale la regola dell'esenzione. Anche gli oneri relativi alla partecipazione nella società figlia non residente sono interamente deducibili: in questo modo viene garantita la completa esenzione dei dividendi percepiti dalla società madre. Inoltre, sui dividendi pagati a società madri estere da società figlie residenti non viene calcolata la ritenuta ordinaria del 30%, purché la partecipazione nella società figlia sia maggiore del 25% e sia detenuta da più di due anni. La Francia si è adeguata senza particolari traumi al dettato della 435/90 ed ha stabilito di esentare completamente i dividendi percepiti da società madri residenti che siano detentrici di partecipazioni dirette superiori al 10% (oppure maggiori di 150 mln di franchi francesi) acquisite nei due anni precedenti la data della denuncia del reddito (a fini impositivi si considera valido anche il periodo successivo alla distribuzione dei dividendi). Considerando però deducibili gli oneri relativi alla partecipazione nella società figlia solo fino al 5% del dividendo lordo, esso, di fatto, è esente solo per il 95%. I dividendi distribuiti dalle società figlie francesi sono esenti da ritenuta alla fonte solo se sono relativi a partecipazioni superiori al 25% del capitale, detenute per un periodo di due anni (senza interruzioni) prima della data dell'effettivo pagamento.
In Germania il metodo prescelto è quello del credito d'imposta indiretto per i dividendi percepiti da società madri residenti che scatta in presenza di una partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10%, detenuta per tutto il periodo d'imposta di percezione del dividendo. La Direttiva 435/90 viene così recepita dal sistema tedesco con un "compromesso" che rende però l'utilizzo della stessa generalmente meno conveniente rispetto al sistema dell'esenzione previsto dai trattati bilaterali stipulati dalla Germania con altri partner della CEE. Per quanto riguarda gli oneri relativi alla partecipazione nella società figlia, vige la regola dell'indeducibilità nel caso di ricorso alla disciplina convenzionale e dell'intera deducibilità nel caso di ricorso al credito d'imposta. Per le partecipazioni di società madri straniere in società figlie tedesche, sempreché l'ammontare della partecipazione sia almeno superiore al 25%, la Germania può usufruire di una deroga al regime ordinario previsto dalla Direttiva, potendo applicare fino al 1° luglio 1996 - o finché la differenza fra l'aliquota che si applica agli utili distribuiti (36%) e quella relativa agli utili non distribuiti (50%) resti superiore agli 11 punti percentuali - una ritenuta alla fonte del 5%. Mentre si attende che la Grecia recepisca la Direttiva 435/90 - e dovrebbe farlo, secondo le previsioni, accordando il regime dell'esenzione alle società madri residenti, e ai dividendi distribuiti da società figlie residenti - spostiamo l'obiettivo sull'Irlanda. Nell'isola anglosassone ai dividendi conseguiti da società madri residenti riguardanti partecipazioni dirette superiori al 25% del capitale spetta il credito d'imposta diretto e sono interamente deducibili gli oneri relativi alla partecipazione, per la quale non è richiesto alcun periodo minimo di detenzione. Per quanto riguarda i dividendi pagati a società madri non residenti si applicano le leggi precedenti l'emanazione della 435: non è quindi previsto alcun periodo minimo di detenzione nè una soglia minima di partecipazione. In Lussemburgo, per i dividendi percepiti da società madri residenti, si applica sempre l'esenzione da partecipazione ordinaria mentre gli oneri relativi alla partecipazione sono deducibili solo per la quota eccedente i dividendi esenti. In conformità a quanto previsto dalla Direttiva sono stati inoltre esentati dalla ritenuta alla fonte i dividendi pagati da società figlie residenti, per partecipazioni superiori al 25% del capitale, detenute per almeno due anni precedenti la data della delibera di distribuzione. In Spagna l'attuazione della 435 ha comportato l'estensione del metodo del credito d'imposta totale ai dividendi provenienti da società figlie non residenti, purché partecipate direttamente almeno al 25% e per un periodo di almeno due anni precedenti la data della delibera di distribuzione. Non si applica a questi dividendi la ritenuta all'ingresso mentre sono interamente deducibili gli oneri relativi alla partecipazione. Sono inoltre esenti dalla ritenuta d'imposta del 25% i dividendi pagati da società figlie residenti. Ma c'è una condizione: che la società madre non residente non sia controllata da persone fisiche o giuridiche residenti in Paesi non membri della CEE. Attenzione al Regno Unito dove accogliendo la 435 non si è dato vita a modifiche del vecchio regime: si applica dunque il credito d'imposta indiretto per partecipazioni dirette o indirette superiori al 10% dei diritti di voto, senza però alcun vincolo di detenzione minima; gli oneri di partecipazione sono deducibili per intero. La vecchia disciplina vale anche per i dividendi pagati a società madri non residenti: non c'è dunque alcuna soglia di possesso e di detenzione minima.
