1993: NUMERO 2

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SVEZIA
l'indulgenza fiscale si conquista
di Enrico Santoro

Da tempo la Svezia si è conquistata la fama di essere un Paese caratterizzato da un carico fiscale particolarmente elevato. A fronte di questo onere vi sono però servizi pubblici che sono unanimemente considerati fra i più efficienti al mondo.

Un esempio è fornito anche dal sistema delle aziende a "partecipazione statale" che, nato quasi esclusivamente per salvaguardare l'occupazione nelle aziende in crisi, in seguito ha dato l'avvio o ad un rapido ed efficace risanamento di queste aziende, accompagnato da un ritorno ad adeguati margini di redditività, oppure, qualora il risanamento non fosse economicamente realizzabile all'inevitabile liquidazione dell'azienda. In quest'ultimo caso sono stati comunque sempre previsti efficaci interventi per riqualificare e sostenere la forza lavoro momentaneamente disoccupata.

Questo efficace sistema di protezione sociale ha portato ad un tasso di disoccupazione estremamente contenuto che, pur in crescita, nel 1992 non era comunque superiore al 2,3% degli occupati, ed alla disponibilità di una forza lavoro particolarmente qualificata, sebbene tra le più costose del mondo occidentale. All'elevato costo della forza lavoro si aggiunge, quale elemento disincentivante all'ingresso degli operatori economici stranieri, un sistema industriale operante in condizioni di "quasi monopolio" cioè con grandi aziende, in parte protette dalle autorità, che controllano gran parte delle attività economiche dei loro specifici settori di intervento, lasciando quindi alle piccole e medie aziende solo spazi di minore importanza.

Pur in presenza di questi ostacoli il mercato svedese resta un mercato estremamente aperto agli operatori stranieri, infatti non esiste più alcun sistema di controllo dei cambi e scarsi sono gli ostacoli di ordine burocratico che vengono frapposti alle nuove iniziative imprenditoriali. Ne consegue che possono rivelarsi di interesse investimenti in settori di "nicchia" - purché non entrino in diretta concorrenza con quelli dei grandi gruppi nazionali - che richiedano la presenza di una manodopera particolarmente qualificata e che producano un "valore aggiunto" tale da giustificare un'iniziativa imprenditoriale di questo tipo.

A rendere possibile la realizzazione di un progetto di investimento in Svezia concorre sicuramente la possibilità di usufruire di una legge del 1951 che - consentendo di stipulare un opportuno "tax ruling" con le locali autorità fiscali - può rappresentare l'elemento determinante nel far preferire la Svezia ad altri Paesi come luogo ove insediare un'attività imprenditoriale che abbia le particolari caratteristiche sopra descritte.

Ma quali sono le condizioni che devono essere soddisfatte affinché sia possibile negoziare con successo un "tax ruling" in Svezia?

Anzitutto è necessario sottolineare come la richiesta di un "ruling" sia subordinata alla presenza di condizioni che siano in un qualche modo di carattere eccezionale: lo sviluppo di un'attività di "nicchia" ad elevato contenuto tecnologico, ad esempio, potrebbe essere idonea a rispondere a queste condizioni. A sua volta il "ruling" potrà essere richiesto non solo per le imposte a carattere nazionale ma anche per quelle locali, per quelle che siano legate all'ammontare di determinate consistenze (quali il patrimonio della società o dei relativi fondi pensione) o anche in materia di imposta sul valore aggiunto. In alcuni casi il "ruling" potrebbe addirittura venire ad assumere il valore di precisazione di una norma di legge la cui "lettura" sia controversa o poco chiara.

Caratteristica pressoché unica dei "tax ruling" svedesi è il fatto che essi non vengono richiesti alle locali autorità fiscali ma ad una Commissione "super partes", composta da 18 deputati di nomina governativa e da altrettanti di varia provenienza, che resta in carica per un periodo di quattro anni. A sua volta la Commissione è articolata in due sezioni, una con competenza esclusiva in materia di "ruling" sulle imposte dirette, I'altra, invece, con competenza specifica in materia di imposte indirette. La Commissione, per deliberare sull'ammissibilità o meno del "ruling" richiesto potrà, qualora la natura del quesito lo richieda, avvalersi anche della specifica consulenza di professionisti esterni.

