1993: NUMERO 3

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SPAGNA
il leasing fa "boom"
di Fernando Pietrostefani

Le prime operazioni di leasing sono state realizzate in Spagna agli inizi degli anni '60 e l'importanza della sua crescita è testimoniata da queste poche cifre: gli investimenti finanziati nel 1981 sono stati pari a 21 miliardi di pesetas; nel 1988 le operazioni di questo tipo avevano già raggiunto un valore di 581 miliardi di pesetas. Secondo le informazioni fornite dalI'Associazione Leasing Spagnola le operazioni riguardano, in ordine di importanza: - fabbricati industriali, depositi, alberghi, uffici; - macchinari ed attrezzature industriali, sistemi di automazione; - computer e robotica; - macchinari ad ultrasuoni, laser ed apparecchiature medicali; - aeromobili.

La spettacolare crescita del leasing ha comportato modificazioni sostanziali nel suo trattamento normativo e fiscale, come pure alle stesse caratteristiche fondamentali dell'operazione, definita come un contratto di affitto, generalmente di durata medio lunga, che ha per oggetto cespiti ammortizzabili e che, alla scadenza, offre al locatario del bene tre opzioni distinte: - restituire il bene alla società di leasing; - acquisire la proprietà del bene per un valore residuo prestabilito; - prolungare la durata del contratto prendendo come valore iniziale del bene il suo stesso valore residuo precedente.

II tipo di leasing realizzato è legato agli elementi che ne definiscono il contenuto. Viene definito come "leasing finanziario" il leasing nel quale il locatario sceglie il bene da acquistare e la società di leasing effettua l'acquisto e rappresenta quindi l'ente finanziatore. Si ha il cosiddetto "leasing operativo" quando il locatore è anche produttore del bene stesso. In questa sede ci soffermeremo esclusivamente sulla prima fattispecie. II contratto può essere in ogni caso adattato alle necessità del locatario in ordine alla durata, alla possibilità di poter corrispondere canoni variabili (crescenti e decrescenti), includere la manutenzione ordinaria nel canone, ecc. Una variante del leasing tradizionale può essere il cosiddetto lease-back, operazione attraverso la quale un'azienda liquidizza uno o più immobili per trasformare l'indebitamento da breve a medio o lungo termine.

La legislazione spagnola obbliga la società di leasing all'osservanza delle regole generali stabilite per gli istituti di credito. In particolare prevede la creazione di un "Albo Speciale" tenuto presso la Banca Centrale. Le società di leasing sono obbligate alla presentazione dei bilanci trimestrali, annuali e di ogni eventuale modifica che sia stata apportata allo Statuto. Dal 1989 è inoltre possibile, per gli istituti bancari stranieri, esercitare sul mercato interno spagnolo attività di leasing attraverso la creazione di società affiliate (subsidiary) o di uffici operativi (branch).

II capitale minimo richiesto, in azioni nominali, per esercitare queste attività è di 500 milioni di pesetas. Alla Banca di Spagna è demandato il compito di sorvegliare queste società provvedendo a periodiche ispezioni ed analisi della contabilità. Sotto il profilo legale il contratto di leasing deve rispondere alle seguenti caratteristiche: - acquisto del bene, da parte della società di leasing, in osservanza alle specifiche richieste dal locatario; - utilizzo del bene da parte del locatario; - opzione all'acquisto fornita al locatario alla scadenza del contratto. Secondo la legge spagnola ogni tipo di bene, mobile od immobile, può essere oggetto di un contratto di leasing includendo pertanto anche i cosiddetti "intangible assets" (brevetti, marchi, processi produttivi ecc.).

Sotto il profilo delle imposte dirette le società di leasing sono obbligate ad effettuare gli ammortamenti sui beni locati ad aliquote variabili in funzione della durata del contratto e del valore di riscatto. In particolare i canoni di affitto devono evidenziare la parte relativa al recupero del costo del bene (al netto del valore di riscatto) e la parte attribuibile al cliente quale costo finanziario dell'operazione. Il locatore può dedurre i costi finanziari dal proprio reddito imponibile mentre la quota del canone relativa al costo del bene rappresenta un costo deducibile solo nel caso il cespite venga effettivamente utilizzato nell'attività d'impresa.

Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto è previsto l'assoggettamento delle operazioni di leasing alla suddetta imposta alle stesse aliquote previste per le diverse categorie di beni (6%, 13%, o 28%) con la sola eccezione delle proprietà immobiliari. Con riferimento al locatario, mentre originariamente l'intero canone veniva considerato un costo deducibile, attualmente, come già indicato, le società di leasing devono ripartire il canone tra recupero del costo del bene e onere finanziario relativo. Infatti la deducibilità fiscale viene riconosciuta relativamente all'effettivo utilizzo del bene secondo le aliquote di ammortamento per esso previste. Questo significa che qualora la durata del contratto sia più breve, i canoni vanno a formare una attività immateriale, successivamente ammortizzata, in funzione della durata della vita utile del cespite. II valore di riscatto costituisce un ammontare indipendentemente ammortizzabile.

Le operazioni di lease-back richiedono, invece, alcune precisazioni: - poiché le plusvalenze rivenienti dalla alienazione di cespiti ammortizzabili non vanno computate nel calcolo del reddito imponibile se reinvestite, nel caso di lease-back, esiste una incompatibilità tra il reimpiego e la deducibilità dei canoni; - gli investimenti che rappresentano il reimpiego delle plusvalenze devono rimanere tra gli assets aziendali, a meno di copertura di perdite, per un periodo di due o dieci anni a seconda si tratti di un bene mobile o immobile. Le operazioni cosiddette cross border tra imprese spagnole e società di leasing estere comportano la soluzione di numerose problematiche legate soprattutto alla applicabilità delle diverse normative. Bisogna innanzitutto distinguere tra le operazioni realizzate con un locatore residente in un Paese che ha sottoscritto un trattato fiscale con la Spagna o, viceversa, con una società residente in un paese che non disponga del suddetto trattato.

Nel primo caso bisogna distinguere se si tratta di un bene immobile, nel qual caso i canoni sono soggetti ad imposizione secondo la legge fiscale spagnola con una ritenuta del 25%, o invece di un bene mobile, nel qual caso i canoni sono assimilati a royalties e subiscono le ritenute previste dai diversi trattati (Francia 6%, Italia 8% Gran Bretagna e Giappone 10%, Svizzera 5%).

Nel secondo caso bisogna distinguere se il locatore è un non residente con una stabile organizzazione, situazione che prevede la tassazione del canone per intero o se, viceversa, non possiede una stabile organizzazione e quindi i canoni sono soggetti solo alla ritenuta del 25%. Infine, le società estere di leasing che pongono in essere operazioni con clienti spagnoli devono comunicare all'amministrazione fiscale la nomina di un rappresentante quale riferimento per gli obblighi derivanti dagli utili realizzati in Spagna.