Il Portogallo ha recepito la 435 esentando dall'imposta sul reddito i dividendi percepiti da società madri residenti purché relativi a partecipazioni dirette superiori al 25% del capitale e detenute per i due anni precedenti la data della delibera di distribuzione. Se la figlia è nata da un periodo inferiore basta la detenzione del 25% a partire dalla data di nascita della società. Gli oneri relativi alla partecipazione sono indeducibili fino al 5% del dividendo quindi l'esenzione vale fino al 95% dei dividendi, analogamente a quanto si è scelto di fare in Italia. Sui dividendi pagati da società figlie residenti il fisco del Portogallo - in deroga alla 435 fino al 1996 - può prelevare una ritenuta del 15% che scende al 10% fino al 1999. Queste ritenute di fatto saranno rispettivamente pari al 20% e al 15% poiché è prevista la corresponsione di un ulteriore 5% a titolo di imposta sostitutiva dell'imposta sulle successioni portoghese. Infine, per quanto riguarda l'Olanda - dove era già in vigore un regime nazionale e convenzionale particolarmente conveniente che, grazie anche al così detto "privilegio d'affiliazione", comportava una tassazione dei dividendi percepiti da società madri residenti assai contenuta, richiedendo unicamente una partecipazione minima non inferiore al 5%, senza il vincolo di un periodo minimo di detenzione della partecipazione - il recepimento della Direttiva CEE ha comportato anche l'abolizione della ritenuta sui dividendi pagati da società figlie residenti controllate almeno al 25%, o nella quali la società madre controlla almeno il 25% dei diritti di voto, e la cui partecipazione sia detenuta da almeno un anno precedente la delibera di distribuzione. In Olanda non sono invece deducibili dal reddito gli oneri relativi alla partecipazione.
IL CASO ITALIA In Italia, in sede di attuazione della Direttiva 435, si è scelta la strada dell'esenzione del 95% dei dividendi percepiti da società madri residenti che detengano partecipazioni dirette nel capitale delle società figlie superiori al 25% per il periodo di un anno senza interruzioni rispetto alla data della delibera con cui viene decisa la distribuzione dei dividendi. Questi ultimi non vengono conteggiati ai fini dell'imposta di conguaglio dovuta dalla società madre sugli utili redistribuiti; vengono comunque posti dei limiti al rimborso dell'eventuale credito d'imposta spettante ai soci della società madre. Questa esenzione dall'imposta di conguaglio per la ridistribuzione dei dividendi esenti dalla casa madre ai suoi azionisti contribuisce a differenziare profondamente la normativa italiana di recepimento della Direttiva CEE 435 da quelle degli altri Paesi della Comunità. E questa volta si può dire, senza tema di essere smentiti, che il nostro Paese è sicuramente quello che meglio ha interpretato lo spirito della Direttiva Comunitaria, estendendo l'esenzione non solo alla casa madre ma anche ai suoi azionisti. Solo così lo spirito della Direttiva può considerarsi interamente recepito avendo in tal modo eliminato un elemento che sicuramente contribuisce a mantenere in vita le barriere fra i diversi Paesi della Comunità. Proprio grazie a questa scelta lungimirante delle nostre autorità finanziarie l'Italia potrà trasformarsi - soprattutto se il risanamento economico e politico, che urge, verrà portato a termine in un periodo di tempo ragionevolmente breve - in una meta particolarmente interessante per localizzare una società destinata a detenere partecipazioni in società operative collocate negli altri Paesi della Comunità. Un'ulteriore agevolazione è data dal fatto che gli oneri relativi alle partecipazioni estere sono interamente deducibili. Nel caso in cui la società madre residente sia direttamente o indirettamente controllata da soggetti non residenti in Paesi membri della CEE, I'esenzione si applica solo a condizione che si possa provare che la società madre non è stata costituita allo scopo prevalente di beneficiare del regime in oggetto. Alle stesse condizioni di partecipazione è stata disposta l'esenzione dalla ritenuta alla fonte ordinaria del 32.4% sui dividendi distribuiti da società figlie residenti, sempre che sia attestata l'esistenza dei requisiti necessari a cura delle autorità fiscali straniere. In linea generale si deve anche ritenere che sui dividendi distribuiti da società figlie residenti mediante utili esenti dall'imposta sul reddito societario si dovrà applicare comunque l'imposta di conguaglio, anche se ai non residenti non è accordato l'ordinario credito d'imposta sui dividendi. |
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