1993: NUMERO 1

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ISOLE COOK
un "paradiso" agli antipodi
di Marco Buttarelli

Verso la fine del 1773, quando James Cook approdò in un arcipelago pressoché disabitato situato circa 3.200 km a Nord-Est della Nuova Zelanda, difficilmente avrebbe potuto immaginare che a distanza di più di due secoli quelle isole, divenute nel frattempo una democrazia indipendente, si sarebbero affermate come uno dei centri finanziari emergenti della regione. Fino a pochi anni fa l'arcipelago che prende il nome dal celebre "Capitano", anche se studi recenti sostengono che i primi esploratori ad avvistarlo furono - nel 1595 - gli spagnoli Alvaro de Mendana e Pedro Quiros, era noto unicamente per l'episodio degli "ammutinati del Bounty" che nel 1789 si stabilirono sull'isola di Aitutaki, nelle "Southern Cook Islands". Oggi l'ex colonia britannica ha titoli sufficienti per far parte a buon diritto del ristretto "club" dei "tax heaven" di comprovata affidabilità.

Si tratta di un gruppo di quindici piccole isole della Polinesia- complessivamente raggiungono una superficie di 237 kmq con una popolazione di 18.000 abitanti circa - poste sin dal 1901 sotto l'amministrazione fiduciaria della Nuova Zelanda. Progressivamente le Cook Islands si sono "emancipate" dal potente vicino per ottenere nel 1965 il pieno autogoverno interno, con status di "libera associazione" alla Nuova Zelanda la quale resta solo formalmente responsabile per la difesa e la politica estera. Le basi normative che hanno fatto delle isole "Cook" un paradiso fiscale devono rinvenirsi in una serie di provvedimenti adottati dal Parlamento locale tra il 1982 ed il 1984.

Lo sviluppo iniziale del centro offshore è stato facilitato dalla "deregulation" finanziaria avviata nella prima metà degli anni Ottanta dalla Nuova Zelanda, in questo imitata successivamente dall'Australia. In tempi più recenti i governanti di Avarua - la capitale delle Cook, situata sull'isola di Rarotonga - hanno rivolto la propria mira verso il Sud-Est asiatico, con particolare attenzione ad Hong Kong. Benché la soluzione delle Isole Cook possa sembrare eccessivamente "esotica" per un eventuale investitore europeo, è bene precisare che il "clima finanziario" che regna nel Paese è di tutto rispetto: le relazioni commerciali con la Nuova Zelanda e l'Australia sono ottime ed i legami con tutti gli altri Paesi della regione Pacifica sono in crescita; esiste un sistema bancario di un certo rilievo, non è previsto alcun controllo sui cambi, il ceto professionale e le "trustee company" locali - di estrazione neozelandese ed australiana - sono di sicuro affidamento. Le infrastrutture sociali e le comunicazioni sono di buon livello, l'aeroporto internazionale di Rarotonga è collegato quotidianamente con la Nuova Zelanda, l'Australia, le Hawaii ed esiste un volo diretto da Los Angeles.

Le società offshore introdotte nelle Cook non scontano imposte sui redditi né alcuna altra forma significativa di imposizione. Sono inoltre esentate da ogni certificazione delle scritture contabili, salvo il caso in cui si intenda far ricorso al pubblico risparmio o lanciare sottoscrizioni pubbliche di capitale. II regime offshore è esteso, oltre che alle imprese commerciali organizzate come società di capitali, alle banche, alle compagnie di assicurazione, alle società di persone ("partnerships"), ai trust. I requisiti richiesti per godere dello "status" offshore sono quelli solitamente adottati nei "paradisi fiscali" di diritto anglosassone: le principali condizioni sono la presenza di soli soci non residenti e lo svolgimento dell'oggetto dell'attività sociale esclusivamente all'estero. Al fine di facilitare ulteriormente gli investitori stranieri la normativa fiscale è stata poi affiancata da una legislazione commerciale altrettanto favorevole, estremamente adattabile alle esigenze più diverse.

