1993: NUMERO 1

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LEASING
oltre frontiera "after-tax" 1/La Francia
di Fernando Pietrostefani

La globalizzazione dei mercati e la diminuzione dei vincoli di natura valutaria hanno portato alla diffusione di strumenti finanziari sempre piú sofisticati per far fronte alla crescente necessità di capitali delle imprese. Queste continue ricerche hanno portato alla messa a punto di transazioni nazionali e/o internazionali riferite ai contratti di leasing che ottimizzano da un lato la ricerca dei fondi e dall'altro le conseguenze fiscali o in altre parole il costo complessivo dell'operazione. Sotto il profilo fiscale, le operazioni di leasing c.d. strumentale possono essere divise in due grandi categorie:

- TRANSAZIONI COMPLETAMENTE NAZIONALI, nelle quali il fornitore del bene, la società di leasing ed il locatario sono residenti nello stesso paese;

- TRANSAZIONI INTERNAZIONALI (CROSS BORDER LEASING), nelle quali i soggetti non risultano essere residenti nello stesso paese.

Peraltro, questa differenziazione non risulta essere sempre così nettamente distinguibile. Infatti, nel primo caso l'operazione di leasing potrebbe avere come oggetto ad esempio un aeromobile e quindi il suo utilizzo al di fuori dei confini implicare la risoluzione di problemi fiscali legati alle ritenute d'acconto, ai differenti sistemi contabili di ammortamento o ai crediti di imposta riconosciuti al locatore. Un fattore che può far distinguere più chiaramente le due categorie, consiste nel fatto che un leasing nazionale dipende esclusivamente dalle normative fiscali interne laddove esiste un mercato interno attivo come in Inghilterra, Francia, Italia, Germania ecc.

Al contrario un'operazione di leasing internazionale può permettere di sfruttare i vantaggi fiscali esistenti nel paese di residenza del locatario, in quello della società di leasing ed in quello del fornitore del bene. Esempi di trattamento fiscale più favorevole al locatore nelle operazioni internazionali sono costituiti da nazioni quali il Giappone, la Francia, I'Irlanda e in alcuni casi gli Stati Uniti.

Passiamo ora ad esaminare il significato di migliore trattamento fiscale nelle operazioni di leasing internazionale; generalmente nel paese dove risulta essere residente la società di leasing devono essere presenti:

- un'alta imposizione fiscale per i redditi d'impresa;

- la possibilità di applicare elevate aliquote di ammortamento;

- una contrattualistica relativamente sviluppata nel settore del leasing;

- un mercato finanziario dinamico caratterizzato dalla presenza di numerose categorie di investitori istituzionali.

La combinazione di questi quattro fattori consente al locatore di ottenere un appetibile flusso di reddito "After Tax" senza preoccuparsi del trattamento fiscale accordato al locatario nel suo paese di residenza. Infatti ciò che sta alla base del successo di un'operazione di leasing internazionale è la possibilità di poter sfruttare benefici fiscali diversi a seconda del paese di residenza del locatore, del locatario o del fornitore del bene. Anche se alcuni paesi hanno adottato norme restrittive nei riguardi delle locazioni finanziarie internazionali, sono comunque numerose le legislazioni fiscali favorevoli a questo tipo di operazione (esempio il Giappone).

In altri casi possono essere assegnati degli incentivi per favorire le esportazioni di beni strumentali durevoli (es. Francia e Stati Uniti). Alcuni argomenti rilevanti sotto il profilo fiscale sono:

- il trattamento del capital gain nella cessione di beni strumentali;

- I'applicabilità di ritenute nel pagamento dei canoni d'affitto;

- I'incidenza di imposte locali sulla vendita, sulla proprietà e sul valore aggiunto;

- il trattamento fiscale degli utili e perdite su cambi correlati alle transazioni se fatte in valuta diversa;

- il trattamento fiscale di strumenti finanziari quali swaps, caps, collars, utilizzabili per la copertura di rischi correlati alla variabilità dei tassi e delle valute.

