| 1993: NUMERO 2 | TORNA ALL' INDICE GENERALE |
SOLUZIONI
ITALIANE Ai sensi dell'art. 4l lett. a DPR 917/86 gli interessi corrisposti da una società italiana su di un capitale dato a mutuo ad un soggetto non residente sono considerati prodotti nel Paese di residenza del debitore e vengono assoggettati ad una ritenuta alla fonte che l'art. 26 del DPR 600/73 fissa nella misura del 15%, salvo il diverso trattamento eventualmente previsto dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni. In presenza di tale quadro normativo l'eventuale erogazione di un finanziamento da parte di una casa madre estera ad una sua controllata residente in Italia, comporterà che sul flusso di interessi corrisposto dalla controllata alla casa madre sarà applicata o la ritenuta del 15% ex art. 26 DPR 600/73 o la diversa ritenuta prevista dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Ad un onere fiscale di questo tipo sarà possibile ovviare facendo ricorso ad una cosiddetta operazione "conduit". Tale operazione prende spunto da una più attenta analisi del medesimo art. 26 DPR 600/73. Questo, infatti, al secondo comma, testualmente recita: "... non sono soggetti alla ritenuta gli interessi corrisposti... a filiali estere di aziende e istituti di credito italiani.". In questo senso si è espressa anche la circolare Dir. Gen. II. DD. 17/3/79 n. 12 dove si stabilisce che le stabili organizzazioni all'estero di soggetti residenti in Italia non possono essere considerati come soggetti giuridici distinti dalla casa madre. Sulla base di queste considerazioni ed al fine di evitare ogni ritenuta alla fonte sui pagamenti di interessi sarà possibile dare vita ad una cosiddetta operazione "conduit" qui sopra brevemente riassunta. La casa madre depositerà presso una filiale estera di una banca italiana l'ammontare necessario alla propria controllata italiana; quest'ultima a sua volta chiederà il prestito alla medesima filiale estera. Il vantaggio di una operazione di questo tipo è evidente. Infatti in tale ipotesi il pagamento degli interessi dovuti dalla società beneficiaria del mutuo alla filiale estera della banca italiana non sarà assoggettato ad alcun tipo di ritenuta alla fonte. |