La regolamentazione civilistica delle "società internazionali", contenuta nell'International Companies Act del 1982 consente, per fare degli esempi, I'acquisto di azioni proprie, I'emissione di obbligazioni o titoli azionari al portatore, la distribuzione degli utili ai non soci, la possibilità di effettuare donazioni e di trasferire liberamente la sede sociale all'estero. La costituzione di una "società internazionale" è estremamente semplice: non è richiesta la pluralità dei soci né un capitale minimo, a meno che non si svolgano attività bancarie o assicurative; non è altresì necessaria la presenza di amministratori locali e le assemblee sociali possono essere validamente convocate esclusivamente al di fuori del Paese. Previo consenso del locale Registro delle società è anche possibile tenere i libri contabili all'estero.

Sul piano internazionale la credibilità delle Cook si è sensibilmente accresciuta nel marzo del 1991 grazie ad una delibera dell'organo di vigilanza sulla Borsa di Hong Kong - la "Hong Kong Stock Exchange and Securities & Futures Commission" - che ha riconosciuto le Isole come giurisdizione in cui è consentito costituire società ammesse al mercato borsistico locale. L'autorevole riconoscimento proveniente dall'importante piazza finanziaria asiatica conferisce alle Isole un titolo di legittimazione in più rispetto a diversi altri centri offshore. Occorre infatti notare che solamente altri due "tax heaven" societari, Bermuda e le Isole del Caimano, rientrano tra quelli approvati dalla Commissione mentre diverse altre richieste sono state respinte .

Anche se teoricamente le Isole Cook potrebbero essere parte di quattro trattati contro le doppie imposizioni stipulati dalla Nuova Zelanda prima del 1965, il disinteresse alla ratifica da parte delle autorità locali ha fatto sì che queste convenzioni non abbiano mai trovato applicazione nella ex-colonia. II decreto ministeriale del 24 aprile 1992, attuativo della manovra antiparadiso in Italia, ha incluso nella "black list" dei Paesi a regime fiscale privilegiato anche le Isole Cook, pur se solo limitatamente alle "società internazionali". E' noto, comunque, come la normativa antiparadiso possa trovare applicazione solo al ricorrere delle previsioni normative previste dalla legge e cioè quando l'impresa collocata nel "paradiso fiscale" controlli o sia controllata dall'impresa italiana o ancora, sia controllata dalla stessa società che controlla l'impresa italiana.

Al ricorrere di queste condizioni, e sempreché la società nel "paradiso" non possa dimostrare di svolgere una effettiva attività commerciale e che le operazioni poste in essere rispondano ad un effettivo interesse economico e abbiano avuto concreta esecuzione, solo ed esclusivamente in questo caso potranno non essere ammesse in deduzione le spese derivanti da transazioni intercorse fra la società italiana e quella collocata nel "paradiso". Il beneficio di affiliazione, invece, per il solo fatto che le Isole Cook sono inserite nell'apposita "black list" non potrà trovare applicazione per i dividendi pagati da "società internazionali" residenti su queste Isole. Sulla base di queste considerazioni è senz'altro possibile affermare che, se utilizzata in modo adeguato, una "società internazionale" delle Isole Cook conserva tuttora un consistente interesse per gli operatori economici del nostro Paese che desiderino operare sui mercati orientali con una struttura "ottimizzata" da un punto di vista fiscale.

Tuttavia è opportuno precisare che la "international company" non è l'unica forma societaria di un certo interesse prevista dalla normativa delle Cook. Ad esempio, per le attività di "trading" può essere opportuno prendere in considerazione una c.d. "non resident company", costituita ai sensi del "Domestic Company Act" del 1972. Tale forma societaria è caratterizzata dal fatto di essere soggetto passivo d'imposta esclusivamente per i redditi di fonte interna; il vantaggio per gli operatori economici stranieri è evidente e non necessita di ulteriori approfondimenti.