1993: NUMERO 1

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ITALIA
distribuzione di dividendi dalla Francia
di Enrico Santoro

Da alcuni anni la Francia è divenuta la mèta preferita di un crescente numero di imprenditori italiani attratti dalle numerose opportunità offerte dal paese transalpino. Poiché l'espansione commerciale o produttiva sui mercati esteri richiede, come è ovvio, la costituzione di nuove società ivi operanti, potrà essere utile analizzare le conseguenze di carattere fiscale nel momento in cui la società estera distribuisce gli utili prodotti alla casa-madre italiana.

A tale proposito sarà interessante esaminare il nuovo trattato contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la Francia entrato in vigore il l maggio 1992 e verificare come la normativa convenzionale si coniuga con la Direttiva CEE n. 435/90 (c.d. società madre-figlia) sulle distribuzioni di dividendi effettuate da una controllata francese a favore della propria casamadre italiana. In base al trattato, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato ad un residente dell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato.

Tuttavia, come disposto dall'articolo 10 del trattato, tali dividendi sono imponibili, sotto forma di ritenuta alla fonte, anche nello Stato di residenza della società distributrice in base alle seguenti aliquote: - 5% dell'ammontare dei dividendi lordi se il beneficiario è una società che detenga da almeno un anno, direttamente o indirettamente, almeno il 10% del capitale della società distributrice; - 15% dell'ammontare dei dividendi lordi in tutti gli altri casi e cioè per partecipazioni inferiori al 10% nel capitale della società distributrice.

Lo stesso articolo 10 riconosce peraltro il diritto al rimborso da parte del Tesoro francese dell'ammontare di un credito d'imposta, definito "avoir fiscal", alle persone fisiche e alle società residenti in Italia che detengono una partecipazione inferiore al 10% nel capitale della società francese. Viene invece riconosciuto alle società residenti in Italia che hanno una partecipazione superiore al 10% nel capitale della società francese il rimborso, sempre da parte del Tesoro francese, di un ammontare pari al 50% del credito di imposta. In entrambi i casi, il rimborso è assoggettato ad una ritenuta alla fonte nella misura del 5% o del 15% in relazione alla percentuale di partecipazione nel capitale della società francese.

II trattato riconosce anche il rimborso della cosiddetta "précompte" (corrispondente alla maggiorazione di conguaglio in Italia), al residente italiano che abbia ricevuto dividendi da una società francese, qualora la società francese abbia effettivamente versato tale ritenuta in Francia. Anche il rimborso della "précompte" viene assoggettato ad una ritenuta alla fonte pari al 5 o al 15% a seconda della percentuale di partecipazione. In materia di trasferimento di dividendi, anche la Francia ha recepito la Direttiva CEE n. 435/90 secondo la quale i dividendi trasferiti da società figlie a società madri residenti nella CEE non sono assoggettati ad alcuna ritenuta alla fonte al momento della distribuzione (per partecipazioni di almeno il 25% nel capitale della società figlia).

Conseguentemente, sulla distribuzione di dividendi da una società francese alla casa-madre italiana non dovrebbe essere applicata alcuna ritenuta alla fonte. Nel recepire la Direttiva CEE 435/90 la Francia ha subordinato la relativa applicazione ad una serie di condizioni. La Direttiva non trova infatti applicazione qualora il trattato contro le doppie imposizioni con il Paese di residenza della società madre preveda il rimborso da parte del Tesoro francese dell'"avoir fiscal".

Tale condizione sembra prevista con specifico riferimento al nostro paese con il quale la Francia ha sottoscritto l'unico trattato nell'area CEE che prevede il rimborso dell'"avoir fiscal". In base a tali considerazioni, non troverà quindi applicazione la Direttiva 435/90 sulle distribuzioni di dividendi tra la società figlia residente in Francia e la società madre residente in Italia, bensì il nuovo trattato che prevede una ritenuta alla fonte del 5% per partecipazioni superiori al 10% nel capitale della società figlia.

Le ulteriori condizioni che occorrerà soddisfare, ai fini dell'applicazione della Direttiva 435/90, affinché la distribuzione di dividendi operata da una società francese non sia assoggettata a ritenuta alla fonte, prevedono che la casa madre:

a) abbia una delle forme previste dalla Direttiva;

b) sia l'effettiva beneficiaria dei dividendi;

c) abbia la sede effettiva in un Paese membro della CEE;

d) abbia detenuto una partecipazione diretta, e per un periodo di due anni, di almeno il 25% nel capitale della società figlia francese;

e) sia un soggetto passivo di imposta.

Per completezza di esposizione, sarà utile ricordare anche le disposizioni relative alle ritenute alla fonte sui pagamenti di interessi e royalty. L'articolo 11 del trattato, che disciplina il trattamento fiscale sui pagamenti di interessi, prevede una ritenuta alla fonte la cui aliquota massima è fissata al 10%: in particolare, sui pagamenti di interessi su finanziamenti dall'Italia alla Francia la ritenuta è del 10%, mentre su quelli dalla Francia all'Italia è pari allo 0%. Non è invece prevista alcuna ritenuta, in entrambi i Paesi, sugli interessi derivanti da crediti commerciali e sugli interessi su titoli del debito pubblico. Sui pagamenti di royalty, l'articolo 12 del trattato prevede l'applicazione di una ritenuta alla fonte per un'aliquota massima del 5%.

E' tuttavia prevista l'esenzione sui pagamenti di royalty relative a diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche ad eccezione di quelli relativi a "software", a pellicole cinematografiche ed altre registrazioni di suoni di immagini.