II settore nel quale sono state utilizzate più frequentemente operazioni di leasing internazionale anche per l'elevato valore del bene, è quello aeronautico. Anche per il prossimo futuro il "Cross Border Leasing" di aerei sarà molto importante. Basti pensare infatti che entro il Duemila dovranno essere consegnati 5000 nuovi velivoli per un valore totale superiore ai 300 miliardi di dollari.

A questa enorme necessità di finanziamento si contrappone tuttavia una marcata debolezza delle compagnie aeree che anche nel 1992 hanno riportato complessivamente delle rilevanti perdite. Per cui i prossimi anni vedranno un ulteriore significativo sviluppo delle operazioni di leasing in questo particolare comparto. Anche nel trasporto ferroviario è stata sperimentata con successo la formula del Cross Border Leasing, che in alcuni casi è stata abbinata ad un collocamento pubblico del debito acceso dalla società di leasing per l'acquisto dei beni da locare.

Come già accennato la Francia rappresenta un mercato di riferimento per le operazioni di leasing internazionale, soprattutto nel comparto aeronautico in funzione di una legislazione fiscale favorevole e della presenza di importanti aziende quali l'Airbus e l'Aerospatiale. II leasing in Francia è disciplinato dalla Legge n. 66-455 del 1966 e da un successivo decreto n. 72665 del 1972 che divide le operazioni in mobiliari (per beni mobili) ed immobiliari (per beni immobili). Una delle particolarità risulta essere l'istituzione di un pubblico registro dei beni concessi in leasing presso le cancellerie dei Tribunali e di ogni società esercente continuativamente questo tipo di attività soggetta alla Legge Bancaria Francese.

Molte operazioni sono però realizzate attraverso una speciale "società veicolo" costituita per una sola operazione coinvolgendo un "pool" di investitori nella forma della S.N.C. (Società en Nom Collectif) o del G.I.E. (Groupment d'Interet Economique), che non hanno obblighi di mantenere un rapporto debito/capitale come prestabilito dal French Banking Act. Di solito viene preferito il G.I.E. che risulta essere uno strumento più facilmente gestibile e sulle cui quote rappresentative del capitale viene pagata una tassa in misura fissa pari a 500ff. Nelle operazioni di leasing uno degli argomenti fondamentali si riferisce alla titolarità della deduzione delle quote di ammortamento.

Secondo la normativa fiscale francese questa titolarità spetta al locatore con quote che riflettono la durata economica del bene stesso o in certi casi (come per gli aeromobili) in quote decrescenti. Inoltre sugli interessi pagati per prestiti contratti all'estero non viene applicata alcuna ritenuta, mentre i canoni rivenienti da operazioni di leasing c.d. Cross Border sono considerati come royalties per la parte riferita agli interessi, qualora esista un trattato contro le doppie imposizioni con il paese dove risiede il locatario. Per quanto riguarda l'I.V.A. nelle operazioni di leasing l'acquisto del bene è soggetto alla stessa aliquota applicata sui canoni. Diverso è il caso degli aeromobili e dei relativi canoni, in quanto se utilizzati per collegamenti internazionali godono dell'esclusione dell'imposta sul valore aggiunto.

Un ultimo aspetto si riferisce al capital gain derivante dalla cessione del contratto da parte del locatario. Generalmente il profitto realizzato sconta un'imposta del 34% per le operazioni di durata o cedute entro i 24 mesi (short term) o del 18% sugli altri casi (long term). II capital gain ammonta alla differenza tra il prezzo di vendita del contratto e le quote di ammortamento calcolate come se il bene fosse stato di proprietà del locatario. Infine i beni acquistati in leasing non scontano la c.d. "Taxe Professionelle". Quanto indicato costituisce solo uno spunto per ulteriori analisi intorno al problema che verrà ripreso in successivi articoli che descriveranno le operazioni di leasing in altre nazioni quali gli Stati Uniti, l'Inghilterra, la Spagna ed il Giappone.