| 1993: NUMERO 3 | TORNA ALL' INDICE GENERALE |
ITALIA Con la Legge 99 del 22 marzo 1993 è stata recepita anche in Italia la Convenzione CEE 436 del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni che potrebbero verificarsi in caso di rettifica, da parte delle autorità fiscali dei Paesi della Comunità, delle dichiarazioni dei redditi di imprese associate. Nonostante la rapidità con la quale il nostro Parlamento ha convertito il provvedimento, la presentazione del relativo disegno di legge risale infatti solo al 12 ottobre scorso, esso entrerà in vigore solo fra qualche tempo, ossia tre mesi dopo l'avvenuta ratifica da parte dello Stato della Comunità che per ultimo vi ha provveduto. Con questa Convenzione la CEE ha cercato di risolvere in via definitiva il delicato problema del "transfer pricing", di grande attualità ed importanza ma di difficile soluzione, tanto per le amministrazioni finanziarie preposte all'accertamento dei trasferimenti illeciti di reddito imponibile effettuati dalle imprese multinazionali da un Paese ad alta fiscalità ad un Paese a più bassa fiscalità, quanto per le stesse imprese multinazionali. Per queste ultime è sempre presente il rischio di subire una doppia imposizione sul reddito in conseguenza di comportamenti difformi delle autorità fiscali dei singoli Stati coinvolti nell'operazione. Da quanto sopra è emersa la necessità di risolvere in maniera uniforme tale problema e proprio per questo motivo la Comunità Economica Europea ha predisposto la Convenzione 436/90, diretta ad eliminare le doppie imposizioni che si possono verificare in caso di rettifica, da parte delle autorità fiscali, dei redditi di imprese multinazionali. La Convenzione troverà applicazione nel caso in cui gli utili di un'impresa di uno Stato contraente vengano riportati a tassazione anche tra gli utili di un'impresa di un altro Stato contraente. E' evidente che per l'applicazione della Convenzione è necessario innanzitutto che si sia in presenza di imprese collegate e che nelle transazioni poste in essere fra loro siano stati praticati prezzi differenti da quelli che sarebbero stati praticati se i soggetti coinvolti nell'operazione non avessero avuto alcun vincolo economico tra loro. In particolare quando un impresa reputi che uno Stato membro della CEE non abbia rispettato i principi previsti dalla Convenzione per la determinazione dei prezzi di trasferimento di beni e servizi fra imprese controllate o collegate - in materia la Convenzione detta solo dei generici principi generali - e sia stata quindi sottoposta ad un accertamento dal quale può derivare una doppia imposizione sul reddito può rivolgersi, entro i tre anni successivi al ricevimento dell'avviso di accertamento, all'autorità competente dello Stato ove essa è residente. L'autorità interpellata, qualora dovesse ritenere fondate le doglianze sollevate dal contribuente, e non riuscisse da sola a trovare una soluzione soddisfacente alla questione sottopostagli, potrà rivolgersi alle autorità competenti degli altri Stati interessati al fine di evitare, adottando una procedura amichevole, una doppia imposizione sul reddito delle imprese interessate. Qualora le autorità competenti, entro i due anni successivi a quello nel quale è stata sottoposta loro per la prima volta la questione, non riescano ad addivenire ad una soluzione, possono istituire una commissione consultiva il cui compito è quello di fornire un parere per evitare la doppia imposizione. E' importante, comunque, sottolineare che il fatto che sia stata istituita la commissione consultiva non impedisce agli Stati contraenti di avviare o continuare, per la stessa fattispecie sottoposta alla commissione, azioni giudiziarie o procedure per l'applicazione di sanzioni amministrative. La commissione consultiva dovrà fornire il suo parere entro i sei mesi successivi al momento in cui è stata interpellata. Le autorità competenti dal momento in cui la commissione ha espresso il proprio parere hanno ulteriori sei mesi di tempo per prendere una decisione volta ad eliminare la doppia imposizione. Tuttavia tale decisione può anche prescindere dal parere della commissione consultiva. Infatti le autorità competenti sono vincolate al parere della commissione esclusivamente nell'ipotesi in cui non riescano a raggiungere un accordo in merito alla eliminazione della doppia imposizione. Quello sin qui esaminato è il complesso meccanismo previsto dalla Convenzione CEE 436/90 per eliminare le doppie imposizioni in presenza di rettifiche di valori dovute all'applicazione delle diverse normative nazionali in materia di "transfer pricing". Da quanto sopra emerge però con chiarezza quanto lunghi siano i tempi per la risoluzione delle problematiche relative al "transfer pricing" e quanto complessa sia la procedura prevista per poter giungere ad una soluzione diretta ad eliminare una possibile doppia imposizione sui redditi di imprese collegate. Tali disagi sono poi acuiti dal fatto che, come previsto dalla stessa Convenzione, le autorità fiscali e finanziarie degli Stati membri coinvolti nell'operazione, possono in ogni caso, ancora prima che si sia giunti ad una soluzione tramite l'applicazione della Convenzione stessa, procedere con l'applicazione di sanzioni e riportare a tassazione quella parte di utili che ritengono non siano stati assoggettati a tassazione. Viene spontaneo in tale ipotesi domandarsi cosa succederebbe se la soluzione a cui dovesse addivenirsi tramite l'applicazione della Convenzione fosse in contrasto con le misure adottate dalle autorità fiscali dei vari Paesi. E' infatti evidente che in tale ipotesi l'impresa contribuente, dovendo attendere lungamente, a causa della complessa procedura esaminata in precedenza, la soluzione della controversia e avendo però dovuto pagare nel frattempo quanto intimatole dalla autorità fiscali, abbia subito un notevole danno economico. Sarebbe pertanto auspicabile che alcuni correttivi venissero apportati alla Convenzione CEE 436/90, tesi innanzitutto a sveltire la procedura prevista nella Convenzione stessa. Ma non basta: sarebbe infatti desiderabile che, proprio per ridurre le difficoltà nella definizione dei "corretti" prezzi di trasferimento di beni e servizi fra entità societarie controllate o collegate situate nei Paesi della Comunità, venisse elaborata una normativa Comunitaria in materia di "transfer pricing" che consenta di definire tali valori con ragionevole approssimazione. In tal modo anche gli eventuali problemi di doppia imposizione dovuti all'applicazione della normativa sul "transfer pricing" potrebbero trovare una più rapida, efficace ed univoca decisione, al limite affidandone la soluzione ad una apposita "autority", operante a livello comunitario. Quest'ultima potrebbe delineare delle regole comportamentali che possano servire da punto di riferimento tanto per le aziende nel fissare le proprie politiche di prezzi infragruppo, quanto per le autorità fiscali dei diversi Paesi, che potrebbero così ridurre al minimo gli eventuali casi di doppia imposizione dovuti all'applicazione della normativa sul "transfer pricing". |