1993: NUMERO 2

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STATI UNITI
leasing di sostanza non di forma
di Fernando Pietrostefani

Per finanziare l'acquisto di un macchinario da cedere successivamente in leasing, il locatore può utilizzare 11 suo capitale o ricorrere al credito in tutto o, come avviene più frequentemente, in parte (leveraged leasing). In un'operazione di leveraged leasing il prestito è generalmente garantito dallo stesso bene e dal flusso dei canoni. Esistono inoltre dei contratti di noleggio assimilati al leasing (es.: il full leasing automobilistico) che hanno una durata fino a 36 mesi e la cui attrattiva risiede soprattutto nella qualità del servizio reso. Queste operazioni, chiamate di leasing operativo, non sono di solito influenzate da motivazioni fiscali. Per poter usufruire dei benefici fiscali connessi ad una operazione di leasing (deducibilità dei canoni e delle quote di ammortamento) la stessa deve essere qualificata come una vera e propria locazione finanziaria e quindi non può considerarsi assimilabile ad una vendita condizionata o ad un prestito garantito.

Esistono al momento due requisiti fondamentali che l'operazione deve avere. Il primo si riferisce alla sostanza economica della transazione e anche se le differenti Corti hanno seguito un comportamento non omogeneo e non esistono delle regole obiettive di raffronto - si può affermare che il locatore debba avere un interesse nella proprietà del bene oggetto del leasing. In altre parole, alla fine del contratto, I'opzione di riscatto non deve essere una mera clausola di passaggio della proprietà. Il secondo requisito si basa sulla sola convenienza fiscale: è il caso in cui il locatore pone in essere una transazione con il solo scopo di ottenere una riduzione del reddito imponibile.

Questo può essere verificato con una semplice analisi dei flussi di cassa legati alla specifica operazione. Se questi dimostrano un considerevole sbilancio allora l'operazione non verrà considerata ai fini fiscali un vero e proprio leasing. In aggiunta a quanto previsto nella Revenue Ruling 55-540 del 1955, dal 1975 al 1979 l'Internal Revenue Service (IRS) ha indicato una serie di elementi identificativi per individuare i fattori fondamentali delle operazioni di leasing. Innanzitutto il valore residuo del bene deve essere alla fine del contratto di leasing almeno pari al 20% del costo iniziale. Il conduttore può non avere una opzione all'acquisto del bene per un prezzo inferiore del suo valore di mercato ed il locatore può non avere il diritto di vendere a terzi il bene anche se ad un valore congruo. Il locatore deve impegnare mezzi propri fino ad un minimo del 20% del costo del bene e non può ricevere dal locatario alcun finanziamento totale o parziale diretto all'acquisto del bene stesso. Inoltre deve poter dimostrare che l'operazione comporti un profitto, oltre ai benefici fiscali ottenibili, che viene ritenuto congruo qualora comporti un rendimento minimo annuo sul capitale investito del 2%. Esistono forti limitazioni da parte degli uffici fiscali per le operazioni riferite a beni utilizzabili dal solo locatario e, quindi, con scarsa fungibilità. Si tratta di attrezzature speciali e impianti che non possono essere trasferiti senza un danno che ne comprometta l'uso.

