1993: NUMERO 2

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BELGIO
nuovi incentivi per le holding
di Michelangelo Fiastri

Le motivazioni che possono portare alla costituzione di una società holding vanno ricercate nella necessità di minimizzare il prelievo fiscale operato in capo alle società del gruppo attraverso l'eliminazione degli effetti negativi riconducibili alla doppia tassazione sui redditi o al mancato recupero (totale o parziale) dei crediti di imposta. Fondamentale importanza viene, quindi, ad assumere la scelta del paese in cui localizzare una struttura di questo tipo.

Alla luce dell'entrata in vigore della Direttiva CEE 435/90 sulle società madri/figlie e delle modifiche apportate dal Royal Decree del 23 ottobre 1991 alla legge sull'esenzione da partecipazione, nonché grazie alle esenzioni fiscali garantite a determinate categorie di capital gains realizzati sul trasferimento di azioni ed alla deducibilità delle spese finanziarie sostenute per l'acquisto di partecipazioni in altre società, il Belgio è diventato una delle giurisdizioni fiscali più favorevoli per la costituzione di una società holding. In questo Paese, come in tutti quelli appartenenti alla Comunità Europea che hanno ratificato la Direttiva 435/90, non viene applicata alcuna ritenuta sulla distribuzione dei dividendi purché la società beneficiaria sia in possesso, da almeno un anno, del 25% del capitale della società che li distribuisce ed entrambe siano soggette alla tassa sulle società nei rispettivi Paesi; entrambe, inoltre, dovranno essere residenti in un Paese della CEE. Questi vantaggi sono ottenibili, come si è già detto, in misura sostanzialmente analoga in tutti i Paesi della CEE, ma coloro che decideranno di costituire le loro società in Belgio potranno godere congiuntamente dei vantaggi della direttiva 435\90 e di quelli derivanti dall'applicazione del R.D. sopra citato. Infatti, secondo quest'ultimo, sebbene l'esenzione da partecipazione si applichi sulla stessa percentuale (95% dei dividendi ricevuti), non è richiesto né un periodo né una partecipazione minima nella società controllata. Nella formulazione precedente della legge (22 dicembre 1989) l'esenzione si applicava solo al 90% dei dividendi ricevuti e scendeva all'85% se a riceverli fosse stata una holding finanziaria.

Ciò che però rende la norma particolarmente interessante è la possibilità di applicare l'esenzione non solo ai dividendi ricevuti da società residenti in Belgio o nella CEE ma anche a quelli provenienti da società residenti al di fuori della Comunità Europea. Questo costituisce un vantaggio fondamentale per i gruppi multinazionali che svolgono le proprie attività anche in Paesi esterni alla CEE. Inoltre, mentre la Direttiva 435\90 elenca nell'articolo 2 le società che possono beneficiare dell'accordo, I'esenzione da partecipazione disposta dal R.D. sopra citato è applicabile ad ogni tipo di società. Onde evitare che queste agevolazioni siano utilizzate con propositi elusivi, le autorità belghe hanno elencato, nell'art. 111(2), le categorie di redditi che non possono beneficiare dell'esenzione:

1. dividendi distribuiti dalle imprese che sono soggette ad una tassa sulle società differente da quella applicata in Belgio (corporate income tax);

2. dividendi distribuiti da una società residente in un Paese in cui è presente un regime fiscale sostanzialmente più favorevole di quello belga;

3. dividendi distribuiti da una holding o da una società finanziaria che possano beneficiare, nel paese dove risiedono, di un regime fiscale differente da quelli comunemente applicati;

4. dividendi distribuiti da una società di investimento;

5. dividendi distribuiti da una società estera che non possegga i requisiti richiesti per l'esenzione.

I dividendi sopra elencati non potranno beneficiare dell'esenzione anche qualora si interponga una holding intermediaria tra la società che li distribuisce e il beneficiario (holding belga). In merito al punto 1 nella Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1991 è stata pubblicata dalle autorità belghe una lista, di puro valore indicativo e non giuridico, dei Paesi a cui non si può applicare l'esenzione.

I dividendi, nonostante quanto enunciato al precedente punto 3, saranno normalmente esenti se la società che li riceve sarà in grado di dimostrare che anche la holding o la società di investimento sono in possesso di tutti i requisiti per l'esenzione sopra citati.

Anche il trattamento fiscale dei capital gains ha subito dei cambiamenti in seguito alle modificazioni apportate dalla legge 23 ottobre 1991. I capital gains realizzati sul trasferimento delle azioni, mentre prima ricevevano un trattamento fiscale analogo ai profitti di impresa e quindi venivano assoggettati alla normale tassa sulla società la cui aliquota è attualmente del 35%, ora sono esentabili. Per poter usufruire dell'esenzione è però necessario che i dividendi corrisposti sulle azioni, al momento della realizzazione dei capital gains, siano esenti in capo alla società che li ha ricevuti in base alle regole precedentemente descritte. Non è più richiesta infine la detenzione minima di 5 anni ed il reinvestimento delle plusvalenze in nuove attività o aziende.

D'altro canto non sono più deducibili le minusvalenze sulla vendita delle azioni. Esiste inoltre la possibilità di dedurre dal reddito tassabile le spese finanziarie ed in particolar modo gli interessi sostenuti per l'acquisto di partecipazioni in altre società. Se, però, il reddito tassabile dell'anno fiscale in cui vengono sostenuti gli interessi non fosse sufficiente a coprire la deduzione, questi saranno portati in deduzione dei dividendi esenti.

Appare pertanto conveniente, ai fini di una corretta pianificazione fiscale, massimizzare il reddito netto in misura almeno sufficiente per coprire le spese finanziarie.