La domanda di un "ruling" dovrà essere accompagnata, oltre che da una relazione che documenti i motivi della richiesta, da tutte le informazioni necessarie a definire le caratteristiche del richiedente. Prima della decisione finale sulla concessione o meno del "ruling" la Commissione potrà ascoltare tanto il richiedente quanto le autorità fiscali ed eventualmente le autorità amministrative locali che possano essere interessate da una riduzione del gettito tributario derivante dall'eventuale concessione del "ruling". In pratica, quindi, I'autorità fiscale dovrà predisporre una "difesa" diretta ad evitare la concessione del "ruling" richiesto dal contribuente o quantomeno a limitarne la portata da un punto di vista temporale o qualitativo.

La decisione della Commissione, sia che abbia portato alla concessione del "ruling" sia che questo sia stato negato, potrà essere oggetto - entro un mese dalla notifica della decisione - di un procedimento d'appello di fronte alla Suprema Corte Amministrativa. L'appello potrà essere richiesto tanto dalle autorità fiscali quanto dal contribuente che ha avanzato la richiesta del "ruling" stesso. Anche le autorità fiscali locali interessate dalla concessione del "ruling" potranno fare appello contro la concessione del beneficio stesso ma solo qualora sia stato concesso un beneficio relativo ad un'imposta di carattere locale o relativa a tributi sugli immobili.

Una caratteristica di particolare interesse del "ruling" svedese è data dal fatto che esso è vincolante unicamente per le autorità fiscali in quanto il contribuente, qualora decida di operare in modo difforme da quelle che sono le condizioni richieste per la concessione ed il mantenimento del "ruling" stesso, non avrà altra conseguenza che la perdita dei benefici precedentemente ottenuti. Anche la favorevole conclusione di una pratica per la concessione di un "ruling" può tuttavia riservare delle inaspettate sorprese. Infatti in sede di concessione del "ruling" la Commissione potrà imporre il pagamento di un compenso forfettario per l'istruzione della pratica, che potrà andare da 600 a 10.000 Corone svedesi (1 Corona= 205 Lire) ad eccezione di alcuni casi particolari nei quali la Commissione potrà riservarsi la facoltà di non richiedere alcun tipo di compenso. Oltre a questa possibilità di chiedere uno specifico "ruling" alle locali autorità fiscali ben poche sono le agevolazioni che la Svezia offre, se non alcuni modesti benefici fiscali per le aziende particolarmente orientate all'export.

A ben vedere, però, un ulteriore elemento di attrazione per gli imprenditori stranieri esiste: si tratta del cosiddetto "tax sparing" previsto da alcuni trattati contro le doppie imposizioni stipulati dalla Svezia e che consente di usufruire di un pieno credito d'imposta in Svezia per le imposte pagate all'estero. Un'agevolazione di questo tipo può rivelarsi utile per quegli imprenditori che dovendo condurre operazioni di investimento in determinati Paesi puntino ad una razionalizzazione dei propri flussi di reddito. E' proprio questo il caso in cui potrà essere utile usufruire di una entità societaria svedese, sempreché la Svezia abbia un trattato contro le doppie imposizioni con il Paese in questione, che consenta alle "branch" di aziende svedesi di usufruire del "tax sparing".

Una struttura di questo tipo rappresenta uno dei più semplici casi di "treaty shopping", ossia di utilizzazione dei trattati contro a doppia imposizione stipulati da un Paese, in questo caso la Svezia, da parte di soggetti residenti in Paesi diversi. E' comunque evidente come il più efficace sfruttamento di una struttura di questo tipo si potrà avere solo nel caso in cui l'entità giuridica costituita in Svezia oltre a consentire di sfruttare i favorevoli trattati stipulati dal Paese scandinavo abbia una sua precisa motivazione produttiva o commerciale.