Sotto il profilo fiscale il più importante beneficio è riconducibile alla possibilità di recuperare il costo del bene, inclusi gli interessi pagati sul debito contratto per il suo acquisto, attraverso le quote di ammortamento. Dal 1986 il sistema applicabile è quello del MACRS (modified accelerated cost recovery system) che prevede sei possibili durate (tre, cinque, sette, dieci, quindici o venti anni) a seconda del tipo di bene acquistato. L'ammortamento è calcolato sul 200% del valore del bene (o 150% nel caso di durata superiore a 15 anni) con quote decrescenti per i primi anni, con un passaggio automatico al metodo c.d. a rate costanti quando è più vantaggioso. Il valore residuo è considerato uguale a zero. Se il bene oggetto del leasing è utilizzato per più del 50% al di fuori degli Stati Uniti, da un ente governativo, da un soggetto esentato dal pagamento delle imposte o si tratta di un bene particolare come ad es. un aeromobile, una nave o un satellite per telecomunicazioni, si può applicare all'ammortamento un criterio alternativo che prevede una durata più lunga a quote costanti ed in certi casi può superare la durata del leasing stesso. Il locatore può inoltre dedurre gli interessi pagati e/o accantonati in ogni periodo d'imposta mentre gli oneri accessori a seconda della loro causale devono essere portati in aumento del bene, allocati tra i debiti ed ammortizzati con riferimento alla durata del debito o imputati al leasing e quindi portati in detrazione per quote costanti per tutta la durata del contratto.

Fino al 1986 erano in vigore delle norme che prevedevano un credito d'imposta fino al 10% del valore del bene locato al fine di promuovere lo sviluppo economico e che rendevano più conveniente il ricorso al leasing. Per quanto riguarda la società conduttrice del bene sono deducibili i canoni di leasing. La convenienza di utilizzare una tale transazione risiede nel fatto che l'acquisto del bene ed il relativo finanziamento potrebbero generare delle presunzioni di reddito sul capitale investito e quindi rendere più oneroso sotto il profilo fiscale l'acquisto diretto.

Al contrario qualora il bene venga utilizzato al di fuori degli Stati Uniti potrebbe essere il leasing stesso a comportare maggiori oneri per l'impresa acquirente. Generalmente la convenienza fiscale del c.d. leveraged leasing è massimizzata se i canoni sono inferiori nel periodo iniziale e maggiori alla fine del contratto. In questo caso durante i primi anni si genera per il locatore uno sbilanciamento tra costi (interessi sul debito, ammortamenti, oneri accessori) e ricavi (canoni) per cui è molto importante compensare queste perdite con redditi derivanti da altre operazioni domestiche o estere in special modo se il bene è utilizzato al di fuori degli Stati uniti. Alcuni aspetti finanziari delle operazioni oggetto del presente articolo vanno evidenziati. I finanziatori delle operazioni di leveraged leasing sono le compagnie di assicurazione, le banche americane o estere oppure come recentemente è divenuto frequente il debito può essere collocato presso i risparmiatori e garantito da ipoteca sul bene.

E' anche possibile stipulare i contratti in valuta estera anche se negli ultimi anni è divenuto conveniente acquistare cespiti ricevendo finanziamenti a tassi più competitivi dagli Stati Uniti utilizzando le c.d. Foreign Sales Corporation (FCS). Solitamente una società estera non residente negli Stati Uniti acquista una FCS che con un contratto di leasing affitta ad un'impresa locataria non residente un bene. La FCS riceve così un incentivo fiscale che normalmente viene attribuito a chi esporta beni prodotti in USA. La proprietà delle FSC è di solito basata nelle Bermuda, Virgin Islands o Barbados, Paesi che hanno ormai dei trattati fiscali affidabili e collaudati con gli Stati Uniti. Ci sono una serie di adempimenti soggettivi ed oggettivi da osservare che comunque non compromettono la validità del seguente schema:

SCHEMA

E' chiaro che il costo di questa costrizione rende appetibili contratti di importo significativo (es. aeromobili) che abbiano un utilizzo non domestico e siano prodotti negli Stati Uniti. Rimane comunque difficile, se non impossibile, fissare regole che possano portare ad una determinazione immediata della convenienza fiscale/finanziaria nelle diverse costruzioni possibili. Le variabili da considerare sono tuttavia sempre le stesse: locatore, locatario, produttore del bene, finanziatore e relative legislazioni fiscali qualora i Paesi di residenza dei soggetti partecipanti all'operazione siano differenti. La comparazione di questi elementi porta alla costruzione di circuiti societari sempre diversi mirati all'ottimizzazione dei flussi finanziari e fiscali.